Detto questo, è facile che un soggetto possa aver disposto di particolari somme grazie al finanziamento sia di familiari che di persone terze. A tal proposito, è intervenuto anche il Ctr di Trieste con la sentenza del 1 novembre 2013 che ha ritenuto più che naturale e plausibile che in caso di necessità siano i familiari a sostenere economicamente il contribuente per cui il loro intervento diventa automaticamente una prova a favore dello stesso.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, ampliato il concetto con la pronuncia n.7707/2013 stabilendo che come gli agenti del fisco possono avvalersi di dichiarazioni e prove provenienti da terzi così può fare anche il soggetto accertato adducendo a proprio favore tutti gli elementi che dimostrino la maggiore disponibilità economica.
In vista di tutte queste sentenze e di molte altre che sono state già pronunciate (Cass. n.13289/2011 – Ctr Torino n.76/14/11 – Ctp Bergamo n.102/10/12 – Cass. 23554/2012 – Ctp Milano, sez. Brescia n.209/63/13 – Cass. n.415/2013 – Cass.n.453/2013 – Ctp Reggio Emilia n.57/3/13 – Ctp Milano n.271/1/2012 – Ctr Trieste n.1/11/13 – Ctp Torino n.90/1/12 – Ctr Roma n.456/1/11 – Ctp Alessandria n.38/1/12- Ctr Firenze n.44/9/13 – Ctp Lodi n. 23/2/13 – Ctr Trieste n.50/10/13 – Ctr Roma n.59/38/13 – Ctp Bergamo n.115/2013 – Ctp Milano 261/47/12 – Ctp Massa Carrara n.64/1/12 – Ctp Torino n.136/2/11 – Ctr Trieste n.1/11/13 – Ctp Torino n.39/4/13 – Ctp Treviso n.43/4/13 – Ctp Rimini n.41/2/13 – Ctp Reggio Emilia 74/2/13 – Ctp Reggio Emilia n.272/1/12) tutte a favore del contribuente, resta da capire l’utilità di uno strumento le cui modalità operative vengono sistematicamente contestate perché ritenute del tutto presunte e spesso in contrasto con le situazioni reali.