L’articolo 42, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede in favore delle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute, ai sensi dei commi da 2-bis a 2-septies del citato articolo 42, vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, il comma 2-quater del menzionato articolo 42 stabilisce, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la sospensione d’imposta della quota degli utili dell’esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete
al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Per espressa previsione normativa, la quota degli utili che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di 1 milione di euro, per singola impresa e periodo d’imposta.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell’Irap.
Antonina Giordano
Fisco Oggi