Regime fiscale agevolato per gli investitori istituzionali – Gli investitori istituzionali, come ad esempio Stato o enti pubblici, organismi d’investimento collettivo del risparmio e enti di previdenza, possono fruire del regime fiscale agevolato di tassazione dei redditi che derivano dalla partecipazione al fondo immobiliare, che consiste nell’applicazione di una tassazione definitiva del 20% (art.8, comma 9, dl n.70 del 13 maggio 2011).
Tassazione per trasparenza per gli investitori con partecipazioni superiori al 5% – Agli investitori diversi da quelli istituzionali che detengono una partecipazione al fondo immobiliare superiore al 5% si applica, invece, il regime di tassazione per trasparenza. Questo comporta l’imputazione dei redditi conseguiti dal fondo, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, con conseguente obbligo dichiarativo da parte del partecipante
Imposta sostitutiva del 5%
Gli stessi soggetti, inoltre, sono tenuti al pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore medio delle quote detenute alla data del 31 dicembre 2010.
Imposta sostitutiva del 7% per i fondi liquidati entro il 31 dicembre 2011 – I fondi immobiliari in cui almeno un partecipante non istituzionale possedeva una quota superiore al 5% alla data del 31 dicembre 2010 potevano essere messi in liquidazione entro il 31 dicembre 2011.
In tal caso, è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 7% del valore netto del fondo, risultante dal prospetto redatto al 31 d icembre 2010. Il 40% dell’imposta va versato dalla società di gestione del risparmio entro il 31 marzo 2012, la restante parte in due rate di pari importo da corrispondere entro il 31 marzo 2013 e il 31 marzo 2014.
La società di gestione del risparmio applica, inoltre, sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 7%. Questa imposta va versata dalla società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.