Giovanni D’Agata, preside
Con la sentenza 892/14 è stato, infatti, accolto il ricorso di un automobilista per un verbale rilevato sul ponte della Libertà del capoluogo veneto.
Il magistrato onorario, nel caso di specie ha rilevato che risulta violato l’articolo 104, comma 3, del Dpr 495/92 secondo cui quando le strade hanno due o più corsie per senso di marcia il segnale o il divieto posto a destra della carreggiata non è sufficiente: bisogna adattarsi alle condizioni locali, ripetendo la segnalazione a sinistra oppure posizionare i cartelli che pongono obblighi o divieti al di sopra della carreggiata.
Ciò per consentire anche agli automobilisti che percorrono le corsie interne di avere contezza della disciplina della circolazione stradale in quel determinato tracciato.
Sono le fotografie prodotte in giudizio dal ricorrente ad inchiodare l’ente accertatore: la strada in questione risulta inequivocabilmente essere composta da più di due corsie e non vi è alcun segnale con il limite di velocità sulla sinistra (o al di sopra della carreggiata).
A nulla vale la doglianza della PA secondo cui sul tratto di strada interessato sia in corso un cantiere stradale nel momento in cui il veicolo del trasgressore sfreccia a 67 chilometri orari mentre il limite è fissato a 40. Per il giudice la presenza di lavori in corso sul tracciato, infatti, rende ancor più contingenti le esigenze di sicurezza e, dunque, anche l’obbligo dell’amministrazione di far conoscere all’utente della strada le prescrizioni da rispettare.