Aiuto alla crescita economica (Ace) La nuova disciplina apre alle annualità 2016 e 2017 C’è tempo fino al 31 ottobre 2017 per presentare interpello per il 2016

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L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’agevolazione Aiuto alla
crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E firmata oggi
dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia precisa l’ambito temporale della nuova
disciplina antielusiva prevista dal decreto del Mef e illustra come presentare le istanze
di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle
dichiarazioni stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017.
Inoltre, in riferimento alle domande di interpello ancora in corso di istruttoria, nel
documento di prassi l’Agenzia fornisce indicazioni operative al fine di coordinare la
lavorazione di queste istanze con le novità introdotte dal decreto.
Il perimetro temporale delle norme antielusive – L’Agenzia ricorda che le norme
della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018. In
particolare, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo
d’imposta 2017, la circolare chiarisce che:
– per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è
preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la
fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
– per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni
sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione
delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.
Interpello e proroga delle dichiarazioni – L’Agenzia specifica che, in base alla
proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, i soggetti
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono presentare l’interpello Ace
relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017. Considerando che i termini
dichiarativi per il periodo 2016 sono ancora pendenti per effetto del Dpcm di proroga, la
circolare precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate
alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine
prorogato. Con particolare riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, la
circolare fornisce, inoltre, indicazioni operative sulla gestione delle istanze ancora in
corso di istruttoria al fine di coordinarne la lavorazione con le novità

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