Occhio, dunque, al volume d’affari perchè se si supera il limite si è fuori dal regime. In caso i parametri vengano rispettati, si potrà usufruire dell’opzione per tre anni, con rinnovo di anno in anno a meno che non si sia fatta una eplicita richiesta di revoca.
Il nuovo regime del cash accounting prevede il differimento all’atto del pagamento dei corrispettivi dell’esigibilità dell’imposta dovuta dal soggetto che eroga un servizio o cede un bene. Stesso discorso per la detrazione che questo soggetto può esercitare solo a partire dal momento in cui paga l’IVA al proprio fornitore. Naturalmente il differimento è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene comunque esigibile, detraibile, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Ci sono però delle operazioni escluse dal cash accounting. Si tratta, in particolare, delle operazioni soggette a regole specifiche (come, ad esempio, nel caso del regime monofase o di quello previsto per l’agricoltura e le attività connesse), e di quelle effettuate nei confronti di privati o di altri soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni. Sono, invece, esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio d’impresa. L’Agenzia chiarisce che nel calcolo del limite del volume d’affari per poter applicare il nuovo regime – fissato a 2 milioni di euro – vanno considerate tutte le operazioni attive, comprese quelle per le quali non è possibile applicare l’Iva per cassa.
Le modalità per l’esercizio dell’opzione per il nuovo regime dell’Iva di cassa sono fissate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre scorso. Il provvedimento chiarisce che l’opzione per la liquidazione dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, il quale la deve comunicare nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha tenuto tale comportamento.
Sulle fatture emesse dovrà essere riportata sia l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa” sia l’indicazione dello specifico atto normativo che ne disciplina l’applicazione – articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. La circolare 2 chiarisce che anche se il regime dell’Iva per cassa è opzionale, una volta espressa l’opzione, il contribuente è vincolato per almeno tre anni, ad applicare il regime, salvo le eccezioni già indicate, a tutte le operazioni attive e passive effettuate, a meno che, naturalmente, non realizzi un volume d’affari superiore a due milioni di euro.