Scadenze fiscali di fine anno: Irpef, Imu, Tasi, Iva e 770

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La scadenza del 30 novembre essendo domenica slitta al primo dicembre.  Di seguito vediamo cosa si dovrà pagare nel mese di dicembre.

1 dicembre 2014:

– scadenza dei termini per il versamento dell’acconto Irpef 2014. L’acconto è dovuto soltanto se il dato del rigo RN33 di Unico Persone fisiche è pari o superiore a 52 euro ovvero, per quanto riguarda le società di capitali, se l’importo indicato nel rigo RN17 di Unico SC è pari o superiore a 21 euro. L ’importo da pagare entro l’1 dicembre, sommato a quanto eventualmente già versato a titolo di primo acconto, deve corrispondere alle seguenti percentuali fisse, stabilite dalla legge:
-100% per l’Irpef, l’imposta sostitutiva dei “nuovi minimi”, l’Ivie, l’Ivafe e l’Irap, dovute da persone fisiche e società di persone
-101,5% per l’Ires (e relative addizionali) e l’Irap, dovute da società di capitali ed enti
-95% per la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi.
– Per quanto riguarda la cedolare secca, senza acconto se è la prima volta. Per il pagamento dell’imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell’Irpef, contando anche che l’aliquota per i contratti a canone concordato è scesa dal 15 al 10% (per gli altri contratti, è fissata nella misura del 21%). Cambia invece la misura dell’acconto, che è pari al 95% dell’imposta relativa al 2013 (metodo storico), sempre che questa risulti pari o superiore a 52 euro (metodo previsionale) , al 95% della minore imposta dovuta per il 2014 (può essere il caso dei contribuenti che fruiscono della riduzione dell’aliquota dal 15 al 10%).

16 dicembre:

-saldo IMU sulle abitazioni principali solo se di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) e seconde case

-seconda rata della Tasi per chi ha pagato l’acconto il 16 giugno o il 16 ottobre e versamento dell’importo totale per chi non ha pagato né a giugno né a ottobre in mancanza della delibera Comunale. Sono interessati dalla scadenza proprietari di prime e seconde case nonchè inquilini in affitto ( se lo prevede la delibera)

18 dicembre:

ultimo giorno utile per la presentazione in ritardo del modello di dichiarazione 770 ordinario e semplificato 2014. I sostituti di imposta (datori di lavoro) che non hanno rispettato la scadenza del 19 settembre (già oggetto di proroga) possono avvalersi del ravvedimento operoso e presentare la dichiarazione entro questa data, pagando però una sezione ridotta, pari a un decimo di 258 euro tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8911.

27 dicembre:

termine ultimo entro il quale i contribuenti obbligati alla liquidazione IVA annuale devono versare l’imposta sul valore aggiunto con il mod. F24

29 dicembre:

ultimo giorno per presentare in ritardo il modello Unico. Come prevede la legge se il contribuente presenta il modello entro 90 giorni dalla scadenza fissata (il 30 settembre), la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applica una sanzione di importo variabile da 258 a 1.032 euro. Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta pari cioè a 25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.

Per ulteriori approfondimenti e/o consulenze specifiche ci si può rivolgere allo Studio Terminus Srl- Elaborazione Dati Contabili e Servizi Caf ai seguenti indirizzi:

-CAMPOBASSO, via Duca d’Aosta 3/A, Tel. e FAX 0874/98926
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