Sismabonus per la messa in sicurezza degli edifici Detrazione ok anche se la società dà in locazione l’immobile

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I soggetti Ires possono usufruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento
sismico di edifici di proprietà (il cosiddetto “Sismabonus”) anche quando gli immobili
messi in sicurezza vengono destinati alla locazione. È il chiarimento della risoluzione n.
22/E di oggi, che evidenzia come la detrazione fiscale, introdotta con il Dl 63/2013,
spetta anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati
direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto.
Un bonus che punta a rendere gli edifici sicuri – Il Dl 63/2013, modificato da ultimo
dalla legge 232/2016, prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici che
siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona
sismica 3) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003. Possono accedere all’agevolazione sia i contribuenti soggetti
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia i soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società (Ires) a patto che le costruzioni interessate dall’intervento siano
adibite a fini residenziali o ad attività produttive. Riguardo a queste ultime, con la
circolare 29/2013 l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che sono ricomprese le attività
agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non
commerciali. Con la risoluzione di oggi, l’Agenzia specifica che, essendo il Sismabonus
finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle
persone, l’agevolazione sussiste anche quando i soggetti passivi Ires che possiedono o
detengono l’immobile in base a un titolo idoneo non utilizzano l’edificio direttamente ai
fini produttivi, ma lo destinano alla locazione.
Come si applica il Sismabonus – La detrazione del 50% per lavori antisismici va
calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun
anno). La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli
interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se
dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

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