Deferred Tax Asset : trasformazione di attività per imposte anticipate in credito d’imposta

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L’Agenzia delle Entrate illustra la disciplina fiscale del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, introdotta dal Dl n. 225 del 2010 e successivamente modificata dal Dl n. 201 del 2011. Con la circolare n. 37/E viene spiegato come determinare le DTA da trasformare in credito d’imposta quando si verifica una perdita d’esercizio, o nel caso di perdite fiscali. Inoltre, la circolare evidenzia le due finalità distinte della norma, quella agevolativa diretta alla generalità dei soggetti, per i quali la trasformazione delle DTA in credito d’imposta rappresenta una facoltà, e quella di vigilanza che interessa le banche e gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, per i quali il meccanismo di conversione delle DTA in credito d’imposta è un’operazione automatica e obbligatoria.
A chi e come si applica – La circolare spiega come i due regimi funzionano sia in periodi di ordinaria attività d’impresa sia in caso di liquidazione volontaria, procedure concorsuali e di gestione della crisi. Possono usufruire, inoltre, della disciplina anche le società estere che operano in Italia tramite una stabile organizzazione, a patto che non siano in liquidazione volontaria, assoggettate a procedure concorsuali o di gestione della crisi.
Come utilizzare il credito d’imposta – E’ possibile usufruire del credito d’imposta ottenuto dalla trasformazione delle DTA in tre diverse modalità: compensazione, cessione al valore nominale, richiesta a rimborso della parte residua dopo le compensazioni. Le istruzioni operative per utilizzare il credito sono contenute nella risoluzione n. 94/E del 22 settembre 2011.
Sanzioni – Infine, il documento di prassi spiega che gli errori commessi nell’indicazione del credito d’imposta in dichiarazione sono sanzionati in relazione agli effetti che producono. Pertanto, anche per i soggetti per i quali la trasformazione è obbligatoria, nell’ipotesi in cui le DTA trasformabili non vengano, per sbaglio, integralmente trasformate, l’errore non è sanzionabile se non produce danni per l’Erario.

Il testo completo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.