Molestie sessuali sul luogo di lavoro, nuova sentenza della Cassazione

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Molestie sessuali sul luogo di lavoro, nuova sentenza della Cassazione
La cassazione sezione lavoro con la sentenza n.23286 del 15 novembre del 2016 ha affermato che è nullo il licenziamento ,perchè discriminatorio, il rifiuto della lavoratrice di sottostare alle molestie sessuali del proprio datore di lavoro con l’applicazione del regime probatorio presuntivo previsto dall’art.40 d.lgs 198/206 per le discriminazioni.
Per i lavoratori e le lavoratrici molestate è sempre stato difficile raccontare e provare in giudizio quanto accaduto; sappiamo bene che episodi di molestie non si manifestano  mai in pubblico e nella maggior parte dei casi la vittima si trova da sola a dover fronteggiare il molestatore.
Ulteriori elementi che possono valere come elementi presuntivi delle molestie,potrebbero essere ad esempio, tempestivi certificati medici/psichiatrici delle vittime di molestie, che attestino uno stato psicofisico alterato, racconti resi a familiari o amici che potranno essere chiamati a testimoniare e a riferire quanto appreso dalla vittima nell’ immediatezza dei fatti.
La sentenza della Corte si pone quindi in senso estremamente favorevole per le vittime di molestie: il giudice dovrà valutare i fatti di causa, sia sulla base delle dichiarazioni della vittima, sia su quelle di altri colleghi, oggetto del medesimo trattamento, o su precisi dati statistici che facciano presumere la sussistenza di condotte moleste nel luogo di lavoro.
Alfredo Magnifico

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