Sottofatturazione del prezzo “corroborata” dai valori Omi

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Legittimo l’accertamento basato sulla gestione antieconomica dell’impresa confermata dagli strumenti presuntivi
Come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la rivendita di beni sottocosto o la contrazione del reddito mediante l’imputazione di costi eccessivi rispetto all’ordinaria attività di impresa, quando effettuata scientemente, comporta, senza dubbio, la possibilità per l’ufficio di rideterminare il reddito da sottoporre a tassazione.
Con la sentenza n. 34/10/10, la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha dunque respinto il ricorso di un contribuente, che contestava la legittimità dell’accertamento dell’Agenzia basato, appunto, sulla gestione antieconomica dell’impresa, come anche confermata dall’applicazione dei valori Omi.
A fronte delle considerazioni dell’ufficio in ordine all’antieconomicità della gestione dell’azienda, a suo avviso evidente sintomo di sottofatturazione, tutto il ricorso del contribuente era basato sulla tesi per cui la causa principale della perdita era legata al periodo temporale intercorrente fra la fissazione dei prezzi e gli atti di vendita, successivi all’introduzione dell’euro.
Questo, ad avviso del ricorrente, avrebbe infatti fatto sì che i costi di costruzione fossero di gran lunga superiori a quanto preventivato, facendo andare in “squilibrio” l’impresa.
Secondo i giudici di merito, però, “la ricostruzione effettuata dall’Ufficio dei prezzi riscossi dalla società ricorrente per la cessione di alcune delle unità immobiliari cedute si fonda”(va) “su elementi ed indizi che consentono di formare presunzioni aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da attribuire legittimità e correttezza all’operato dello stesso”.
Infatti, secondo la Commissione, la sproporzione tra il valore dichiarato per uno degli appartamenti ceduto e il valore dicharato per gli altri, era contraria alla logica di effcienza economica “con un’evidente sottofatturazione del prezzo” e rappresentava dunque un valido elemento indiziario, convergente nella direzione di “un prezzo effettivamente pagato dagli acquirenti superiore a quello indicato dalla società ricorrente”.
L’avviso in contestazione era dunque da considerarsi pienamente legittimo e “non fondato sulla sola mera applicazione retroattiva delle disposizioni di cui al DL 223/2006”, essendo pertanto ininfluente ogni decisione circa la natura procedimentale o sostanziale di tale normativa.
I valori Omi, quindi, secondo i giudici di primo grado, “pur assunti come semplici indizi e pur non potendosi considerare sostitutivi dei valori di stima … sono riferiti a vendite reali e pertanto di sicura attendibilità”.
Se dunque è vero che, dopo circa tre anni dall’emanazione di disposizioni tese a rafforzare l’efficacia presuntiva degli strumenti accertativi utilizzando il “valore normale” con valore di presunzione legale, è stata poi ripristinata la situazione precedentemente in vigore, dovendo essere oggi considerato il valore Omi una mera presunzione semplice e dovendo l’ufficio offrire ulteriori elementi probatori a sostegno delle proprie riprese, non c’è dubbio però che un elemento di conferma dello stesso dato Omi, capace di conferire alla presunzione i requisiti di gravità, precisione e concordanza, potrà derivare proprio da uno squilibrio tra i ricavi dichiarati e i costi di funzionamento.
L’avvenuta approvazione della legge comunitaria 2008 non ha comportato, infatti, la totale scomparsa del concetto di valore normale, così come determinato sulla base dei dati Omi, comportandone semmai solo una retrocessione giuridica, da presunzione legale relativa a presunzione semplice.
Come già avveniva ante Dl 223/2006, l’eventuale scostamento tra valore normale e prezzo dichiarato potrà costituire comunque un elemento utilizzabile in sede di accertamento di tipo analitico-induttivo, potendo assumere, grazie ad altri elementi di supporto e integrazione, valore di presunzione semplice qualificata, ossia “grave, precisa e concordante”.
Gli attuali accertamenti, come già avveniva ante Dl 223/2006, non potranno quindi più essere basati soltanto sullo scostamento tra prezzo e “valore normale”, dovendo l’ufficio offrire ulteriori elementi probatori, come ad esempio:
– il prezzo di vendita al metro quadro per immobili simili
– la ricostruzione dei ricavi sulla base dell’esame della contabilità
– le indagini finanziarie sul cedente e sul cessionario
– lo squilibrio tra i ricavi dichiarati e i costi di funzionamento.
In tal caso, dunque, la presunzione Omi viene effettivamente considerata dall’ufficio come presunzione semplice e utilizzata solo come ulteriore elemento di concordanza con le già rilevate anomalie in termini di antieconomicità.
Tutta la questione, in sostanza, si sposta sul piano prettamente probatorio, laddove, del resto, la Corte di cassazione, in varie occasioni, ha già avuto modo di attribuire una forte valenza probatoria al riscontro del carattere “antieconomico” del comportamento del contribuente (quale, in sostanza, deve essere considerata la vendita di immobili a un corrispettivo inferiore al suo “valore normale”), affermando che l’effettuazione di un’operazione imprenditoriale che contrasti con i criteri di economicità “costituisce di per sé stessa un elemento indiziario estremamente grave e preciso”, in grado di legittimare l’accertamento in rettifica dell’ufficio (cfr Cassazione n. 3980/2002).
Giovambattista Palumbo

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/sottofatturazione-del-prezzo-corroborata-dai-valori-omi