Tale principio è stato già ampiamente enunciato in numerose sentenze (si veda ad esempio quella della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.68/01/12, depositata il 9/02/2012; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti, dove si chiarisce che “Vista l’assoluta carenza di prova del contenuto e della notifica della cartella, non rimane che annullare la cartella stessa della quale nulla consta oltre al numero e all’ammontare”) ma ciò che preme evidenziare maggiormente in questa sede è la differenza tra l’estratto di ruolo e la cartella esattoriale.
L’importanza di tale precisazione deriva dal fatto che molte volte il concessionario, a seguito della richiesta del contribuente di visionare la cartella, si limita a produrre un est ratto di ruolo – ossia un documento interno attestante il contenuto della cartella di pagamento – nonostante l’articolo 26 del DPR n.602/73 preveda espressamente l’obbligo di esibire copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione.
Ebbene, proprio in merito a tale comportamento si è già avuto modo in passato di commentare la sentenza del TAR di Reggio Calabria (sent. n.301/2009), la quale in maniera assolutamente puntuale evidenzia come non sia sufficiente l’estratto di ruolo in quanto “… vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto” ma ancora più chiarificativa in tal senso è sicuramente un’altra sentenza del TAR di Reggio Calabria (sent. n.767/2011, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), dove i giudici dichiarano che “la predetta previsione dell’art. 26 non legittima sicuramente Equitalia a smarrire o distruggere le cartelle di pagamento prima di aver effettuato l’esecuzione…”.
Sempre i giudici calabresi, infine, specificano che “…l’accesso ai ripetuti atti (ovviamente ci si riferisce alle cartelle) non può essere negato, giacché è solo sulla scorta degli stessi che può essere comprovata … l’idoneità del titolo esecutivo” e in riferimento alla validità degli estratti di ruolo, essi chiariscono anco ra che “sulla non sufficienza della produzione dei soli estratti esecutivi questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza n.172 del 26/02/2007, evidenziando le esigenze di controllo legate alla conservazione ed esibizione delle copie (delle cartelle) e l’infungibilità di tale specifico adempimento”.
A seguito di ciò, ne deriva che nel caso in cui il concessionario dovesse limitarsi a esibire solo gli estratti di ruolo ma non copia delle cartelle, la prova del debito tributario non viene assolutamente raggiunta.
Avv. Matteo Sances
www.studiolega lesances.it