A chi si applica l’addizionale – La circolare ricorda che sono tenuti al pagamento dell’addizionale, pari a 10 euro per ogni kilowatt di potenza superiore alla soglia di 225 stabilita dal Dl n. 98/2011, non soltanto i proprietari ma anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.
Non devono, invece, versare l’addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio e chi usufruisce di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Come e quando pagare – Il pagamento dell’addizionale deve avvenire entro il 10 novembre 2011, tramite modello F24, per gli autoveicoli presenti nei registri del Pra alla data del 6 luglio 2011. La circolare chiarisce che se il veicolo è stato venduto dopo il 6 luglio, l’ex proprietario, o titolare di altri diritti, deve comunque versare l’addizionale entro il 10 novembre.
Invece, per i veicoli immatricolati tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011, l’addizionale erariale, va pagata entro il 31 gennaio 2012. Se questi vengono rivenduti nel corso del 2011 l’addizionale deve essere versata dal primo proprietario sempre entro il 31 gennaio 2012 e il nuovo proprietario n on è tenuto al pagamento dell’addizionale per il 2011.
A partire dal 2012 l’addizionale va versata contestualmente al pagamento delle tasse automobilistiche.