Superamento del periodo di comporto: licenziamento illegittimo se non viene escluso il permesso ex lege 104

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Il palazzo della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 3065 del 17 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento di un lavoratore per superamento del periodo di comporto, nel computo dello stesso non devono rientrare i periodi di aspettativa non retribuita, usufruiti in base ai benefici della Legge n. 104/92, anche se questi ultimi sono consecutivi ad un periodo di assenza per malattia o aspettativa, pertanto qualora l’assenza del lavoratore sia imputabile ad un permesso ex lege n. 104/92 non considerato dal datore di lavoro, il licenziamento per superamento del periodo di comporto è illegittimo
Il caso trae origine da una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo presentato da una società contro la decisione con cui il giudice di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato ad una propria dipendente il 19 aprile 2013,e aveva condannato la suddetta società a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a pagarle un’indennità commisurata all’ultima retribuzione, dal recesso alla reintegra e comunque in misura non superiore alle 12 mensilità.
Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello per avere affermato che l’assenza della lavoratrice nel giorno 19 aprile 2013 era coperta dalla fruizione di un permesso ex lege n. 104/92, permesso che avrebbe come presupposto indispensabile lo svolgimento di prestazione lavorativa, e che per potere godere di detto permesso la lavoratrice sarebbe dovuta rientrare in servizio prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa non retribuita concessole.
Inoltre il verbale dell’ASL trasmesso dalla dipendente alla società era del tutto illeggibile e che la richiesta dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 presupponeva anche la presentazione all’INPS del modello telematico Hand 3, da trasmettere in copia al datore di lavoro per le necessarie verifiche, il che non era avvenuto; pertanto al momento in cui la lavoratrice aveva chiesto alla società (il 29 marzo 2013 e il 9 aprile 2013) di fruire di tali permessi, l’accertamento della loro spettanza da parte dell’INPS non era ancora intervenuto e, anzi, la lavoratrice non aveva ancora nemmeno presentato la relativa domanda all’INPS; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l’INPS non aveva fatto altro che accogliere la domanda della lavoratrice di poter fruire dei benefici previsti dalla legge n. 104/92, fermo restando che la fruizione dei permessi in determinate giornate deve poi essere chiesta al datore di lavoro; pertanto la società ricorrente, non avendo ricevuto, alla data del 19 aprile 2013, comunicazione od istanza alcuna dalla lavoratrice né dall’INPS attestante il diritto alla fruizione dei permessi, legittimamente avrebbe intimato il licenziamento.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla società. Invero, era stato accertato che prima del 18 aprile 2013 (ultimo giorno di aspettativa non retribuita) la lavoratrice aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave da cui derivava il diritto ai permessi ex art. 33 legge n. 104/92, aveva presentato istanza per la loro fruizione e questi erano stati accordati proprio il 18 aprile 2013. Tali permessi erano stati chiesti fin dal 29 marzo 2013 alla società.
La Corte territoriale aveva altresì correttamente aggiunto, quanto alla comunicazione che l’INPS deve di propria iniziativa inoltrare al datore di lavoro, che un eventuale ritardo dell’Istituto previdenziale non può ridondare a danno della dipendente e contrariamente a quanto sostenuto dalla società, la fruizione dei permessi ex lege n. 104/92 non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo – questa – una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l’attualità del rapporto di lavoro.
In conclusione, correttamente i giudici di appello avevano affermato che, poiché l’assenza dal lavoro nel giorno 19 aprile 2013 era imputabile a permesso ex lege n. 104/92 e non ad assenza, non si era verificato nel caso di specie quel superamento del periodo massimo di comporto che la società aveva posto a base dell’intimato licenziamento. Ne consegue il rigetto del ricorso.

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