Il TFR è a carico del Fondo di garanzia anche quando l’imprenditore non è assoggettato al fallimento

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La Corte di cassazione con la sentenza n.7924 del 28/03/2017 ha chiarito che Il TFR è a carico del Fondo di garanzia anche quando l’imprenditore non è assoggettato al fallimento.Nel caso in esame l’Inps non volle riconoscere, alle lavoratrici, il pagamento del TFR, tramite il Fondo di garanzia, sostenendo che erroneamente la società era stata ritenuta non assoggettabile a fallimento e, non risultava cancellata dal registro delle imprese e sosteneva che gli elementi di fatto addotti dalle ricorrenti; irreperibilità dell’amministratore e chiusura dei locali della società; ignoranza circa la sede successiva della società, mancanza di beni immobili e mancato compimento di operazioni sociali dal 2003 non fossero sufficienti a dimostrare l’impossibilità di far dichiarare il fallimento.
L’INPS rilevava che anche il secondo presupposto per l’intervento del fondo di garanzia (inizio o tentativo di procedura esecutiva individuale nei confronti del datore di lavoro) non si era realizzato, dal momento che nessuna procedura esecutiva era stata iniziata e neppure tentata.
La Cassazione, nella sentenza citava la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, che ha istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale un apposito “Fondo di garanzia”, con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti e quindi il pagamento da parte del Fondo di garanzia è dovuto da parte dell’INPS alla esistenza di tre requisiti:
a) l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
b) l’inadempimento del datore di lavoro per l’intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua parte;
c) l’insolvenza del medesimo datore di lavoro.
Inoltre come ha ripetutamente affermato (v. Cass. 29/5/2012, n. 8529, che richiama Cass. 1/4/2011, n. 7585; Cass. 1/7/2010, n. 15662; Cass.19/1/2009, n. 1178, non massimata, e Cass. 27/3/2007, n. 7466)  una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l’ingresso ad un’azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa.
Alfredo Magnifico

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