Bonus assunzioni: ecco le nuove regole da rispettare per accedere agli sgravi

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FOTO DI REPERTORIO

Per giovani, donne e over 50 scattano i bonus assunzione. Con la nuova riforma del mercato del lavoro, infatti, a partire dal 1° gennaio 2013 tutti i datori di lavoro che assumeranno lavoratori appartenenti a una di queste categorie potranno beneficiare di sgravi fiscali e incentivi occupazionali. La nuova norma non indica particolari tipologie di datori di lavoro e apre a tutti, dunque, la chance di ottenere tali vantaggi. Vantaggi messi a disposizione anche in caso di contratti part-time.
LAVORATORI OVER 50
I lavoratori over 50 dovranno dimostrare di essere disoccupati da un periodo non inferiore ai 12 mesi. Attestazione che dovrà essere verificata anche dallo stesso datore di lavoro il quale potrà pretendere una speficifica dichiarazione o documentazione. Fatto ciò, quest’ultimo potrà beneficiare della riduzione dei contributi a carico del lavoratore del 50% per 12 mesi. Sgravio che aumenterà di ulteriori sei mesi se il contratto verrà convertito a tempo indeterminato. Oltre a ciò, il lavoratore dovrà essere immediatamente disponibile all’assunzione e aver concordato con il proprio Centro per l’Impiego la strategia di ricerca attiva del posto.
DONNE AL LAVORO
Ad essere ammesse al contributo sono donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno sei mesi e residenti in regioni ammesse al finanziamento dei fondi strutturali a titolo specifico o transitorio per il periodo 2007/2013 (regolamento CE n.800/2008) o dove vi sia registrata una disparità uomo-donna pari ad almeno al 25%. Inoltre, i benefici posso essere goduti anche da donne sempre di qualsiasi età, disoccupate da 24 mesi e residenti in qualsiasi regione.
DATORE DI LAVORO
Chi è interessato ad assumere secondo tali regole dovrà rispettare alcune condizioni.
– l’assunzione non deve derivare da un obbligo imposto dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro;
– deve essere rispettato il diritto di precedenza in caso di riassunzione;
– non ci devono essere casi di sospensione del lavoro a causa di crisi aziendali fatta eccezione dei casi in cui si assuma un lavoratore con mansioni diverse da quelle del sospeso;
– non si deve aver assunto un lavoratore di una azienda strettamente collegata entro sei mesi dal licenziamento dello stesso.

C.M.