Tuttavia l’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che i datori di lavoro sostituti d’imposta possano effettuare le operazioni di conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta.L’operazione deve correggere gli importi trattenuti in busta paga da gennaio a novembre e rappresenta l’ultima occasione per adeguare le somme dovute. Si tratta di una elaborazione relativa all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle addizionali regionali e comunali, ai contributi Inps e alle detrazioni fiscali spettanti.
La circolare INPS n. 155 del 14 dicembre 2011 fornisce tutti i chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro e sulle aliquote contributive per il 2012 relative alle diverse tipologie di aziende e lavoratori dipendenti.
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