Come custodire le armi: nozioni, rischi e disciplina

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In Italia sono molte le persone che, per un motivo o per l’altro, decidono di acquistare un’arma. Ciò detto, è opportuno sapere che chi acquista un’arma ne diventa automaticamente custode, quindi responsabile di tutte le vicissitudini derivanti dal suo utilizzo e impossessamento, anche da parte di terze persone.
La considerazione non è banale se si pensa che anche la vittima di furto potrebbe essere sanzionata, per omessa custodia, nel momento in cui va a denunciare il ladro che le ha rubato l’arma.
E’ opportuno quindi comprendere quali siano gli oneri che il nostro Ordinamento pone a carico dei detentori di un’arma.
Le armi hanno, inequivocabilmente, una loro intrinseca pericolosità; quindi il legislatore si è preoccupato di disposizioni sempre più severe che cambiano a seconda:
-della tipologia di arma;
-del titolo in base al quale la stessa è detenuta
-del contesto familiare e ambientale in cui la si detiene.
In merito alla tipologia, occorre precisare che la legge sulla custodia delle armi si riferisce alle sole armi da sparo (ossia da fuoco) e alle armi ad aria o a gas compressi (di potenza superiore a 7,5 Joule); non si applica quindi alle armi bianche.
Gli articoli che regolano la materia sono, in particolare, gli artt. 20 e 20-bis della legge 110 del ’75, che sanzionano i trasgressori con la pena dell’arresto e dell’ammenda.
L’articolo 20, finalizzato in particolare a prevenire i furti, sancisce in modo generico che la custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza, nell’interesse della sicurezza pubblica.
Visto che la disposizione è molto vaga e non indica specifiche modalità di custodia, è stata la giurisprudenza a chiarire, in modo più preciso, come detenere un’arma.
Sono stati, nel tempo, ritenuti responsabili di omessa custodia coloro che hanno lasciato le armi ancora funzionanti e in bella vista nella propria abitazione e posizionate all’interno dei cassetti dei comodini o delle autovetture.
E’ stata esclusa, invece, la responsabilità in capo a coloro che detenevano armi da caccia all’interno della propria autorimessa, in soffitta, all’interno della camera da letto di una abitazione chiusa, isolata e occupata solo dai proprietari.
Alla luce di detti arresti giurisprudenziali si evince che, anche in assenza di regole precise sulle corrette modalità di custodia, la responsabilità penale deriva dall’agevolezza con cui una terza persona (conoscente, parente, ladro) possa venire in possesso delle armi.
Chi viene privato di un’arma deve quindi dimostrare di aver adottato tutte le accortezze necessarie a rendere l’impossessamento da parte di terzi difficoltoso.
Per fare un esempio è stato ritenuto responsabile un individuo che teneva le armi in un armadio chiuso a chiave, ma le chiavi dello stesso erano collocate sopra il mobile in bella vista, consentendone l’agevole individuazione da parte dei ladri.
La diligenza del custode deve essere maggiore nei casi:
–          di collezionismo: il collezionista di armi non è libero di scegliere quali misure di protezione adottare, ma deve conformarsi alle indicazioni dell’autorità di Pubblica Sicurezza, che dovrebbero inserirle anche all’interno della licenza stessa (anche se non ci sono regole precise e, a volte, dette prescrizioni non vengono inserite);
–          di custodia “speciale”, disciplinata dall’art. 20-bis della legge 110, che stabilisce il divieto di mettere le armi in condizioni di essere prese e utilizzate da incapaci d’intendere e volere (anche parzialmente), da tossicodipendenti e da minori di anni diciotto (è naturale che, ove in casa ci siano dei minori, il detentore debba usare maggiore cautela per evitarne l’impossessamento). Ha sancito la Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 18931 del 10-04-2013, che il reato di omessa custodia di armi (ex art. 20 bis L. n. 110 del 1975) è di mera condotta e di pericolo e si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice – minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti – sia giunta a impossessarsi dell’arma o delle munizioni. La Corte ha precisato, nel caso di specie, che la conservazione delle armi all’interno di un mobile o di uno scrittoio, chiuso anche a chiave ma con chiave reperibile, non integra una cautela sufficiente ad impedire l’accesso all’arma medesima, con consequenziale responsabilità del detentore.
In conclusione, visto che la legge rimette alla discrezionalità del possessore la scelta delle misure più idonee a custodire le armi, al fine di evitare problemi il consiglio migliore è quello di munirsi di tutte le precauzioni necessarie a proteggerle, sfuggendo così all’addebito (a volte ingiusto) di omessa custodia di armi (melius est abundare quam deficere).
Avv. Silvio Tolesino

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