La Guardia di Finanza può fare accessi, ispezioni o verifiche anche fuori dai propri confini territoriali di competenza: con la conseguenza che la successiva cartella di pagamento
– gli agenti della Guardia di Finanza, anche quando svolgono attività di rilevanza tributaria, non sono né dipendenti, né organi degli uffici del Ministero delle finanze, ma appatengono ad un corpo militare nazionale che ha i propri comandi a livello sia centrale che locale
– l’attività del personale, anche quando inerisce atti o indagini a carattere tributario, si concretizza in una cooperazione esterna, alla quale non si possono applicare i criteri di organizzazione o competenza territoriale stabiliti per gli uffici delle imposte
– la cooperazione della Guardia di Finanza con gli uffici dell’amministrazione finanziaria, visto che è volta a requisire e reperire elementi utili per l’accertamento impositivo e per la repressione di violazioni tributarie, può dipendere da una preventiva richiesta
Petranto la sentenza afferma che i dati
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