Il codice tributo per il credito d’imposta è in questo caso il “6834”, da utilizzare per il Modello F24 (Credito d’imposta per imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita di esercizio – art. 2, commi da 50 a 59 del dl 225/2010 e successive modificazioni).
Il credito d’imposta (di cui si gode senza limiti d’importo) va indicato anche nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2011: quadro RU > sezione XIX > codice credito “80”).
La risoluzione fornisce le indicazioni operative per utilizzare correttamente il credito in compensazione, agevolazione derivante dall’applicazione del Milleproroghe (DL 29 225/2010, Articolo 2, comma 55). In sostanza, il credito d’imposta risulta dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate inscritte in bilancio.
Il credito d’imposta da richiedere con codice tributo “6834” spetta a tutti i soggetti IRES («costituiti in una forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o di altro organo competente per legge») per i quali le attività su cui sono stati versati gli anticipi riguardino:
«svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell ‘ articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
«valore dell ‘ avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d ‘ imposta ai fini delle imposte sui redditi».
Importo massimo di imposte anticipate: perdita d’esercizio in bilancio moltiplicata per il rapporto tra attività per imposte anticipate e somma del capitale sociale e delle riserve.
Decorrenza: la trasformazione delle imposte «decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci». Ovviamente, questo vale per tutti i bilanci approvati successivamente all’entrata in vigore del Milleproroghe.