Progetti utili alla collettività, per i percettori del reddito di cittadinanza stesse tutele dei dipendenti

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 I percettori del reddito di cittadinanza (rdc) impegnati nei progetti utili alla collettività (puc) nei casi di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infortunio in itinere riconosciuti dall’Inail hanno diritto alle stesse prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti, come l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti, le prime cure, le prestazioni protesiche e riabilitative, e le altre prestazioni sanitarie integrative erogate ai lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati con l’Istituto.

Il premio per il 2020 è pari a 0,90 euro per ogni giorno di attività. La circolare Inail n. 10 dello scorso 27 marzo indica i beneficiari della copertura assicurativa e le modalità e i termini per l’applicazione della tutela, che si attua mediante un premio speciale unitario che per il 2020 è pari a 0,90 euro per ogni giorno di attività effettivamente svolto da ciascun lavoratore, oltre l’addizionale pari all’1% (art. 181 dpr 1124/1965), con onere a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il decreto legge Cura Italia del 17 marzo, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha disposto per due mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del rdc e dei relativi termini. Nello stesso periodo sono pertanto sospesi anche gli adempimenti e i termini indicati nella circolare.

I soggetti assicurati e gli obblighi dei datori di lavoro. Oltre ai lavoratori beneficiari del rdc impegnati nei puc, rientrano tra gli assicurati anche i destinatari del sussidio impegnati volontariamente nei progetti e quanti sono coinvolti volontariamente nelle attività senza percepire il rdc, nonostante versino in condizioni di povertà individuate con provvedimento del Ministero del Lavoro. L’impegno settimanale richiesto è pari a un numero di ore compatibile con altre attività, compreso tra un minimo di otto e un massimo di 16. La copertura assicurativa è attivata, in qualità di datori di lavoro, dai Comuni o dalle Unioni di Comuni titolari del progetto che hanno in carico tutti gli adempimenti connessi con la gestione del rapporto assicurativo nei confronti dell’Inail, compresi quelli relativi alle denunce di infortunio e di malattia professionale del personale coinvolto nei puc.

I dati raccolti sulla piattaforma GePI. Per l’attivazione della copertura assicurativa e per la determinazione e la rendicontazione del relativo premio sono utilizzate le informazioni registrate nella piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il patto di inclusione sociale (piattaforma GePI), istituita presso il Ministero del Lavoro. Il numero delle giornate di effettiva attività prestata dai soggetti, in base al quale è calcolato il premio per il periodo di riferimento, deve essere comunicato all’Inail, attraverso la stessa piattaforma, entro il 30 del mese successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.