Iva al 22%: nessuna sanzione per chi è in ritardo con gli aggiornamenti

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Con la circolare 32/E di oggi l’Agenzia detta indicazioni per applicare correttamente la nuova aliquota Iva ordinaria. Il documento di prassi rinvia ai chiarimenti già forniti nella circolare 45/E del 2011 e li integra con alcune precisazioni che tengono conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo. In particolare, per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, la circolare ricorda che l’aliquota “segue” il momento d’effettuazione dell’operazione e che dal 1° gennaio scorso quest’ultimo coincide con la partenza del bene e non più con il suo arrivo nel Paese di destinazione. Inoltre, se prima dell’inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l’operazione, solo con riferimento all’importo fatturato, si considera effettuata alla data della fattura, mentre sul momento impositivo, a differenza delle operazioni nazionali, non pesa il pagamento di acconti. Il documento di prassi illustra poi il criterio da seguire in caso di opzione per il regime dell’Iva per cassa e precisa che, anche in questa ipotesi, l’aliquota da applicare si determina in base al momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Ecco, nel dettaglio, alcuni dei punti toccati dalla circolare.
Per i conguagli a credito delle bollette conta l’ultima fattura del periodo – Nelle note di accredito per conguagliare i consumi effettivi di acqua, luce e gas l’aliquota Iva ordinaria da applicare è quella indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui si riferisce il conguaglio e nei limiti dell’imposta addebitata in fattura con la stessa aliquota. Per l’eventuale credito in più da restituire, occorre far riferimento alle fatture immediatamente precedenti fino al recupero completo degli importi. L’Agenzia fornisce così un criterio alternativo rispetto a quelli dettati nella circolare 45/E del 2011. La circolare precisa, inoltre, che nel caso in cui il cliente risulta a debito anziché a credito, l’aliquota Iva da applicare è quella in vigore al momento di emissione della fattura di conguaglio.

I tempi per correggere gli errori – Gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011. In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

Il testo della circolare è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.