NEL PROCESSO TRIBUTARIO SONO ESCLUSI I DOCUMENTI “TARDIVI”

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Nel processo tributario è inammissibile il deposito di documenti “tardivo”.
Ciò è quanto emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (sentenza n.482/07/13) che, chiamata a pronunciarsi su un ricorso del contribuente in merito all’intervenuta prescrizione di alcuni bolli auto, ha rilevato la tardività della documentazione prodotta dalla Regione Calabria e dunque la sua inutilizzabilità ai fini della decisione.
In particolare, i giudici sostengono che “Tale produzione documentale è tardiva, così come la costituzione in giudizio dell’Ente impositore in quanto avvenuta a meno di venti giorni precedenti l’udienza di pubblica trattazione. E ciò in violazione del termine di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La sanzione è la inutilizzabilità, ai fini della decisione, dei documenti de quibus”.
A sostegno di tale tesi, inoltre, i giudici calabresi citano anche una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n.9511 datata 11 aprile 2008).
Ma la portata innovativa della sentenza non finisce qui.
Secondo i giudici, infatti, la tardiva produzione dei documenti in giudizio non permette alla parte decaduta di poterli ripresentare in appello, nonostante la legge sul processo tributario preveda che “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” (art. 58, comma 2, del Dlgs n.546/92).
Tali conclusioni derivano dal fatto che, secondo la Commissione, “occorre riempire di significato il concetto di <>, contenuto anche nel processo tributario: nel giudizio <> la produzione di documenti colpevolmente non versati in primo grado è preclusa in appello perché non si potrebbe ritenere logicamente, prima ancora che tecnicamente, <>, ma semmai solo <> in quel grado del giudizio; la stessa documentazione sarebbe invece pienamente ammissibile in sede di gravame nel processo tributario. Ma appare evidente la discrasia e la necessità di ricondurre ad unità il sistema”.
Alla luce di tali conclusioni, sarebbe sicuramente opportuna una pronuncia chiarificatrice sul punto da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite.
Infine, sempre in merito a questo tema, si segnala anche un’altra recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia (sent. CTP di Foggia n.270/8/10, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – “ Sezione Documenti).

Avv. Matteo Sances
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