Novità in materia di commercio e somministrazione

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A partire dal 14 settembre prossimo entreranno in vigore le semplificazioni contenute nel decreto legislativo n.147/2012 in materia di attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande e recante disposizioni ed integrazioni del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (attuativo della c.d. Direttiva Servizi).

Si seguito le principali novità:

ART.8

Somministrazione alimenti, bevande e commercio.

L’apertura degli esercizi e il trasferimento di sede in zone soggette ai parametri numerici sono vincolati ad autorizzazione rilasciata dal sindaco; l’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, nonché il trasferimento di gestione sono soggette alla SCIA.

Nel commercio viene chiarito che chi vende mangimi per animali non viene considerato alimentarista e pertanto non sono necessari i requisiti professionali. Vengono meno gli stessi requisiti anche per il commercio all’ingrosso di alimentari e per la somministrazione nei circoli privati.

La pratica commerciale viene ritenuta quale requisito professionale non solo per i soggetti come i dipendenti qualificati addetti alla vendita o all’amministrazione, soci lavoratori, coniuge o parenti e affini, ma anche per altre posizioni equivalenti al socio lavoratore.

È ammessa la figura del preposto nel commercio di prodotti alimentari e nella somministrazione di alimenti e bevande anche per le imprese individuali

ART.9

Albo commissionari, mandatari ed astatori di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici : viene soppresso. L’avvio dell’attività è soggetto alla mera verifica dei requisiti morali che spetta al Comune;

Ingrosso di margarina e grassi idrogenati: non è più necessaria la SCIA, ad oggi la fabbricazione e la gestione dei depositi all’ingrosso di margarina e di grassi idrogenati sono del tutto libere.

ART.10

Facchinaggio: vengono meno i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, l’attività è soggetta alla mera verifica dei requisiti morali;

ART.15 E 16

Acconciatori ed estetisti: il responsabile tecnico deve essere iscritto al REA.

ART.17

Tintolavanderia: anche le lavanderie a gettoni rientrano nell’ambito di applicazione della normativa e quindi sono assoggettate alla verifica dei requisiti morali e professionali;

ART.18

Magazzini generali: l’apertura, la modificazione, l’ampliamento sono soggetti a SCIA da presentare con la Comunicazione Unica al Registro Imprese che la trasmette immediatamente al SUAP; la SCIA va comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico.

Molini: i nuovi impianti, i trasferimenti o la trasformazione sono assoggettate a SCIA da presentare al Comune tramite la Comunicazione Unica;

Ruolo periti ed esperti: sono apportate le modifiche al regolamento tipo ed è soppressa la commissione centrale per l’esame dei ricorsi. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall’ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata ed è prevista la pubblicazione del ruolo sul sito camerale.