Per il giudice tributario “la mancanza temporanea di liquidità costituisce causa di forza maggiore”, tale da determinare l’annullamento dell’applicazione di sanzioni ed interessi, tenuto conto anche “del comportamento complessivo del contribuente”. La disciplina contenuta nell’art. 6, comma 5 del D.lgs. 472/1997, prevede che non sia punibile il contribuente che commette la violazione per cause di forza maggiore, tra cui la mancnza temporanea di liquidità. Le sanzioni tributarie, inoltre, devono essere annullate se il contribuente dimostri che l’incertezza interpretativa della normativa lo abbia indotto in errore, così come stabilito dall’art. 6 del D.Lgs 472 citato e dall’articolo 10 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). E queste disposizioni trovano applicazione anche nella vicenda Roma Calcio: si legge ancora, nella motivazione della sentenza, che sul condono tributario erano state emanate “ben 16 tra circolari e risoluzioni”, sulla proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative e dei versamenti. 16 circolari e risoluzioni sui termini di presentazione delle dichiarazioni integrative e dei versamenti che potrebbero aver indotto in errore la Roma Calcio.
Anita Ottaviano