Sicurezza/ I carrelli semoventi a braccio telescopico e la prima verifica periodica

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 Dopo le macchine raccoglifrutta e gli apparecchi di sollevamento trasferibili come gru e paranchi, la serie delle pubblicazioni Inail dedicate alla prima verifica periodica delle attrezzature meccaniche di lavoro si arricchisce di un nuovo contributo, questa volta dedicato ai carrelli semoventi a braccio telescopico. Disponibile come di consueto tra le pubblicazioni scaricabili online sul portale dell’Istituto, la guida è curata dai ricercatori e tecnologi del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit), ed è completa di riferimenti normativi e di appendici su liste di controllo e documentazione.

La verifica per assicurare la corretta manutenzione degli strumenti di lavoro. Come per le pubblicazioni precedenti, il volume descrive caratteristiche e funzioni dei carrelli semoventi a braccio telescopico, soffermandosi poi in dettaglio sulle singole fasi dell’attività tecnica di prima verifica periodica, cioè la compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e la redazione del verbale di verifica. Si tratta di un adempimento previsto dall’’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo. 81/2008, che prescrive il controllo regolare delle attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII per valutarne stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Indicazioni non vincolanti per tutti i soggetti coinvolti nella verifica. Successivamente, il decreto ministeriale 11 aprile 2011 ha attribuito all’l’Inail il ruolo di ente titolare della prima verifica periodica, che l’Istituto gestisce direttamente attraverso le proprie unità operative territoriali o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati. Nasce da qui lo spirito di queste iniziative editoriali: fornire istruzioni unitarie sulle modalità tecnico-amministrative per la corretta gestione della prima visita periodica. Lungi dall’essere un “riferimento vincolante”, le indicazioni puntano piuttosto a essere un “esempio di armonizzazione su scala nazionale” e di utilità pratica per tutti i soggetti coinvolti.

I carrelli a cui si applica la verifica. I carrelli semoventi a braccio telescopico si suddividono in due categorie: quelli a braccio fisso e a braccio girevole. Nella prima rientrano quelli dotati di uno o più bracci articolati, telescopici o meno, senza rotazione o con movimento di rotazione di non più di 5° su entrambi i lati dell’asse longitudinale del carrello utilizzato per impilare i carichi. Della seconda fanno parte i carrelli elevatore a portata variabile con una struttura superiore che può ruotare attorno ad un asse verticale del telaio con un movimento circolare maggiore di 5° su entrambi i lati dell’asse longitudinale del carrello. Per entrambe le categorie, è bene sottolineare che l’aspetto caratterizzante della verifica di questi apparecchi è il sistema telescopico, e questo esclude l’applicazione del regime di verifica periodica ai carrelli industriali a forche, più noti come muletti. Questa esclusione si applica in quanto queste macchine non sono carrelli semoventi a braccio telescopico ovvero generalmente assimilabili ad apparecchi di sollevamento materiali, poiché il carico viene appoggiato sulle forche e non è in grado di oscillare.

La comunicazione di messa in servizio va inoltrata all’Inail con il servizio Civa. Secondo il decreto ministeriale, il datore di lavoro che possiede un carrello semovente a braccio telescopico deve dare comunicazione della sua immatricolazione/messa in servizio all’unità operativa territoriale dell’Inail. L’Istituto, in linea con quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad) e per agevolare gli utenti, ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica. Dal 27 maggio 2019, la comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro va inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico Civa, che permette la gestione informatizzata della richiesta e le sue integrazioni nel tempo.

Come richiedere la prima verifica periodica. In seguito a questo primo adempimento, sempre attraverso il servizio Civa il datore di lavoro richiede all’unita operativa territoriale Inail competente la prima delle verifiche periodiche previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico. La richiesta deve contenere l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro, i dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita Iva) e i suoi recapiti, i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro, l’indicazione del soggetto abilitato ad effettuare il controllo, la data della richiesta. Dalla data di ricevimento della richiesta parte il computo dei quarantacinque giorni entro cui l’Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica o incaricando la Asl o l’Arpa, oppure affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta.

Le singole fasi: scheda tecnica, verifica, verbale conclusivo. Come analizzato e descritto analiticamente nella pubblicazione, con la prima verifica periodica si accerta la conformità dell’attrezzatura a quella di fabbricazione, lo stato generale di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e quelle specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. La prima verifica comprende quindi la redazione della scheda tecnica di identificazione del macchinario, la verifica dell’attrezzatura e la redazione del verbale finale dell’avvenuto controllo.