Regole per i versamenti Iva Le risposte ai quesiti su differimenti, rateazioni e compensazioni

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Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal decreto fiscale collegato
alla Legge di Bilancio 2017 (Dl n. 193/2016) in materia di versamenti Iva. Con la
risoluzione n. 73/E pubblicata oggi, infatti, l’Agenzia scioglie i dubbi degli operatori in
merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo Iva al 30
giugno, alla rateazione del debito Iva in caso di versamento differito e alla
compensazione con i crediti delle imposte dirette.
Differimento ad ampio raggio – Possono versare l’Iva oltre il 16 marzo anche i
soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Inoltre, è confermata la
possibilità di compensare il debito Iva con i crediti delle imposte dirette che emergono
dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40%
soltanto alla parte del debito non compensata. Salva anche l’opportunità di versare il
saldo Iva annuale fino al 30 luglio: in questo caso, fino al 30 giugno, occorre
maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo
al 16 marzo; su quest’ultimo importo, per il mese di luglio, bisogna calcolare gli
ulteriori interessi dello 0,40%.
Via libera alla rateazione per chi paga in differita – Chi si avvale dello slittamento
dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno. Il
documento di prassi chiarisce, inoltre, che è sempre possibile compensare, anche in caso
di rateazione, e che, come previsto in linea generale, l’incremento dello 0,40% deve
essere applicato soltanto all’importo effettivamente da versare al netto della
compensazione.

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