Gas metano: l’Iva al 10% si misura sul singolo appartamento

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Vantaggi fiscali moltiplicati per gli abitanti di condomini e cooperative che utilizzano il gas metano per alimentare impianti di riscaldamento centralizzati e collettivi. L’aliquota Iva agevolata al dieci per cento si applica, infatti, fino al tetto massimo di 480 metri cubi annui misurato sui consumi energetici di ogni appartamento e non dell’intero edificio. Un beneficio che apre due strade: da un lato, gli utenti possono chiedere direttamente al gestore del servizio il rimborso della maggiore imposta addebitata in bolletta, dall’altro le società che erogano il gas hanno l’opportunità di recuperare l’Iva applicata nella misura ordinaria del venti per cento e versata all’Erario.
Sono questi, in sintesi, i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 108/E diffusa oggi, che dirada così i dubbi interpretativi sul corretto trattamento tributario del servizio di somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomini e cooperative.
Largo ai consumi agevolati – In particolare, il documento di prassi precisa che il limite di 480 metri cubi annui per fruire dell’aliquota Iva al dieci per cento si riferisce alle singole utenze di ogni unità abitativa che fa parte di condomini o cooperative con impianti centralizzati. Di conseguenza, la soglia massima si moltiplica per il numero degli appartamenti il cui sistema di riscaldamento è allacciato all’impianto centralizzato, a patto, ovviamente, che il gas serva per usi civili. Sopra questo tetto, i consumi sono invece tassati con l’aliquota ordinaria (venti per cento).
Rimborso in vista per utenti e società energetiche – In base alla pronuncia dell’Agenzia, i consumatori possono chiedere alla società energetica il rimborso della maggiore Iva pagata, poiché il rapporto tra utenti del servizio e imprese che erogano il gas è regolato dalla disciplina civilistica. Rientra, invece, tra le competenze dell’Amministrazione finanziaria stabilire le modalità di recupero dell’Iva applicata in misura ordinaria e versata all’Erario dai gestori. Nello specifico, questi potranno recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti. Una misura che garantisce la neutralità del tributo e, nello stesso tempo, impedisce l’indebito arricchimento delle società di erogazione del gas, che altrimenti potrebbero ottenere il rimborso dell’Iva non ridata ai clienti.
Il testo della risoluzione n. 108/E è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it .