E’ con l’Italia e la Germania uno degli osservati speciali per il numero di contagi.
Nuovo record assoluto di morti e contagi da Covid nel Regno Unito, alle prese con il dilagare di varianti più virulente del coronavirus emerse in queste settimane. Secondo i dati odierni, i casi censiti nelle ultime 24 ore sono stati 62.322 (seppure su quasi 500.000 tamponi) e i decessi 1041.
Il terzo lockdown nazionale anti Covid annunciato questa settimana nel Regno Unito è una necessità per riportare sotto controllo l’impennata di contagi determinata dalla nuova variante del virus e aiutare nel frattempo «lo sprint» finale della campagna di vaccinazioni di massa nel Paese nei prossimi mesi.
Gran Bretagna/ Nuovo record di contagiati e deceduti
Coronavirus, curva epidemica ancora alta, molti i deceduti
Non accenna a calare la curva epidemica del coronavirus in Italia, secondo il bollettino di oggi con i dati del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 20.331 con 178.569. Sono 548 i morti (ieri erano stati 649). Con 20.227 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 568.712, 1184 in meno.
Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall’inizio della pandemia sale a 76.877. Il totale dei casi di Covid-19 in Italia è di 2.201.945, di cui 1.556.356 dimessi e guariti.
Del totale dei positivi sono 542.967 quelli in isolamento domiciliare (-230), 23.174 ricoverati in altri reparti (-221) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.571 (+2).
USA/ Perde il lavoro e si getta dal cavalcavia con il figlioletto: morti entrambi
Un dramma enorme. Una mamma di soli 26 anni lunedì mattina si è lanciata da un cavalcavia tenendo in braccio il suo bambino di appena 21 mesi. Entrambi sono morti sul colpo.
Un dramma provocato dallo stato di depressione in cui era caduta la donna dopo aver perso il mese scorso il lavoro presso un centro di test Covid. La vittima risiedeva nella contea di Madison, nel Tenesse (Stati Uniti).
Le autorità hanno trovato i cadaveri della donna e del suo bambino sulla carreggiata.
Fisco/ Commercialisti: attenzione puntata sulle disposizioni emergenziali per la redazione del bilancio
Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il nuovo numero dell’informativa periodica “Valutazione e Controlli” che approfondisce i principali provvedimenti legislativi e non, adottati dagli organismi nazionali e di categoria, in risposta agli eventi pandemici.
Nella prima parte del documento, quello dedicato ai Principi Contabili Nazionali, è riportato l’intervento legislativo sulla sospensione degli ammortamenti (legge n. 126/2020). A ciò si aggiunga il richiamo alla bozza del documento Interpretativo OIC n. 8 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”, la Risposta OIC in merito a un quesito pervenuto in merito alla classificazione di partecipazioni acquisite con l’intendimento di una futura rivendita, la bozza del documento Interpretativo OIC n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”.
La sezione sull’OIV invece propone un abstract su un articolo pubblicato dalla rivista “La Valutazione delle aziende” dell’Organismo Italiano di Valutazione, dal titolo “Principi e formula generale di valutazione delle imprese a rischio di non sopravvivenza”. L’articolo ha come principale obiettivo quello di offrire al lettore validi suggerimenti per la valutazione delle imprese per cui non è possibile preservare la continuità aziendale, formulando ben 24 principi chiave, alcuni dei quali sono richiamati nell’informativa.
Con riferimento ai Principi di Revisione, terza sezione dell’informativa, l’aggiornamento riguarda l’attività posta in essere dall’Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) – comitato dell’International Federation of Accountants (IFAC), in merito all’elaborazione di un separato principio di revisione dedicato alla revisione delle imprese di minori dimensioni o, come definite dallo stesso IAASB, “imprese meno complesse”. In questa sezione si fa cenno anche al corso e- learning sulla revisione legale dei conti organizzato dal CNDCEC e messo a disposizione gratuitamente sul portale “Concerto”.
Per concludere troviamo la sezione dedicata ai Controlli Interni, in cui il focus è sul collegio sindacale delle società non quotate, mediante riferimenti di giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. I civ., 11 dicembre 2020, n. 28375) ed un documento di prassi (Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate).
Info: [email protected]
Coronavirus/ In Italia somministrate 259mila dosi di vaccino
Notizie in breve sull’epidemia da coronavirus
a) Dopo una partenza a rilento, continua con ritmo sostenuto la campagna di vaccinazione.
In Italia sono state finora somministrate oltre 259mila dosi di vaccino anti-COVID, il 54% di quelle disponibili, secondo il report del Ministero della Salute;
b) Dal 7 gennaio nelle zone rosse ci si potrà ancora spostare per far visita a parenti e amici, ma solo all’interno del proprio Comune e in massimo due persone; lo precisa il Governo;
c) Il lockdown in Germania durerà almeno fino al 31 gennaio. Lo annuncia la cancelliera Angela Merkel.
Ambiente/Pubblicato Il libro della Terapia forestale
Un volume, pubblicato da Cnr Edizioni, frutto di un anno e mezzo di ricerca congiunta tra il Cai, per iniziativa del suo Comitato Scientifico Toscano, recepita e ampliata dal Comitato Scientifico Centrale (Cai-Csc), e l’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibe), con la collaborazione scientifica del Cerfit presso Aou Careggi, che per la prima volta raccoglie in modo sistematico ed estende lo stato delle conoscenze scientifiche sulla Terapia Forestale. Una disciplina, questa, partita dall’estremo oriente e ora diffusa in tutto il mondo, tanto da presentarsi a tutti gli effetti come strumento di Medicina Complementare a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Il titolo Terapia Forestale, nella sua semplicità, rimarca l’intento di colmare, sulla base del rigore scientifico e dei contributi multidisciplinari di medici, biologi, forestali, fisici, psicologi e altri professionisti, una lacuna provvisoriamente occupata da iniziative diffuse e crescenti ma non sempre fondate su criteri oggettivi e standard verificabili.
«Abbiamo voluto creare un quadro di riferimento scientifico delle evidenze raccolte in tutto il mondo durante trent’anni di ricerca, e centinaia di pubblicazioni scientifiche, in merito agli effetti diretti degli ambienti forestali sulla salute mentale e fisiologica dei visitatori», afferma Federica Zabini di Cnr-Ibe, curatrice dell’opera. «Siamo partiti dalle funzioni fondamentali delle grandi foreste rispetto al sostentamento della vita umana sul pianeta – dalle malattie al clima – per passare, attraverso l’analisi del rapporto ancestrale tra uomo e foresta, a esporre in dettaglio i risultati della ricerca scientifica rispetto ai benefici offerti dalla frequentazione dei boschi grazie alla mediazione di tutti i nostri sensi. Si tratta di benefici significativi, ad ampio spettro e spesso duraturi, per esempio rispetto alla salute mentale e alle difese immunitarie».
«Il volume offre anche nuovi metodi e risultati, sicuramente utili per codificare e standardizzare le pratiche di Terapia Forestale», sottolinea l’altro curatore dell’opera, Francesco Meneguzzo sempre del Cnr-Ibe nonché referente scientifico nazionale del Cai-Csc. «Dopo aver percorso a piedi centinaia di km nelle foreste appenniniche e alpine, dotati di un ‘naso elettronico’, abbiamo potuto ricostruire la concentrazione nell’atmosfera forestale dei preziosi composti organici volatili emessi dalle piante, in funzione delle specie presenti, della stagione e dell’ora del giorno. Inoltre, abbiamo effettuato numerose sessioni di Terapia Forestale guidate da psicologi professionisti secondo un preciso protocollo, ottenendo risultati eccellenti in linea con altre esperienze condotte all’estero e anche superiori. Protocollo e risultati sono presentati e commentati in dettaglio in questo libro».
«La ricerca e lo sviluppo non si fermano qui: forti della compagine scientifica di eccellenza come quella che ha consentito la redazione di quest’opera, siamo appena all’inizio», rilanciano Giuliano Cervi e Giovanni Margheritini, presidente e vicepresidente del Cai-Csc. «Oltre a proporre nuove modalità di conduzione delle esperienze, abbiamo già pianificato la qualificazione di numerosi rifugi, prevalentemente del Cai ma non solo, e sentieri ad essi attestati, quali Stazioni di Terapia Forestale, sia sugli Appennini che sulle Alpi, così da creare un’offerta diffusa e professionale, disponibile ad accogliere anche i pazienti che auspicabilmente vi saranno inviati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale». Per quanto riguarda il Cai, al progetto stanno partecipando anche le Commissioni centrali “medica”, “tutela ambiente montano” e “rifugi” con i rispettivi presidenti Franco Finelli, Raffaele Marini e Giacomo Benedetti.
«Siamo pronti a fare ancora la nostra parte. Abbiamo già incluso la Terapia Forestale nel nostro Master in fitoterapia generale e clinica attivato dall’Università di Firenze», dichiara Fabio Firenzuoli, direttore del Cerfit. «Le foreste sono centri di aromaterapia naturale che offrono benefici consolidati sulla salute fisica e mentale, come abbiamo ampiamente documentato nel volume. Ora che il quadro scientifico è stato chiarito, anche grazie a quest’opera, uno dei prossimi importanti passi sarà inviare pazienti presso Stazioni qualificate e osservare i risultati: noi siamo molto fiduciosi», conclude Firenzuoli.
La scheda
Chi: Istituto per la bioeconomia del Cnr (Cnr-Ibe) e Comitato scientifico centrale del Cai (Cai-Csc)
Che cosa: Libro pubblicato da Cnr Edizioni, che offre un quadro sistematico delle evidenze scientifiche, propone metodi e risultati originali e delinea gli sviluppi futuri nel campo della Terapia Forestale; ISBN 9788880804307, pdf scaricabile gratuitamente: https://www.cnr.it/it/new_editoriali e https://csc.cai.it/argomenti/terapia-forestale/
Motociclismo/ Nasce il Vespa club di Rodi Garganico
Una nuova realtà associativa si affaccia nella vita sociale a Rodi Garganico: dalla scorsa settimana è ufficialmente operativo il Vespa Club Rodi Garganico, formato dagli appassionati della mitica due ruote, da tutti conosciuta ed emblema del Made in Italy dal lontano 1946. Il sodalizio che già da molti anni frequenta ed è ben apprezzato nell’ambiente vespistico, riconosciuto ed iscritto con il numero 0846 dal Vespa Club Italia. Le porte del Vespa Club Rodi Garganico, che già conta oltre quaranta soci, sono aperte a tutti i possessori e non di una Vespa che vogliano condividere questa passione per un modo di viaggiare indipendente dal tempo e dalla meta, per poter godere appieno dei paesaggi e dell’amicizia o semplicemente per avere informazioni sulle proprie vespe.
La parola Vespa evoca in ognuno l’immagine di un mezzo a due ruote conosciuto in tutto il mondo. La Vespa è stata celebrata nel cinema, nella letteratura, nella canzone, nei più grandi musei mondiali. Dire Vespa nel mondo equivale a dire Italia. L’ideatore fu l’Ing. Corradino D’Ascanio che creò un mezzo a due ruote con tre caratteristiche: accessibilità, comodità, manovrabilità. Le caratteristiche estetiche dei fianchi arrotondati e la vita sottile fecero esclamare a Enrico Piaggio la celebre frase “Sembra una vespa”. Era nato il binomio Vespa Piaggio. Era il 1946 e da allora praticamente tutta Italia è andata in Vespa. Tantissimi i modelli e le versioni realizzate ma la produzione di Vespe è ancora in atto da allora.
Con i suoi sinonimi (Vespone, Vespino, Specialino etc) intere di generazioni hanno viaggiato col vento in faccia e tra i capelli, per lavoro o per svago. Ma sempre in Vespa. Non c’è famiglia infatti in cui non si sia posseduta almeno una Vespa. Gli iscritti saranno impegnati a partecipare alle varie iniziative vespistiche e saranno organizzate delle manifestazioni a carattere locale per far conoscere ed apprezzare il mondo della Vespa quanto più possibile. Il Club punta a creare collaborazioni per promuovere il turismo sul Gargano con la Vespa.
Il motto è: Tutti insieme, tutti in Vespa!
Si invitano quanti volessero (anche se non residenti a Rodi Garganico) partecipare alle attività ed iscriversi al Vespa Club Rodi Garganico contattare il seguente numero 393292756915 (Gianluca Paradiso), mandare una mail all indirizzo [email protected], recarsi presso la sede del Club in Via Mauro del Giudice n. 10 oppure contattare la nostra pagina FB “Vespa Club Rodi Garganico”.
Vini e bollicine/ “Best Sellers”: Quintarelli e ‘Giulio Ferrari’ insidiano i grandi classici
Il vino non sfugge alla rete telematica e dove le classifiche vengono viste e studiate da milioni di appassionati. Ecco quella di Vivino, con milioni di visitatori nel mondo.
Quali sono le etichette più acquistate? I “Best Sellers” dicono che sotto i 15 euro, spiccano il Fanciacorta Ca’ de’ Pazzi, il Chianti 2018 Maramai e il Valdobbiadene Prosecco Superiore Priol di Bortolomiol.
Tra i 15 ed i 30 euro, l’Edizione Cinque Autoctoni di Farnese, il Bruciato 2018 di Tenuta Guado al Tasso (Antinori) e l’Amarone 2017 Otre. Salendo ancora di un gradino, sotto i 50 euro a bottiglia, il Cervaro della Sala 2018 del Castello della Sala (Antinori), il Mille e Una Notte 2016 di Donnafugata, il Franciacorta Satén 2015 di Bellavista, lo Champagne Brut Premier di Louis Roederer e lo Champagne Brut (R de Ruinart).
Infine, i grandi vini, senza curarsi troppo del portafoglio: Dom Pérignon vintage 2010, Sassicaia 2017 di Tenuta San Guido, Bolgheri Superiore 2017 di Tenuta Guado al Tasso (Antinori), Valpolicella 2012 di Giuseppe Quintarelli, Trentodoc “Giulio Ferrari” Riserva del Fondatore 2008 e San Leonardo 2015.
Assunzioni: nuovi incentivi all’orizzonte
Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge di Bilancio per il 2021 prevedono alcuni benefici per le assunzioni e l’occupazione che, seppur abbastanza somiglianti, con altri sgravi previsti dal Legislatore negli anni scorsi, potrebbero aiutare i datori di lavoro nella ripartenza dopo la fine della crisi pandemica. L’art. 4 prevede agevolazioni per favorire l’occupazione stabile di giovani con assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e trasformazioni di contratti a termine aperti tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022;tra i requisiti non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età, non coprono i contratti di apprendistato (già “status” contributivo agevolato) i rapporti di lavoro domestico, e personale con qualifica dirigenziale poiché regolamentati dai commi 100 e seguenti dell’art. 1, della legge n. 205/2017, ove si afferma che il campo di applicazione è quello dei contratti a tempo indeterminato “a tutele crescenti”: per cui lo sgravio si può applicare solo per assunzioni di operai, impiegati o quadri.
La norma, riguarda anche i soci di cooperative che saranno assunti a tempo indeterminato secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001. Il beneficio è riconosciuto per il 100% per 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero sarà di quarantotto mesi in favore per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in unità produttiva di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le assunzioni, possano riguardare anche lavoratori residenti in altre Regioni: ovviamente il loro luogo di lavoro deve essere in una di quelle sopra individuate e il beneficio, usufruibile per quattro anni, resterà fino a quando la prestazione continuerà a svolgersi in tali ambiti territoriali.L’art. 1 al comma 100 della legge n. 205/2017 porta ad una serie di questioni; La prima riguarda il campo di applicazione, datori di lavoro privati: imprenditori ma anche studi professionali, fondazioni, le associazioni senza fine di lucro, enti pubblici economici, gli ex IACP trasformati dalle leggi regionali in Enti pubblici economici, gli Enti, a capitale pubblico, che sono stati privatizzati e trasformati in società di capitali, le ex IPAB, le aziende speciali costituite anche in consorzio ex D.L.vo n. 267/2000, i consorzi di bonifica e quelli industriali, gli Enti morali e quelli ecclesiastici.
La seconda lo sgravio: il comma 100 fa riferimento ai contributi a carico dei singoli datori di lavoro per un importo massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, con esclusione di premi e contributi INAIL e, secondo un indirizzo consolidato, dei c.d. “contributi minori” come: Il contributo Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006); Il contributo ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L. vo n. 148/2015; Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000; Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (v. circolare n. 40/2018).
Il comma 101 ha, prevede che i lavoratori, alla data della prima assunzione incentivata, non debbano essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatta salva l’ipotesi, richiamata dal comma 103, in cui per un lavoratore sia stato, parzialmente fruito l’esonero, e riassunto a tempo indeterminato da altro datore che può usufruire del beneficio per il periodo utile alla fruizione dell’agevolazione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Questa disposizione non spetterà, se i soggetti interessati avranno avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato, non ostativi i periodi di rapporto di apprendistato “non stabilizzatosi” al termine del periodo formativo.
Il comma 104 derogato, dal comma 3 dell’art. 4 del disegno di legge di Bilancio 2021: l’esonero spetta se:
I datori di lavoro non hanno proceduto nei sei mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 o a procedure collettive di riduzione di personale ai sensi degli articoli, 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Giova ricordare che, fino a sei mesi dal recesso, sussiste un diritto di precedenza ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949; I datori di lavoro non procedono, nei nove mesi successivi all’assunzione a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.
Lo sgravio contributivo spetta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.Da ciò discende che non viene riconosciuto se non c’è:
Regolarità contributiva; Rispetto degli obblighi di legge; Rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti territoriali od aziendali; Rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva; Rispetto di diritti di precedenza; Rispetto ai lavoratori CIGS, a assunzioni con livello diverso o in un’altra unità produttiva. Rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.
Il comma 4 dell’art. 4, rispetto alla disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona, ricorda che le norme non trovano applicazione alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni previste dai commi 106 e 108 dell’art. 1, della legge n. 205/2017: di cosa si tratta?
Le norme incentivanti non trovano applicazione alla prosecuzione del rapporto di apprendistato nei dodici mesi successivi al tredicesimo dal consolidamento del contratto al termine del periodo formativo (comma 106) ed alle assunzioni dei giovani (comma 108) che vengono assunti al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto delle modalità ivi previste. Le agevolazioni sono soggette all’autorizzazione di Bruxelles ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione. Probabilmente, la richiesta alla Commissione Europea è determinata dal fatto che in alcune Regioni del centro sud lo sgravio ha una durata maggiore (quarantotto mesi). L’art. 5 del disegno di legge di Bilancio 2021 prevede un particolare beneficio in favore dei datori di lavoro che assumeranno donne nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. Riprendendo la previsione contenuta nei commi da 9 a 11 dell’art. 4 della legge n. 92/2012, la norma afferma che la percentuale di sgravio è riconosciuta, in via sperimentale e non strutturale, nella misura del 100% nel limite massimo di importo annuo pari a 6.000 euro. Tale somma si riferisce alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e dovrebbe escludere, premi, contributi INAIL e“contributi minori”.circolare INPS n. 111/2013 e quella del Ministero del Lavoro n. 34/2013.
Le assunzioni potranno essere a tempo indeterminato, determinato e con modalità di tempo parziale, e anche dopo l’instaurazione del vincolo associativo seguito da un rapporto di lavoro subordinato nelle cooperative di produzione e lavoro, secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, del D.L. vo n. 142/2001 e in caso di assunzione a scopo di somministrazione, lo sgravio contributivo sarà per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato: si protrarrà fino a 18 nel caso in cui il rapporto venga trasformato a tempo indeterminato, nell’ipotesi in cui sia, sin dall’inizio, a tempo indeterminato l’incentivo viene previsto, da subito, per i complessivi 18 mesi,in caso di assunzione a tempo parziale, le agevolazioni sono in proporzione, l’agevolazione contributiva non può riferirsi ad contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non assicura la stabilità dell’occupazione.
L’incentivo verrà riconosciuto, oltre che nel rispetto delle condizioni generali previste dall’ordinamento che, richiamate all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, anche a fronte di un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti, come sottolinea il comma 2 dell’art. 5 del disegno di legge. Il calcolo dell’incremento va effettuato mensilmente con parametro di riferimento il numero dei lavoratori equivalenti al tempo pieno: va fatto tenendo presente il concetto di “impresa unica” al quale si riferisce l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento n. 1408/2013, richiamato anche dall’art. 31, comma 1, lettera f), del D.L.vo n. 150/2015, richiamato al comma 2 dell’art. 5, dove si afferma che l’incremento va considerato al netto delle diminuzioni del numero dei dipendenti verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso proprietario. Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più al lavoro per:
Dimissioni volontarie: oggi, sono soltanto quelle rese con la procedura richiamata dall’art. 26 del D.L. vo n. 151/2015 e con i chiarimenti amministrativi del Ministero del Lavoro;
Invalidità;
Pensionamento per raggiunti limiti di età: va chiarito se rientrano nelle esclusioni i dipendenti che sono andati in pensione anticipatamente ( es. “quota 100”) o lavoratori che hanno risolto il rapporto con la c.d. “APE aziendale”, che normativamente è un “prestito”: in questi casi, la questione trova soluzione attraverso le dimissioni volontarie;
Riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
Licenziamento per giusta causa.
In passato, con l’interpello n. 34 del 17 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro chiarì che se il requisito occupazionale non risulta per tutti i mesi di fruizione ed il datore lo ha, comunque, goduto, esso dovrà essere restituito o recuperato coattivamente.
Requisiti dell’art. 5 contenute nella legge n. 92/2012, di cui devono essere in possesso le donne;
Esse debbono essere prive di un lavoro regolarmente retribuito:
Da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. Tale ultimo requisito viene determinato, annualmente, con un D.M. del Ministro del Lavoro. Per il 2021 i settori sono stati individuati con D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020;
Da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
La risposta la offre il D.M. 17 ottobre 2017 del Ministro del Lavoro: le donne disoccupate e quelle che in tale periodo non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o attività lavorativa autonoma da cui sia derivato un reddito che per le prestazioni subordinate non è superiore agli 8.000 euro e per quelle autonome a 4.800 euro. Per quel che concerne il requisito della residenza, si fa riferimento a quella effettiva, senza alcuna specificazione di durata temporale. L’ultimo comma dell’art. 5 subordina lo sgravio al “via libera” della Commissione Europea: che potrà essere concesso nei limiti ed alle condizioni fissati con il c.d. “Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato il 1° marzo 2020 e la cui efficacia termina il 30 giugno 2021 che autorizza gli Stati membri ad usufruire di ogni flessibilità per affrontare gli effetti della crisi pandemica. In base a quanto riportato nella sezione 3.1 del “Quadro” perché l’aiuto sia compatibile la Commissione richiede:
Che il tetto dei benefici non sia superiore a 800.000 euro per ogni impresa;
Forlì/ Anziana spara al marito durante una lite, lui muore in ospedale
E’ un caso ‘anomalo’ rispetto a quelli più frequenti di femminicidio, ma il livello della tragedia è uguale.
Dramma a Forlì. Una donna di 81 anni ha sparato al marito durante una lite. L’uomo, 84 anni, ferito alla schiena, è stato immediatamente soccorso in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La donna avrebbe impugnato una pistola calibro 22 per poi sparare al marito. La conferma dallo stub test. Indaga la polizia.
L’ottantunenne dovrà rispondere di omicidio. Il marito era un ex vigile urbano.
foto di repertorio












