Dichiarazione mendace
Mentire al fisco non conviene a “nessuno”. In caso di falsa dichiarazione da parte del contribuente che ha effettuato la dichiarazione necessaria per ottenere l’agevolazione prima casa, il beneficio decade per tutti i soggetti coinvolti. La risoluzione spiega, infatti, che se la dichiarazione è mendace non sussistono all’origine i requisiti per ottenere l’agevolazione e quindi non spettando al dichiarante, non compete neanche agli altri eredi o ai donatari. Le sanzioni, invece, sono applicabili soltanto al beneficiario che si è reso colpevole di falsa dichiarazione.
Mancato trasferimento di residenza
Agevolazione al vento anche nel caso in cui il dichiarante non trasferisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisizione dell’immobile. In questo caso però è interessato dal recupero dell’imposta e dal pagamento delle sanzioni soltanto il beneficiario dichiarante, in quanto è il suo inadempimento la causa della decadenza del beneficio.
Rivendita senza riacquisto
Salvi i coeredi e gli altri donatari anche nel caso in cui si rivenda l’immobile entro cinque anni dall’acquisizione e non si riacquisti un nuovo immobile entro un anno. Anche in questo caso il recupero dell’imposta e il pagamento delle sanzioni soni in capo soltanto al dichiarante. Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Allo stesso indirizzo è possibile consultare una scheda sull’argomento