Contratti a termine
L’Articolo 1 modifica le norme sul contratto a tempo determinato previste dal decreto legislativo 368/2001. Torna ai livelli pre-riforma Fornero (36 mesi e non più 12) il limite per i contratti a termine senza causale. Significa che l’azienda può stipularli, per una durata massima di tre anni, senza dover specificare quali sono le motivazioni industriali che fanno preferire il tempo determinato all’indeterminato.
Apprendistato
Il comma 19, articolo 1, legge 92/2012 è abrogato: non c’è più un tetto all’assunzione di apprendisti fissato dalla riforma Fornero (per cui non era possibile stipulare nuovi contratti di apprendistato senza aver regolarizzato almeno il 30% di quelli precedentemente assunti). Abrogato anche l’obbligo di formazione per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere (erano 120 ore di formazione, che diventano facoltative).
DURC
Il Documento unico di regolarità contributiva viene smaterializzato: la verifica della regolarità contributiva può essere effettuata, da chiunque ne abbia interesse, direttamente online.
http://www.pmi.it/economia/lavoro/articolo/75534/jobs-act-testo-e-dettagli-del-decreto-lavoro.html