Il trattamento minimo (pensione minima): novità per il 2017

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La cosiddetta pensione minima viene riconosciuta al pensionato il cui reddito da pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato ogni anno per legge, considerato il “minimo vitale”. Il calcolo cambia a seconda che la persona sia singola o sposata

​​​​​​​​​​​​​​​La pensione integrata al trattamento minimo, o pensione minima, ointegrazione al minimo, viene riconosciuta al pensionato il cui reddito da pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il “minimo vitale”.

L’importo mensile varia ogni anno: per il 2016 è stato fissato a 501,89​ euro, per 6524,57 euro annui. L’importo riconosciuto dalla legge per raggiungere il minimo annuo viene erogato​​​ insieme alla tredicesima mensilità.

Trattamento minimo: novità per il 2017

Secondo quanto stabilito, alla data di dicembre 2016, il trattamemento minimo, così come gli altri trattamenti pensionistici, non beneficerà della rivalutazione nel corso del 2017; a ufficializzarlo, a meno di ulteriori modifiche al testo entro la fine del mese, è stato il decreto ministeriale Economia-Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2016 che quindi ha bloccato gli importi.

A fare la differenza, però, sarà il conguaglio negativo una tantum collegato alla differenza tra la perequazione provvisoria (0,30 percento) e quella definitiva (0,20 percento) relativa all’anno 2015. Congelata a gennaio 2016 attraverso al blocco voluto dalla legge di Stabilità 2016, l’operazione potrebbe però scattare nel primo accredito del 2017 a meno di un intervento normativo in merito.

Per tutti gli importi compresi fino a tre volte il trattamento minimo, il conguaglio sarà pari allo 0,1 percento dell’assegno pensionistico mensile da moltiplicare per 13 mensilità​; tale importo, per chi beneficia del trattamento minimo, è pari a circa 6,52 euro.

​​Trattamento minimo: ecco come funziona
​Il trattamento minimo spetta in base al reddito, secondo lo schema che segue, per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1995.

Persone singole:

  • integrazione totale, se il reddito è inferiore a 6.524,57​ euro annui;
  • nessuna integrazione, se il reddito è superiore a 13.049,14 euro annui;
  • integrazione parziale, se il reddito è compreso tra tali cifre.​​​

Coppie sposate (ovvero se non vi è separazione legale o effettiva):

  • integrazione totale, se il reddito della coppia è inferiore a 19.573,71​ euro annui;
  • nessuna integrazione, se il reddito della coppia ​​​è superiore a 26.098,28​​ euro annui;
  • integrazione parziale, se il reddito è compreso tra tali cifre.​

Per le pensioni con decorrenza ​fino al ​​31/12/1993​, è possibile tenere conto solo del reddito del pensionato; i pensionati dal 1/1/1994 fino al 31/12/1994, devono invece considerare anche il reddito del coniuge e l’integrazione intera si ottiene​ se la coppia ha un reddito inferiore a 26.098,28 euro​.​

Il reddito da considerare è quello assoggettabile all’Irpef. Non deve includere: le pensioni d’invalidità civile; le rendite Inail; la casa di proprietà; i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e la stessa pensione da integrare al minimo.​​

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