Va retribuito il tempo impiegato per lo spostamento sul lavoro.

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La Corte di Cassazione, sez. Lavoro con la sentenza n. 850/17; depositata il 16 gennaio ha stabilito che i lavoratori che terminano la loro attività in un luogo diverso rispetto a quello in cui la iniziano hanno diritto ad una retribuzione che compensi il tempo impiegato per spostarvisi.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione da un gruppo di autisti, costretti durante il turno lavorativo a spostarsi dalla sede di lavoro al cd. “posto di cambio”, nel quale la giornata lavorativa finisce hanno richiesto il riconoscimento del diritto alla retribuzione per il tempo relativo allo spostamento dal “posto di cambio”, luogo in cui terminavano il turno lavorativo, alla sede di lavoro.

La domanda però veniva rigettata in primo grado e il rigetto veniva confermato in secondo. Avverso tale decisione essi proponevano ricorso in Cassazione.

Due luoghi diversi in cui si inizia e si conclude il lavoro. Secondo i ricorrenti, in tutti quei casi in cui non vi è coincidenza tra luogo di inizio e luogo di termine della prestazione lavorativa, la remunerazione spettante al lavoratore dovrebbe essere maggiorata. Allo stesso modo, sostengono, la maggiore onerosità della prestazione fornita in tali condizioni andrebbe risarcita dal datore di lavoro.

Secondo la Corte di Cassazione, la mancata coincidenza tra luogo d’inizio e di cessazione del lavoro quotidiano, qualora essa sia una circostanza dettata «non da una scelta del lavoratore ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale», comporta un tempo di spostamento ulteriore che deve essere compensato.

Il riconoscimento del diritto, in questi casi, dipende dal semplice fatto oggettivo della separazione dei due luoghi (di inizio e fine) della prestazione lavorativa, la quale non va dimostrata in alcun modo. Peraltro, la scelta del lavoratore di utilizzare, o non utilizzare, un mezzo proprio per recarsi al lavoro non incide neanch’essa sul fatto oggettivo della separazione dei luoghi, unico elemento da cui dipende il riconoscimento del diritto.

Alfredo Magnifico

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