Coronavirus, tutte le novità nella bozza del Dpcm approvata dal Governo

0
52

Poche modifiche, ma sostanziali nel documento più atteso, in vista della fine dell’anno, tra quelli contenenti misure retsrittive alla mobilità.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del Dpcm che è ora al vaglio delle Regioni: il nuovo provvedimento del Governo sarà valido fino al 15 gennaio e prevede Natale e Capodanno «blindati» dentro i confini comunali e il blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il ‘Pacchetto’ di interventi per Natale sarà invece in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio:

a) dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

b) impianti da sci: si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio;

c) I ristoranti resteranno aperti a pranzo anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania (orario limitato dalle 5 alle 18 anche per i bar e altri locali di somministrazione cibi e bevande dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1 gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera).

d) Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento “in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”, e il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio ogni spostamento tra comuni, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. È consentito il rientro alla residenza, domicilio o abitazione, escluse le seconde case in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio, “anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti”.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.