Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017

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IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
dispone
1. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2016
1.1. Le comunicazioni relative al primo anno di rendicontazione, concernenti il periodo di
imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina
prima del 31 dicembre 2016, di cui al punto 7.2 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia n. 275956 del 28 novembre 2017, si intendono validamente presentate nei
termini se inviate all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data del presente
provvedimento.
Motivazioni
La legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha recepito nell’ordinamento interno le indicazioni
contenute nel BEPS – Action 13, (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing
PROVVEDIMENTO PROT. 288555 DEL 11 DICEMBRE 2017
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Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a
conclusione dei lavori del progetto Base Erosion and Profit Shifting (cd. «Progetto BEPS»),
avviati dall’OCSE nel luglio 2013, in tema di rendicontazione paese per paese o “Country
by country reporting” (“CbCR”).
Parallelamente, la direttiva n. 2016/881/UE del 25 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 3 giugno 2016 (cd. “DAC 4”), ha apportato alcune
rilevanti modifiche alla direttiva 2011/16/UE (Direttiva sulla cooperazione amministrativa,
cd. “DAC 1”), che disciplina lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia
fiscale.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2016, in attuazione
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e in conformità alle prescrizioni della citata direttiva
“DAC 4”, ha disciplinato nel dettaglio l’applicazione e le condizioni dello scambio
automatico obbligatorio di informazioni dettando disposizioni attuative in materia di: i)
obbligo di presentazione; ii) comunicazioni all’Agenzia delle entrate; iii) contenuto della
rendicontazione paese per paese; iv) termine di presentazione della stessa; v) scambio di
informazione e vi) utilizzo dei dati.
L’articolo 4, comma 2, del citato decreto rinvia ad apposito provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione della
rendicontazione e il regime linguistico delle comunicazioni.
Il presente provvedimento integra il precedente provvedimento del 28 novembre 2017, prot.
n. 275956, in considerazione delle esigenze manifestate dagli operatori del settore.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
o Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;
articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
o Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
o Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);
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o Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni
recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale
provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli
articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
o Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente), articolo 3, comma 2;
o Direttiva 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della
direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale;
o Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva 77/799/CEE;
o Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1963 Della Commissione del 9 novembre
2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda
i formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle direttive (UE)
2015/2376 e (UE) 2016/881 del Consiglio;
o Decreto legislativo 5 agosto 2015, n 128, articoli 3, 4, 5, 6 e 7, recante disposizioni
sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli
articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;
o Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva
2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga
la direttiva 77/799/CEE legge 10 febbraio 2005, n. 19;
o Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2014, che designa
l’ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell’attività di
cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
o Legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra
gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25
gennaio 1988, e sua esecuzione;
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o Legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo
emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa
ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico –
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27
maggio 2010;
o Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni derivanti
dalla rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country reporting), firmato a
Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni;
o Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 contenente
disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244

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