Liquidazioni periodiche Iva Sul sito dell’Agenzia le faq per facilitare la compilazione del modello

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Se non ci sono operazioni Iva da registrare c’è l’obbligo di presentare la Comunicazione periodica? In caso di split payment, il cedente o prestatore deve comprendere l’imposta nell’Iva esigibile? Sono due dei quesiti in tema di liquidazioni periodiche Iva, a cui l’Agenzia delle Entrate risponde con le Faq messe a disposizione sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Dal riporto di crediti di periodi precedenti a come comportarsi in caso di errore, l’Agenzia risponde punto punto, con taglio molto pratico, ai dubbi sulla compilazione del modello pervenuti nei mesi scorsi dagli operatori. Nessuna operazione registrata, nessuna comunicazione da inviare – Se nel periodo di riferimento non ci sono né operazioni attive né operazioni passive, la comunicazione non va inviata. L’obbligo, chiarisce un’apposita Faq, rimane invece se occorre riportare un credito proveniente dal trimestre precedente. In caso di errore, si può sempre rimediare con un nuovo invio – L’Agenzia chiarisce che è possibile rettificare una comunicazione già trasmessa, anche se è scaduto il termine di presentazione. Il sistema telematico, infatti, accoglie le comunicazioni inviate successivamente alla prima per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. La comunicazione successiva sostituirà, quindi, quelle precedentemente trasmesse. Le Faq sono pubblicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Cosa devi fare > Comunicazioni > Liquidazioni periodiche Iva > Faq.

Per una consulenza gratuita in materia fiscale e/o porre quesiti agli esperti di Terminus Consulenza e Caf ( Emilio Castelli ed Elenia Valente) si può  inviare una mail a serviziterminus@libero.it oppure telefonare allo 0874/98926.

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