Compatibilità della iscrizione
del convivente che collabora nell’impresa familiare alla gestione separata INPS
al fine di ristabilire le condizioni minime di protezione sociale necessitate
dall’ordinamento. Questo uno dei temi al centro deldocumento “La rilevanza
giuridica delle unioni paraconiugali nella partecipazione all’impresa
familiare” pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei
Commercialisti. Il contributo analizza la regolamentazione delle collaborazioni
familiari introdotta dalla legge Cirinnà, soffermandosi in particolare sulla
disciplina dettata dall’art. 230-ter c.c. per le prestazioni di lavoro rese dai
conviventi more uxorio. Tre le sezioni dello studio: nella prima si esaminano i
modelli di famiglia e lavoro familiare, nella parte centrale, la valorizzazione
giuridica delle convivenze more uxorio ed infine sotto la lente, il diritto
all’assicurazione sociale del collaboratore dell’imprenditore convivente.
Nel documento si evidenziano i presupposti
applicativi della nuova fattispecie e le incertezze interpretative relative
alla corretta qualificazione del rapporto di collaborazione, proponendo una
soluzione esegetica per l’inquadramento previdenziale e fiscale dell’attività
di lavoro del convivente nell’impresa familiare. A tale proposito, il
contributo stigmatizza il “cortocircuito” della prassi amministrativa dell’INPS
e dell’Agenzia delle entrate, formatasi su una disciplina legale già di per sé
lacunosa. Nella legge Cirinnà, infatti, non si rinviene alcuna previsione circa
la disciplina delle assicurazioni sociali dei conviventi more uxorio,
differentemente dalla fattispecie delle unioni civili per le quali il problema
è risolto alla radice attraverso la disposizione di cui all’art. 1, co. 20, l.
n. 76/2016, che equipara l’unito civilmente al coniuge con l’immediata
estensione al primo delle tutele sociali del secondo.
Ad oggi, la lacuna normativa
non è stata colmata neanche sul piano interpretativo dall’INPS che, alla luce
dei requisiti soggettivi per l’iscrizione alla gestione commercianti e
artigiani, attraverso la circolare esplicativa n. 66 del 31 marzo 2017, ha
preso atto che il convivente di fatto non è contemplato dalle leggi istitutive
delle gestioni autonome e ha reputato che le relative prestazioni di lavoro non
siano soggette ad obbligo assicurativo. Negando l’iscrizione alla gestione
artigiani e commercianti, però, l’INPS non ha chiarito come vada valutato il
convivente rispetto al sistema di assicurazione sociale, ingenerando una
situazione di grave incertezza nella gestione dei rapporti di collaborazione
familiare. Al momento la copertura previdenziale sembra di fatto impedita così
come è dubbio l’assoggettamento a contribuzione obbligatoria delle quote di
utile, ingenerando difficoltà anche sul piano amministrativo. L’Agenzia delle
entrate, d’altra parte, con Risoluzione n. 134 del 26 ottobre 2017, ha esteso
in via interpretativa la disciplina fiscale della partecipazione all’impresa
familiare di cui all’art. 230-bis anche ai collaboratori conviventi, con
argomentazioni apparentemente incompatibili con quelle formulate dall’INPS in
relazione alla impossibilità di iscrizione alla gestione commercianti e
artigiani.
In ossequio al principio universalistico che informa il sistema di tutela previdenziale, però, ai collaboratori dell’imprenditore convivente non può essere negata protezione sociale, vieppiù perché, al di là del titolo giuridico in base al quale l’attività viene prestata, l’ordinamento è ormai proiettato verso «l’estensione degli ambiti soggettivi di riferimento della tutela previdenziale a tutti i produttori di reddito da lavoro, genericamente considerati». Stante questa ineludibile necessità, il documento indaga la compatibilità della iscrizione del convivente che collabora nell’impresa familiare alla gestione separata INPS al fine di ristabilire le condizioni minime di protezione sociale necessitate dall’ordinamento. Sul piano operativo, la tesi proposta necessita di riscontro da parte dell’INPS che, qualora avalli la soluzione interpretativa, dovrà fornire le istruzioni operative utili per l’iscrizione del collaboratore, per il calcolo della contribuzione e per il suo versamento.