Lavoro/ Licenziamento per soppressione del posto e servizio affidato in outsourcing: la sentenza della Cassazione

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Con Sentenza n. 10992 del 26 aprile 2021, la Cassazione ha statuito che può essere annullato il licenziamento del lavoratore per soppressione del posto nel caso in cui l’azienda affidi poi le mansioni a una società di outsourcing.Una sentenza storica che potrebbe porre il freno a un procedimento sfrenato di terziarizzazione,Black Friday dei lavoratori. Con sentenza 11 ottobre 2016, la Corte d’appello di Salerno dichiarava illegittimo e annullava il licenziamento, a seguito di procedura collettiva, intimato da Arti Grafiche Boccia s.p.a. a Gerardo Caccavo con decorrenza dal 30 novembre 2014, condannando la prima alla reintegrazione del secondo nel posto di lavoro e al  pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, oltre interessi legali. La sentenza della Corte di appello riformava la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento con rito Fornero, aveva dichiarato legittimo il licenziamento.  In via preliminare, la Corte territoriale riteneva la facoltà datoriale di intimazione di licenziamento, sulla base di diverse circostanze sopravvenute da sole idonee a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro, il licenziamento collettivo intimato al lavoratore con decorrenza dal 30 novembre 2014 per riduzione di personale, e pertanto per giustificato motivo oggettivo in esito alla procedura prevista dalla legge 223/1991.

La Corte ravvisa la  violazione dei criteri di scelta legali (adottati, in accordo con le organizzazioni  sindacali, dopo la precedenza a chi non si fosse opposto alla collocazione in mobilità con incentivo all’esodo entro il 19 maggio 2014), non avendo la società  datrice adeguatamente giustificato la scelta di licenziare il lavoratore, per l’esternalizzazione  del servizio a LIP s.a.s., nell’ambito della riorganizzazione dell’attività produttiva  per crisi del settore, la Corte territoriale rileva l’ inosservanza dei criteri legali applicati e la conseguente inadeguata giustificazione del licenziamento. Infine, essa dava atto dell’omessa indicazione della soppressione del reparto …. appartenente all’area allestimenti interessata dagli esuberi e della  relativa esternalizzazione del servizio sia nella comunicazione di avvio della procedura del 19 febbraio 2014, sia nell’accordo sindacale del 9 aprile 2014, neppure risultando essere stata oggetto di negoziazione.  Così accertata la violazione dei criteri di scelta, la Corte salernitana applicava il regime di tutela previsto dal testo novellato dell’art. 18, quarto comma I. 300/1970, con la condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata come sopra indicato.  Con atto notificato il 23 dicembre 2016, Arti Grafiche Boccia s.p.a. ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso. 

RAGIONI DELLA DECISIONE; 

Il primo motivo, deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per la mancata indicazione degli elementi dai quali la Corte territoriale avrebbe tratto il  convincimento dello svolgimento delle stesse mansioni di Caccavo da altri lavoratori. Il secondo, deduce violazione degli artt. 244, 345, 437 c.p.c., per la mancata ammissione della prova orale tempestivamente dedotta in primo grado e reiterata in sede di reclamo,

Il terzo motivo,deduce violazione degli artt. 4 e 5 L. 223/1991, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto omessa  l’indicazione di soppressione del reparto nella comunicazione di avvio della procedura del 19 febbraio 2014 e così pure nell’accordo sindacale del 9 aprile 2014; altre decisioni (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14  febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015,  n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 15 luglio 2020, n. 15114).  8.1.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 2118 c.c., 6 I.  o 604/1966, 18 I. 300/1970, per erronea applicazione della tutela reintegratoria attenuata (art. 18, quarto comma I. 300/1970, come novellato dalla I. 92/2012),  in luogo di quella indennitaria forte (art. 18, quinto comma I. cit.),

il licenziamento è infondato: 12. In via preliminare, si rileva l’inconferenza del riferimento, tanto di individuazione di fattispecie, tanto di tutela applicabile. 

Sotto il primo profilo, non si tratta nel caso di specie di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, per il quale, se esso consista nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente da licenziare non sia totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza previste dagli artt.  N.1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento a tal fine ai criteri stabiliti dall’art. 5 I.  n.223/1991, quali standards particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale (Cass. 9 maggio 2002, n. 6667; Cass. 7 agosto 2020, n.16856).   L’ipotesi in esame riguarda piuttosto l’esito espulsivo di una procedura di licenziamento collettivo, per la quale è espressamente prevista dall’art. 5, terzo comma I. 223/1991, in relazione all’art. 18, quarto comma I. 300/1970 (nel testo novellato dalla I. 92/2012), in caso di riduzione di personale con violazione dei criteri di scelta stabiliti dall’art. 5 I. 223/1191, riguardante tutte le modalità di applicazione dei suddetti criteri, la tutela reintegratoria attenuata (Cass. 26 settembre 2016, n. 18847; Cass. 3 agosto 2018, n. 20502; Cass. 28 gennaio 019, n. 2291): correttamente applicata dalla Corte territoriale. 

Dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, con regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore dei  difensori antistatari, secondo la loro richiesta e raddoppio del contributo  unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali  (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi  ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali  nella misura del 15 per cento e accessori di legge, con distrazione in favore dei  difensori antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 

Alfredo Magnifico