Trasmissione telematica dei certificati di malattia

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L’art. 25 della legge n. 183/2010 ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, le modalità relative al rilascio e alla trasmissione della certificazione di malattia vengano uniformate a quelle già previste per i lavoratori del settore pubblico

Ciò al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato e una maggiore efficacia al sistema dei controlli.

L’eventuale inosservanza di tale obbligo comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti, così come previsto nella circolare 1 del 19.3.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica.

L’Istituto previdenziale, con la presente circolare, infine afferma che l’art. 25 in esame non intende invece apportare alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell’indennità di malattia erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni.

Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.