Scomputo delle perdite in caso di accertamento e adesione In una circolare i chiarimenti delle Entrate

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Pronte le nuove indicazioni operative per lo scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento sia ordinario sia in adesione. Con la circolare n.15/E di oggi le Entrate forniscono chiarimenti ai contribuenti, per i quali le perdite concorrono a formare il reddito, destinatari di un atto di accertamento, affrontando nel dettaglio le differenze tra lo scomputo automatico, operato dall’ufficio, previsto per le perdite di periodo rispetto a quello richiesto dal contribuente con il modello Ipea in relazione alle perdite pregresse. Come funziona lo scomputo delle perdite richieste con il modello Ipea – Il contribuente può richiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse presentando l’Ipea, esclusivamente in via telematica, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento oppure in caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso. Non possono essere computate le perdite realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto della rettifica. Inoltre, la circolare chiarisce che non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione. Pertanto, qualora il contribuente possieda perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili. Per i soggetti aderenti al consolidato al modello Ipec si aggiunge il modello Ipea – Resta ferma la possibilità per la consolidante di presentare il modello Ipec per chiedere in diminuzione dei maggiori imponibili accertati con l’atto unico sia le perdite di periodo sia le perdite pregresse del consolidato che, in costanza di regime, sono nella propria esclusiva disponibilità. Il documento di prassi sottolinea come, in determinate ipotesi, le perdite proprie dei soggetti aderenti al consolidato possano essere richieste con il modello Ipea. Ad esempio, le perdite riattribuite in ipotesi di interruzione della fiscal unit, non più nella disponibilità del consolidato, possono essere richieste utilizzando il modello Ipea.

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