Decreto Competitività: Abolizione del Sindaco revisore nelle Srl

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Il comma 2 dell’art. 2477 c.c. stabiliva per le SRL l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore quando il capitale sociale non fosse inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (€ 120.000,00). Il Decreto Legge 91 del 24 giugno 2014 (G.U. 144 del 24 giugno 2014), convertito in Legge  n. 116/2014,  abolisce del tutto la norma per la quale le funzioni di controllo nelle S.r.l., con la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore, dovevano essere attivate una volta che il capitale sociale avesse raggiunto la soglia minima prevista per costituire una società per azioni. Con la modifica dell’art. 2477 del c.c. (art. 8 D.L. 91/2014), scompare l’obbligo di nomina del sindaco unico nelle S.r.l. con capitale sociale almeno pari a quello previsto per le S.p.a. che con la nuova disposizione contenuta nell’art.20, comma 7 del decreto che modifica l’art. 2327 c.c., abbassando il limite per la costituzione di società per azioni da € 120.000,00 a € 50.000,00. L’obiettivo della norma è  quello di semplificare e favorire la nascita e la quotazione delle società per azioni.

Secondo la nuova normativa  le ipotesi che richiedono la nomina dell’organo di controllo restano solo quelle indicate all’articolo 2477, comma 3:
–    se la S.r.l. è obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
– se la S.r.l. che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio: che controlla una Spa);
– una Srl che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis del c.c.. ovvero, almeno 4 milioni 400 mila euro di attivo dello stato patrimoniale; almeno 8 milioni 800 mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; almeno 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

In  assenza di dimissioni spontanee del collegio o del sindaco unico, si dovrà ricorrere  alla procedura del secondo comma dell’articolo 2400: va  convocata un’apposita assemblea che – riscontrata la sussistenza di una giusta causa per la revoca dell’organo di controllo – ne sancisce la cessazione; la relativa delibera reste sospesa fino all’emanazione di apposito decreto da parte del tribunale.