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Comune Spinea: Concorso per Assistenti Sociali

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Il Comune di Spinea, in provincia di Venezia, ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di due assistenti sociali – Cat.D1.

Le risorse saranno inserite con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e uno stipendio annuo lordo di circa € 21.166.

BANDO

Il dipendente non può avvalersi della sua condizione di invalido, o dell’appartenenza al sindacato, per non rispettare i suoi doveri

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Con ricorso al Tribunale di Roma in data 7.4.2006 la dipendente della societa’  srl, avente la gestione di una struttura alberghiera di prima categoria, chiedeva dichiararsi la nullita’/illegittimita’/inefficacia dell’ordine di servizio del 17.2.2005, con il quale veniva assegnata in via esclusiva al turno serale ed ordinarsi alla societa’ datrice di lavoro di inserirla nei turni orari a scorrimento.Il giudice del lavoro,con sentenza del 25.3.2010- 26.9.2011 (nr. 5379/2011), accoglieva le domande.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10.10.2013-12.2.2014 (nr. 8393/2013), accoglieva l’appello della societa’  e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la legittimita’ del licenziamento e per l’effetto il difetto di interesse della lavoratrice alla pronunzia di impugnazione dell’ordine di servizio.
La Corte territoriale rilevava che alla lavoratrice nella lettera di contestazione disciplinare erano stati addebitati quattro episodi, tutti riscontrati dalla istruttoria svolta:
– il primo, consistente nell’essersi rifiutata di adempiere all’ordine del superiore gerarchico, la governante, di recarsi a lavorare al quarto piano per il rassetto delle camere prenotate dai clienti, ritardando l’inizio della prestazione del turno di almeno trenta minuti;
– il secondo, in data, consistito nel rifiuto ad eseguire l’ordine della governante di rassettare celermente due camere al quarto piano nonche’ nell’invitare il collega a lavorare con minor diligenza ed impedire ad altre colleghe di passare l’aspirapolvere per non disturbare una sua conversazione telefonica;
– il terzo, allorquando dopo avere chiesto ai colleghi addetti al ricevimento dei clienti,di parlare con il direttore, avendo appreso che doveva interloquire con il caporeparto si mostrava alterata in presenza dei clienti; nella stessa giornata  recandosi al sesto piano aveva trovato la lavoratrice seduta in una stanza con le porte di varie camere aperte e gli apparecchi televisivi all’interno sintonizzati su stazioni radio a volume alto ed ancora seduta in una stanza due ore dopo;
– il quarto, consistito nella affissione nella bacheca aziendale di una comunicazione con toni altamente polemici nei confronti della governante  in violazione di espressa disposizione aziendale, comunicato che dopo essere stato rimosso per ben due volte era stato affisso in varie copie sul muro sottostante la bacheca e negli spogliatoi del personale.
Il giudice dell’appello, valutata la gravita’ delle condotte, le considerava idonee a legittimare la misura espulsiva.Riteneva invece assente il motivo ritorsivo per ragioni sindacali; osservava che la lavoratrice  era stata oggetto di doglianze scritte dei colleghi, spesso parte di litigi con questi ultimi, sovente destinataria di contestazioni disciplinari per rifiuto di adempiere a disposizioni di servizio ed insubordinazione. Ne risultava il quadro di una persona che cercava di farsi forte del suo stato di invalidita’ parziale e della appartenenza ad una associazione sindacale per imporre ai colleghi ed all’impresa le sue personali regole di convivenza e di lavoro.
La Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza del 20 febbraio 2017, n. 4315   dichiara inammissibile il ricorso ed  ha sancito che è legittimo il licenziamento del dipendente che cerca di farsi forte del suo stato di invalidità parziale e dell’appartenenza al sindacato per imporre ai colleghi e all’impresa le sue personali regole di convivenza e di lavoro.
Alfredo Magnifico

Pronte le regole per la trasmissione delle Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche Iva

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Pubblicate sul sito delle Entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Con il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia, le Entrate stabiliscono un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (Dlgs n. 125/2015) sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dal Dl n. 78/2010 modificato dal Dl n. 193/2016. Per semplificare il più possibile gli adempimenti, pertanto, l’invio dei dati delle fatture previsto dal Dlgs n. 127/2015 può essere effettuato entro il 16 settembre 2017, per il primo semestre dell’anno in corso, ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia di oggi, inoltre, stabilisce che i dati acquisiti verranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. In questo modo sarà possibile instaurare un dialogo tra l’Agenzia e i contribuenti prima dell’invio della dichiarazione, nel caso emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva. Dati fattura, termine unico per entrambi gli invii – Il provvedimento stabilisce quali dati vanno trasmessi all’Agenzia delle entrate per quanto riguarda le fatture emesse, le fatture ricevute e registrate, le bollette doganali e le relative note di variazione. Le Entrate specificano che i dati da inviare, le modalità nonché i termini per la trasmissione sono identici, sia nel caso in cui i contribuenti esercitino l’opzione per l’invio telematico dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) sia nel caso di invio della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui agli articoli 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. La consultazione dei dati aiuta la compliance – I dati acquisiti dall’Agenzia saranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” consentendo di instaurare un processo di dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e i contribuenti per i quali emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva. Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere consultate dai contribuenti nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate. I nuovi termini – Il Provvedimento ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) con i nuovi termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (di cui agli articoli 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) stabiliti dal decreto “milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). In sintesi: Tipo di comunicazione 1° anno di applicazione (2017) A regime Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 Dl n. 78/2010) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018 1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 4, Dlgs. n. 127/2016) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018 1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis Dl n. 78/2010) 1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio 1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio

Beni in uscita dai depositi Iva Pronto il modello di dichiarazione per attestare i requisiti di affidabilità

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Online il modello definitivo di dichiarazione sostitutiva che gli operatori dovranno utilizzare dal prossimo 1° aprile per estrarre beni dai depositi Iva emettendo fattura senza addebito d’imposta ed evitare l’obbligo di prestare la garanzia. Il modello, approvato oggi con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, consente alla ditta individuale o società che estrae i beni di attestare la sussistenza dei requisiti di affidabilità fissati dal Dm 23 febbraio 2017 e va consegnato al gestore del deposito Iva all’atto della prima estrazione. Quest’ultimo provvederà poi a trasmetterlo, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano territorialmente competenti sulla base del proprio domicilio fiscale. Gli indirizzi Pec a cui trasmettere le dichiarazioni sono indicati nelle istruzioni, disponibili online insieme al modello. La certificazione è valida per l’intero anno solare. Chi autocertifica non presenta garanzia – La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consente a chi estrae i beni dal deposito Iva di emettere fattura senza addebito di imposta (ai sensi dell’articolo 17 del Dpr n. 633/1972), evitando tuttavia di dover presentare la garanzia prevista (articolo 50-bis comma 6 del Dl 331/1993). In particolare, il contribuente dovrà autocertificare quattro requisiti di affidabilità: – aver presentato, se d’obbligo, la dichiarazione annuale Iva nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione; – aver effettuato i versamenti Iva dovuti in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione; – non aver ricevuto notifica, nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione, di avvisi di rettifica o di accertamento definitivi per i quali non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; – non essere formalmente a conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Cosa sono i depositi Iva – Dal punto di vista fiscale, i depositi Iva agevolano gli scambi di beni in ambito intracomunitario, rendendo possibile trasferire la merce da un Paese membro all’altro evitando di assoggettare ad imposta i singoli passaggi. In particolare il sistema del deposito Iva consente per determinate operazioni che l’imposta, se dovuta, sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni dal deposito.

Stop al lavoro nei campi per 50mila studenti e pensionati

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Dura presa di posizione della Coldiretti sull’abolizione dei Voucher,il presidente Roberto Moncalvo afferma  che la sospensione immediata della vendita dei voucher fa perdere un’opportunità di lavoro a 50mila giovani studenti, pensionati e cassa integrati impiegati nelle attività stagionali in campagna dove con l’arrivo della primavera iniziano i lavori.
Moncalvo nel denunciare gli effetti della decisione del consiglio dei Ministri di cancellare i voucher anche in agricoltura dove erano stati per la prima volta introdotti nel 2008 in occasione della vendemmia proprio per le peculiarità dell’offerta di lavoro, definisce la fase transitoria una farsa.
Senza individuare prima una valida alternativa non è possibile cancellare uno strumento che ha consentito nel tempo di coniugare gli interessi dell’impresa agricola per il basso livello di burocrazia con la domanda di lavoro di giovani studenti e pensionati in cerca di un reddito occasionale da percepire in forma corretta.
In agricoltura sono stati venduti nell’ultimo anno circa 2 milioni di voucher, più o meno gli stessi di 5 anni fa, per un totale di 350mila giornate di lavoro che hanno aiutato ad avvicinare al mondo dell’agricoltura giovani studenti e a mantenere attivi molti anziani pensionati nelle campagne senza gli abusi che si sono verificati in altri settori. Un ripensamento sarebbe interpretato come segno di intelligenza.
Alfredo Magnifico

Aeronautica Militare: reclutamento di cinque orchestrali

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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque orchestrali presso la banda musicale dell’Aeronautica Militare.

BANDO

Concorso per 16 professori universitari 2^ fascia presso UNIVERSITA’ DI BARI

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Procedure valutative di chiamata per posti di professore universitario di prima e seconda fascia indette ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

BANDO

Concorso Infermieri: Bando per lavorare in Ospedale a tempo indeterminato

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L’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di quattro risorse da inserire nell’organico nel ruolo di Infermiere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Di seguito scopriamo i requisiti per la partecipazione, dove inviare la domanda e quali sono le prove d’esame.

BANDO

Niente Spesometro per la Pubblica Amministrazione Per commercianti al dettaglio e tour operator nessun obbligo sotto i 3mila euro senza Iva

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È in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che esclude, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello Spesometro. Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per questi soggetti. Ok anche alla trasmissione unica – In un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal Dl 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria. Operazioni con Paesi black list e Comunicazione Polivalente 2017 – Il Dl 193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a partire dall’anno di imposta 2016. Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE. Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro – Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva

ASL Napoli 3 Sud: concorso per Avvocati

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La ASL Napoli 3 Sud, con sede in provincia di Napoli, avvia le procedure di selezione per la costituzione di una short list di avvocati esterni di fiducia, divisa in 6 sezioni, per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e consulenza legale.

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