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Beni in godimento ai soci, come comunicare i dati all’Anagrafe tributaria

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Invii più snelli della comunicazione delle informazioni relative ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che sostituisce il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 novembre 2011, vengono indicati modalità e termini della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari. Le misure fanno parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio.
Comunicazioni “leggere”, occhio ai dati utili – Stop all’obbligo di comunicare all’Anagrafe i dati relativi a beni – diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili – concessi in godimento a soci o familiari, il cui valore di mercato è inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva. Sono inoltre esclusi dalla comunicazione gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit e i finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Identikit dei beni concessi – La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.
Termini a due vie: più tempo per il 2012, l’anno d’esordio – A regime, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. Per i beni in godimento nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.
Modalità di trasmissione dei dati – I soggetti tenuti alla comunicazione (impresa concedente o in alternativa socio o familiare dell’imprenditore) utilizzano il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti. Naturalmente, possono avvalersi degli intermediari abilitati. La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file con i dati.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it

OFFERTE LAVORO SIENA – RIMINI – NAPOLI

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Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Siena

Offerta di lavoro (Codice Offerta: 20130613-984) – Scadenza offerta: 11/08/2013

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Per questa offerta contatta personalmente l’azienda ai seguenti riferimenti:
Ragione Sociale Azienda: ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ENERGIA E AMBIENTE -EFFICIENZA ENERGETICA-
Telefono: 0577900339
Fax: 0577900322
Indirizzo: Fondazione I.t.s. Energia e Ambiente Viale Matteotti 15 Colle di Val d’elsa
Profilo Professionale Ricercato
Numero Posti Disponibili
1
Qualifica Professionale
Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione Estesa della Qualifica
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO. NON SONO VALIDE LE PRENOTAZIONI TRAMITE SITO DELLA PROVINCIA DI SIENA. VEDI BANDO sul sito www.its-energiaeambiente.it LE DOMANDE DEVONO ESSERE FATTE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MODULO ALLEGATO AL BANDO E INVIATO COME RICHIESTO DAL BANDO.
Esperienza Richiesta
No
Descrizione e durata dell’esperienza
VEDI BANDO sul sito www.its-energiaeambiente.it. NON SONO VALIDE LE PRENOTAZIONI EFFETTUATETRAMITE SITO DELLA PROVINCIA. LE DOMANDE DEVONO ESSERE FATTE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MODULO ALLEGATO AL BANDO E INVIATO COME RICHIESTO DAL BANDO.
Condizioni Lavorative Offerte
Modalità di Lavoro
FULL TIME
Tipologia contrattuale offerta
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Sedi di lavoro
COLLE DI VAL D’ELSA
Durata contratto
12 MESI
Ulteriori Requisiti
Titoli di Studio

• DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’ – ISTITUTO PROFESSIONALE (secondo ciclo) – SCUOLA MAGISTRALE (5 anni) – ISTITUTO TECNICO – ISTITUTO MAGISTRALE (4 e 5 anni) – LICEI SCIENTIFICO, CLASSICO, LINGUISTICO – ISTITUTO D’ARTE (secondo ciclo) – LICEO ARTISTICO (4 e 5 anni) – ISTITUTO SUPERIORE

Lingue
INGLESE
Mezzi di trasporto
No
Conoscenze Informatiche
CREAZIONE DI PRESENTAZIONI UTILIZZANDO POWER POINT ,EXCEL ,WORD O ALTRI PRODOTTI DI VIDEOSCRITTURA
Altre Conoscenze e Capacità
PER IL DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE RICHIESTA VOTAZIONE MINIMA DI 80/100 O EQUIVALENTE A SEGUITO DI CONVERSIONE. NON SONO VALIDE LE PRENOTAZIONI TRAMITE SITO DELLA PROVINCIA DI SIENA. VEDI BANDO sul sito www.its-energiaeambiente.it LE DOMANDE DEVONO ESSERE FATTE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MODULO ALLEGATO AL BANDO E INVIATO COME RICHIESTO DAL BANDO.
Disponibilità alle trasferte
No
Appartenenza collocamento mirato
No
Appartenenza lista mobilità
No
Agevolazioni Legge 407/90
No
Ulteriori Requisiti
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 12 agosto 2013 ALLA FONDAZIONE ITS ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PLICO POSTALE RACCOMANDATO AR. SI RICORDA CHE NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. PER LA DOMANDA UTILIZZARE IL MODULO ALLEGATO AL BANDO .NON SARANNO RITENUTE VALIDE LE PRENOTAZIONI SU IDOLWEB.

 

Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Rimini

 

Cod. 522/2013 valida fino al 11/05/2013
Azienda richiedente L’ISOLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Mansione
N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO/ASSISTENTE DI BASE
Qualifica ISTAT 5311004 operatore sociosanitario
Contenuti e contesto del lavoro Si ricercano assistenti di base e/o operatori socio sanitari per la struttura residenziale di Igea Marina. La struttura si occupa di assistenza e riabilitazione di pazienti psichiatrici. L’operatore si occuperà anche della gestione completa della casa e della cucina.
Luogo di lavoro La sede di lavoro è in via Agordat,19 – Igea Marina (RN)
Formazione Qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO O ASSISTENTE DI BASE
Caratteristiche candidati Esperienza lavorativa nel settore
Contratto Tempo determinato
Orario Tempo pieno suddiviso su turni anche notturni (previsti 6 giorni lavorativi)
Per candidarsi Gli/Le interessati/e possono inviare dettagliato curriculum con consenso al trattamento dati ( D. Lgs. 196/2003) tramite e-mail a [email protected]
e/o contattare il numero 0541 330679
Le ricerche sono rivolte ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L.903/77 e L.125/91).
Per quello non indicato nell’annuncio si rimanda all’eventuale colloquio di selezione.
Astenersi dall’invio del cv se non in possesso dei requisiti richiesti dall’azienda.
Per i candidati che trascorsi 30 giorni non riceveranno risposta la ricerca si intenderà chiusaSB/522

 

Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Napoli

 

Gelateria Sorrento
CPI Sorrento:  offerta valida dal 01/08/2013 al 20/08/2013
OFFERTA DI LAVORO
N° 01 – BANCONISTA /AIUTANTE LABORATORIO GELATERIA
FIGURA RICHIESTA:
N° 01 – BANCONISTA /AIUTANTE LABORATORIO GELATERIA
►TIPOLOGIA CONTRATTUALE:  Tempo Determinato – Tempo pieno su due turni
►SEDE LAVORO : Sorrento (NA)
►ATTIVITA’ DA SVOLGERE:  confezionamento , preparazione gelati per vendita al banco /aiutante laboratorio
REQUISITI RICHIESTI :
►ETA’ anni  18/28
►obbligo scolastico
►buona conoscenza inglese
►il candidato se residente al di fuori del comune di Sorrento  deve poter garantire la possibilità di raggiungere il posto di lavoro in caso di interruzione del servizio di trasporto pubblico.
Gli interessati potranno inviare curriculum candidatura via e-mail a[email protected]   specificando l’offerta per cui si candida:   banconista

Nuovi minimi, possibile recuperare in Unico 2013 le ritenute erroneamente subite nel 2012

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I contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” possono recuperare direttamente in Unico Pf 2013 tutte le ritenute d’acconto erroneamente subite nel 2012 e non solo quelle applicate dagli istituti bancari in relazione ai bonifici relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico. L’indicazione arriva con la risoluzione n. 55/E diffusa oggi, con cui l’Agenzia risponde alle richieste di chiarimenti in merito a ulteriori casi di ritenute d’acconto erroneamente applicate sui compensi percepiti dai “nuovi minimi” (art. 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011), estendendo così i chiarimenti già forniti con la risoluzione n. 47/E dello scorso 5 luglio.
Soluzione easy in Unico 2013 – I contribuenti che hanno scelto il nuovo regime di vantaggio possono dunque scomputare direttamente nella prossima dichiarazione unificata, evitando così di presentare istanza di rimborso, anche altri tipi di ritenute erroneamente subite nel corso del 2012. Ciò a patto che siano in regola con gli adempimenti previsti e che le ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta. Potranno essere recuperate in Unico 2013, per esempio, le ritenute erroneamente subite sui compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime; sui compensi erogati nel 2012 in relazione a fatture emesse negli anni precedenti con applicazione della ritenuta prevista per il vecchio regime dei minimi; quelle subite sulle indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’Inps.
Come recuperare le ritenute – Per recuperare le somme valgono, in pratica, le indicazioni già fornite con la risoluzione n. 47/E. In particolare, i contribuenti interessati dovranno indicare il codice “l” nel campo “Situazioni particolari” del frontespizio della dichiarazione e riportare le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi relativi al regime dei nuovi minimi nel rigo RS33, colonna 2 (utilizzando solo il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1). Le ritenute potranno poi essere scomputate, a scelta, dall’imposta sostitutiva (quadro LM, rigo LM13) oppure dall’Irpef ordinaria (quadro RN, rigo RN32, colonna 4).
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it

Comunicazione soci e familiari, nessun adempimento per i finanziamenti all’impresa under 3.600 euro

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L’impresa che riceve finanziamenti o capitalizzazioni da parte di soci o familiari di importo inferiore a 3.600 euro non deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. E’ quanto stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia pubblicato oggi, che definisce i termini e le modalità per la comunicazione all’Anagrafe tributaria, prevista dal Dl n. 138/2011, per i soggetti che svolgono attività di impresa. Questa misura fa parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio.
Il calendario degli invii – Il documento dispone che, per i finanziamenti ricevuti nel periodo d’imposta 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. A regime, il termine sarà, invece, il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.
Il “dato” è tratto – Nella comunicazione devono essere indicati, oltre al codice fiscale, ai dati anagrafici e per i non residenti lo Stato estero, l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati da soci o familiari dell’imprenditore nel periodo di imposta. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione è già in possesso (per esempio il finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata). La trasmissione dei dati, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, può essere effettuata anche dagli intermediari.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it

OFFERTE LAVORO ASTI – TERAMO – ROMA

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Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Asti

 

 

Rif. 57140  

Dati Azienda su Internet  

  SALONE ACCONCIATURE

Categoria Offerta  

  02 – Dipendenti e assimilati

Tipologia Contratto  

  05 – Subordinato

Cercasi N.  

  1

Qualifica di Inserimento  

  PARRUCCHIERE/A QUALIFICATO/A PER UOMO E DONNA

Mansioni  

  E’ RICHIESTA ESPERIENZA DI TAGLIO

Luogo di Lavoro  

  UNA AD ASTI ED UNA A CANELLI

Settore di Attività  

  Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
.. Condizioni Offerte dall’Azienda

Tipo di Rapporto  

  01 – Tempo Indeterminato Pieno

Durata Rapporto  

  .

CCNL  

  H83N   PARRUCCHIERI

Livello Contrattuale  

  .

Orario di Lavoro  

  TEMPO PIENO DA LUNEDI’ A SABATO

Retribuzione  

  DA CCNL

Raggiungibilità del posto di lavoro  

  2 – solo con mezzi propri

Macchinari da utilizzare  

  .

Sforzo / Impegno fisico  

  2 – medio
.. Requisiti Richiesti

Titolo di Studio  

  .

Lingue Straniere  

  .

Informatica  

  .

Esperienza  

  01 – Indispensabile

Patente di Guida  

  B + AUTO PER RAGGIUNGERE IL POSTO DI LAVORO A CANELLI

Servizio Militare  

  .

Età  

  .

Altri Requisiti  

  .

Note  

  .

E-Mail invio CV  

  .
.. Modalità / Validità Offerta

Tipologia  

  2 – Elenco da AUTOCANDIDATURA

Validità DAL  

  30-07-2013

Validità AL  

  30-08-2013

Pubblica Nome Azienda?  

  NO

Ambito di diffusione dell’annuncio  

  01-Provincia di Asti

Pubblica ClicLavoro?  

  NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Teramo

 

Personale settore commerciale

Azienda multinazionale italiana ricerca personale per lavoro Part-Time e/o Full-Time, no porta a porta, fornita formazione gratuita, eventuale minimo garantito, premi al raggiungimento di obiettivi. Per maggiori informazioni ed eventuale colloquio chiamare Massimo: 3396474424 oppure Marco 3200578961

Riferimento Pubblicazione Scadenza Qualifica Contratto Tipologia Settore
ag-LA-235 01/08/2013 31/08/2013 Altro Tempo indeterminato Ordinarie Commercio
Luogo:
Teramo
Ente/Società:
ItalWork

  • tel.: 3396474424 (Massimo)
Requisiti:
Requisiti richiesti
Preferibile maggiore età, automuniti

 

 

Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Roma

 

Dettaglio offerta ID 3023 – PORTA FUTURO

Profili professionali ricercati
Numero lavoratori 1
Codice ISTAT qualifica professionale offerta – —
Descrizione della posizione ricercata
Descrizione del profilo professionale ricercato ANALISTA PROGRAMMATORE
Requisiti richiesti essenziali
Livello scolarizzazione DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’
Titolo di studio ISTITUTO PROFESSIONALE (SECONDO CICLO) – SCUOLA MAGISTRALE (5 ANNI) – ISTITUTO TECNICO – ISTITUTO MAGISTRALE (4 E 5 ANNI) – LICEI SCIENTIFICO, CLASSICO, LINGUISTICO – ISTITUTO D’ARTE (SECONDO CICLO) – LICEO ARTISTICO (4 E 5 ANNI) – ISTITUTO SUPERIORE
Età minima [nessun limite]
Età massima [nessun limite]
Disponibilità mezzo di trasporto
Preselezione disabili
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro ROMA
Centro impiego PORTA FUTURO
Retribuzione
Premi od incentivi
Caratteristiche del candidato
Corsi professionali
Precedenti esperienze professionali PRECEDENTI ESPERIENZE NEL SETTORE
Categoria soggetta ad assunzione agevolata
Altri requisiti REQUISITI INDISPENSABILI: DIPLOMA SI SCUOLA MEDIA SUPERIORE; OTTIMA CONOSCENZA INFORMATICA: LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE C/C ++; CUDA (NVIDIA). IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA HW/SW CHE UTILIZZA CALCOLO PARALLELO ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI PROCESSORI GRAFICI CUDA (NVIDIA); LINGUA INGLESE. ESPERIENZA NEL SETTORE DELL’OFFERTA. REQUISITI PREFERIBILI: LAUREA. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. PATENTE B E AUTOMUNITO. INDISPENSABILE INVIARE IL CV A ‘[email protected]’ METTENDO NELL’OGGETTO ID 3023 E COME NOME DEL FILE IL COGNOME E IL NOME DEL CANDIDATO; OPPURE AL FAX 0667667761 INDICANDO ID 3023 PENA ESCLUSIONE OPPURE PRESENTANDOSI PRESSO IL CPI DI APPARTENENZA. SU RICHIESTA DELL’AZIENDA, PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA, POTRANNO ESSERE TRASMESSI I NOMINATIVI DEI CANDIDATI CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA DI ADESIONE. AL TERMINE DELLA PRESELEZIONE VERRANNO INVIATI ALLA SOCIETÀ I CURRICULA DEI CANDIDATI RISULTATI IDONEI.
Durata della richiesta
Data di scadenza 05/08/2013

Banche: prestiti giù, ma è boom acquisto titoli di stato

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Le banche non si fidano più delle imprese. Queste ultime sono sempre più insolventi ed allora molti istituti hanno deciso di non rischiare investendo sui titoli di stato.

A dirlo è la CGIA che sottolinea: dal dicembre 2011 al maggio di quest’anno (ultimo dato disponibile) i titoli di Stato detenuti dalle banche residenti in Italia sono aumentati dell’88,5%: all’inizio del periodo di osservazione i titoli posseduti ammontavano a 209,6 miliardi, ora hanno raggiunto quota 395, 1 miliardi (variazione assoluta +185,5 miliardi). Per contro, i prestiti erogati dal nostro sistema creditizio alle imprese sono diminuiti del 5%, che in termini assoluti corrispondono a meno 49,3 miliardi di euro erogati. Sempre in questo periodo, le sofferenze in capo al sistema imprenditoriale sono aumentate del 29,4% (variazione assoluta +23,7 miliardi) che, a maggio di quest’anno, hanno raggiunto un volume di 104,2 miliardi di euro.

Dalla CGIA fanno notare che l’analisi ha avuto inizio dal dicembre 2011. Questo periodo, infatti, coincide con la prima operazione realizzata dalla Bce che ha portato nelle casse delle nostre banche 58 miliardi di euro di rifinanziamento netto a cui si sono aggiunti altri 74 miliardi di euro prestati nel febbraio del 2012. Complessivamente, i due prestiti hanno consentito di “rafforzare” le casse dei nostri istituti di credito per 132 miliardi di euro netti ad un tasso dell’1%.

La tendenza, fa notare la CGIA, si è rafforzata anche in questa prima parte dell’anno: tra il dicembre 2012 e il maggio 2013, lo stock dei titoli di Stato in possesso delle banche è cresciuto di 64 miliardi di euro; le sofferenze in capo alle aziende sono cresciute di 4,2 miliardi; mentre gli impieghi alle imprese sono diminuiti di 17,1 miliardi.

“Quel mare di denaro erogato dalla Bce tra il dicembre 2011 e la fine di febbraio 2012 – afferma Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA – è stato investito dalle nostre banche soprattutto in Bot, in Btp o in Ctz. Investimenti redditizi ed a basso rischio. Tuttavia – prosegue Bortolussi – sarebbe ingeneroso criticarle per queste scelte. Se hanno deciso di acquistare i nostri titoli di Stato in maniera così massiccia, non possiamo disconoscere che ciò a contribuito ad immettere una forte dose di liquidità nel sistema salvando l’Italia dal crack finanziario. Ora, però, è indispensabile ritornare ad investire nell’economia reale. Sono consapevole che le banche non sono degli istituti di beneficenza, ma delle imprese private che devono fare utili. Ciò detto, il nostro sistema produttivo è sempre più in difficoltà e i dati relativi all’aumento delle sofferenze lo dimostrano. Pertanto, è necessario che tutti gli istituti di credito, così come hanno continuato a fare in questi durissimi anni di crisi le Banche di Credito Cooperativo, le Popolari e le Casse di Risparmio, ritornino a rischiare assieme il sistema produttivo, altrimenti corriamo il pericolo di non essere in grado di superare questo momento così difficile.”

Spesometro, comunicazioni più facili

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Pronto il provvedimento con le misure di semplificazione che riguardano la comunicazione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. Spesometro). Comunicazione in forma analitica o, a scelta del contribuente, in forma aggregata; nuove modalità e termini per l’invio dei dati che viaggeranno tramite Entratel o Fisconline; utilizzo del nuovo modello, approvato con lo stesso provvedimento, anche per la comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo, nonché delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi. Le misure contenute nel provvedimento di oggi fanno parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio.
Come e quando inviare il nuovo modello – Gli operatori Iva dispongono ora di un apposito modello di comunicazione, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per l’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. La comunicazione telematica dei dati relativi al 2012 deve essere effettuata, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, entro il 12 novembre 2013 (a regime entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento); gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 21 novembre 2013 (a regime, entro il 20 aprile dell’anno successivo).
Adempimenti più facili – In un’ottica di semplificazione, il provvedimento stabilisce che la comunicazione delle operazioni documentate da fattura può essere effettuata in forma analitica (per le singole operazioni, indipendentemente dall’importo) o in forma aggregata (per l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’imposta relativa all’anno di riferimento per ciascuna controparte), a eccezione dei casi espressamente indicati. Il modello per la comunicazione approvato oggi “apre” poi alle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000 euro, effettuate con persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana (e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. Analoga semplificazione per gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili: a partire dalle operazioni relative al 2012 possono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle operazioni effettuate con i propri clienti utilizzando il nuovo modello, in alternativa alla vecchia comunicazione.
Con il nuovo modello sarà possibile inviare anche la comunicazione relativa alle operazioni di acquisto da operatori di San Marino, finora effettuata in modalità cartacea. L’invio telematico è previsto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione, a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013. Tra le novità, anche la comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori della cd. black list, che può essere trasmessa utilizzando il modello allegato al provvedimento. Restano fermi i periodi di riferimento previsti dal precedente decreto del 2010. La comunicazione transita sul “modello Spesometro” in relazione alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it

OFFERTE LAVORO CAMPOBASSO – ROMA – TORINO

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Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Campobasso

Rif. Offerta: ZF 00574
Apl per azienda cliente cerca 1 Addetto assemblaggio componenti
Centro per l’Impiego di: Campobasso
Dettaglio offerta:
Mansione da svolgere: Settore metalmeccanico:assemblaggio componenti.
Luogo di lavoro: Provincia di Benevento
Contratto proposto: Tempo determinato
Requisiti:
Eta: 25- 50
Lingua straniera: Nessuna lingua
Grado di conoscenza: Scolastico
Esperienze: Esperienza nel settore metalmeccanico: assemblaggio industriale di componenenti
Disponibilità: Disponibilità a lavorare su turni anche notturni
Agevolazioni richieste: 4-In mobilita
Patente di guida: B
Auto propria: Si
Altri requisiti: La mobilità 223/91 è requisito indispensabile. Verranno valutati solo i candidati con MOBILITA 223/91. In caso di sufficienti candidature l’offerta potrà essere rimossa prima della scadenza indicata

 

Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Roma

Dettaglio offerta ID 3062 – CINECITTA’

Profili professionali ricercati
Numero lavoratori 2
Codice ISTAT qualifica professionale offerta 5.1.2.2.0.12 – COMMESSO DI VENDITA
Descrizione della posizione ricercata COMMESSO DI VENDITA
Descrizione del profilo professionale ricercato ADDETTO/A ALLE VENDITE
Requisiti richiesti essenziali
Livello scolarizzazione DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’
Titolo di studio ISTITUTO PROFESSIONALE (SECONDO CICLO) – SCUOLA MAGISTRALE (5 ANNI) – ISTITUTO TECNICO – ISTITUTO MAGISTRALE (4 E 5 ANNI) – LICEI SCIENTIFICO, CLASSICO, LINGUISTICO – ISTITUTO D’ARTE (SECONDO CICLO) – LICEO ARTISTICO (4 E 5 ANNI) – ISTITUTO SUPERIORE
Età minima [nessun limite]
Età massima [nessun limite]
Disponibilità mezzo di trasporto
Preselezione disabili
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro ROMA
Centro impiego CINECITTA’
Retribuzione €600,00
Premi od incentivi
Caratteristiche del candidato
Corsi professionali
Precedenti esperienze professionali
Categoria soggetta ad assunzione agevolata
Altri requisiti PREFERIBILE: ETA’ 19/ 20 ANNI (NEO DIPLOMATI), DIPLOMA ISTITUTO ALBERGHIERO TURISTICO, SOMELIER,CUOCO O QUALSIASI CORSO INERENTE LA RISTORAZIONE,INGLESE BUONO (LETTO,PARLATO,SCRITTO),PATENTE B, AUTOMUNITO (I MEZZI PUBBLICI NON SONO VICINI AL POSTO DI LAVORO), BELLA PRESENZA,INTERESSE NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO. ZONA DI LAVORO ROMA SALARIA.
Durata della richiesta
Data di scadenza 02/08/2013

 

Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Torino

Metalmeccanica – 29/07/2013 – 13/08/2013

6870 – MONTATORE STRUTTURE AERONAUTICHE

Per industria metalmeccanica zona pinerolese, si richiede competenza nell’uso di scali di montaggio aeronautici e attrezzi di montaggio, conoscenza delle tecniche di incollaggio e applicazione sigillanti, esperienza nell’uso degli strumenti di collaudo tradizionale.

Orario di lavoro: disponibilità due turni

Contratto: tempo determinato

Titolo di studio: diploma tecnico

Indispensabile esperienza nella mansionedi almeno 3 anni. Indispensabile patente B e automuniti.

Zona di lavoro: Pinerolese

Se interessati inviare curriculum vitae a: [email protected]

Se sei interessato all’annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l’offerta:

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PINEROLO Corso Torino, 324 PINEROLO (TO)
Telefono: 0121325714
Fax: 0121325732
Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/ 

Interessi di mora più cari dal 1° maggio 2013, sulle cartelle esattoriali ci sarà una calda estate

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Ci dicono che il Fisco sarebbe diventato più “umano” e sensibile ai problemi dei cittadini anche in ragione della crisi economica, ma ci prendono letteralmente “in giro”. Perché se da una parte con il cosiddetto decreto “Fare” ci buttano un po’ di fumo negli occhi, dall’altra tolgono dalle tasche degli italiani, nel silenzio pressoché generale di una politica bipartisan complice di disparità e diseguaglianze.

Questa volta, in tal senso, lo “Sportello dei Diritti”, spiega il fondatore Giovanni D’Agata, attraverso un articolata disamina da parte degli avvocati tributaristi Maurizio Villani e Idalisa Lamorgese della normativa vigente e dei recenti provvedimenti, denuncia pubblicamente lo scandalo degli interessi moratori applicati in caso di ritardo nel pagamento di imposte, tributi e sanzioni che in un momento di gravissima e profonda crisi economica aumentano per effetto di sciagurate misure, andando così a gravare ancor di più sulle condizioni a dir poco precarie delle famiglie e delle imprese italiane e creano scompensi e diseguaglianze quando a rimborsare, al contrario dev’essere il Fisco. Di seguito, andiamo a spiegare attraverso la dettagliata analisi dei due tributaristi, cosa sta accadendo in materia nel nostro Paese per invocare un intervento immediato del governo volto a perequare tali divergenze e a ridurre gli aggravi a carico dei contribuenti.

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L’art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 stabilisce che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”.

L’articolo 30 del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che: “Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministro delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.

Premesso ciò, per la prima volta, dopo tre anni, con provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 4 marzo scorso emesso – appunto – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 gli interessi di mora (quelli dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento) tornano a salire e in un momento in cui è particolarmente difficile per cittadini e imprese onorare gli impegni assunti, sia per effetto della congiuntura economica sfavorevole ma anche a causa della contrazione del canale di accesso al capitale di credito erogato da banche e istituti finanziari, tale previsione non può certamente accogliersi con favore.

Di conseguenza, a far data dal 1° maggio 2013 il nuovo tasso su base annua è salito dal 4,5504% al 5,2233% e, pertanto, pagare in ritardo una cartella esattoriale (dopo il 61° giorno dalla data di notifica della cartella di pagamento) costerà di più.

In sostanza, se il debitore non provvede al pagamento dell’importo dovuto nel termine di 60 giorni, scattano oltre agli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica sulle somme iscritte a ruolo, anche eventuali spese connesse al mancato o ritardato pagamento.

Nelle “motivazioni” del provvedimento ministeriale si legge testualmente che: “…..Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota dell’8 febbraio 2013, ha stimato al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012 – 31.12.2012. Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1° maggio 2013, al 5,2233% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.”

A tal proposito non si può trascurare di sottolineare che nel tempo vari decreti ministeriali si sono succeduti modificando, di volta in volta, l’ammontare dei tassi di interesse applicabili, ma ancora non si è risolto il problema della disparità di trattamento sull’applicazione degli interessi. Infatti, continuiamo a chiederci in base a quale criterio e a quale norma di legge vi sia una differenza tra gli interessi spettanti all’Amministrazione Finanziaria e gli interessi che si applicano ai rimborsi in favore del contribuente.

Infatti – come noto – sulle somme dovute dai cittadini contribuenti o dall’Amministrazione Finanziaria maturano ovviamente degli interessi a favore dell’una o dell’altra parte a seconda delle diverse situazioni.

Orbene, l’ammontare dei tassi di interesse sono stabiliti dalla legge o dai decreti ministeriali in misura assai differente a seconda che creditore della somma su cui tali interessi si applicano sia il contribuente o l’Amministrazione Finanziaria.

Al contrario, è giusto dire che tale disparità non esiste in materia di tributi locali in quanto vi è una disposizione di legge che espressamente fissa l’ammontare degli interessi sui ritardati versamenti e quelli sui ritardati rimborsi nella stessa misura. In particolare, l’accertamento dei tributi locali è disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ne ha uniformato la disciplina. Per quel che qui interessa, giova porre l’attenzione sull’articolo 1, comma 165, che regolamenta la materia degli interessi applicabili ai tributi locali, stabilendo che i relativi tassi siano uguali per le ipotesi di versamento in ritardo dell’imposta da parte del contribuente e per le ipotesi di ritardati rimborsi nei confronti dei contribuenti. Infatti, l’art. 1, comma 165, suddetto stabilisce testualmente dispone che: “La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”.

Esaminiamo adesso, riprendendo anche un nostro elaborato di poco tempo fa, come tale disparità di trattamento emerga in maniera rilevante soprattutto in materia di imposte sul reddito, di imposta sul valore aggiunto e di imposta di registro.

Imposte sul reddito.

Per i ritardati versamenti il contribuente dovrà pagare:

a) gli interessi sulle somme accertate.

L’articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, stabilisce che: “Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”.

b) gli interessi per dilazione del pagamento.

L’articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, stabilisce che: “Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo”.

c) gli interessi di mora per ritardo nel pagamento delle somme iscritte a ruolo.

L’articolo 30 del D.P.R 29 settembre 1973 n. 602, stabilisce che: “Decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministro delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. (Interessi che – come detto – a partire dal 1° maggio 2013 ammontano al 5,2233%).

Nei casi di ritardati rimborsi da parte dell’Amministrazione Finanziaria di somme indebitamente versate dal contribuente, l’articolo 1, comma 1, del D. M. 21 maggio 2009 stabilisce che: “ Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell’1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010”.

Iva.

In materia di Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) si rileva una genericità delle disposizioni riguardanti gli interessi applicabili ai ritardati versamenti dell’imposta, a seguito dell’abrogazione, avvenuta ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 del comma 3 dell’articolo 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 il quale stabiliva che: “Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell’art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell’anno solare cui si riferisce l’accertamento o la rettifica.”

Pertanto, al ritardato pagamento delle somme dovute dal contribuente si applicava sino al 1999 il tasso di interesse nella stessa misura stabilita per i ritardati rimborsi Iva da parte dell’amministrazione finanziaria, disciplinati appunto dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972.

Per quanto concerne gli interessi applicabili sulle somme accertate, l’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, introdotto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007, disciplina la rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione automatica, fissando il relativo tasso di interessi applicabile al 3,5 per cento annuo. Infatti, l’articolo sopra citato al comma 3 stabilisce che: “L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nella quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre”.

Venendo alla disciplina degli interessi applicabili sui rimborsi in materia di Iva, gli articoli cui fare riferimento sono gli artt. 38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. 633/1972.

La misura dell’interesse annuo di cui all’art. 38-bis sopra citato è stata, poi, rideterminata dall’articolo 1, comma 2, del D. M. 21 maggio 2009 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. Infatti, l’articolo 1, comma 2, del D. M. 21 maggio 2009 così recita: “Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dall’1 gennaio 2010”.

Imposta di registro.

In materia di imposta di registro, rileva, ai fini della nostra analisi, il comma 4 dell’articolo 55 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il suddetto articolo disciplina in particolare la riscossione dell’imposta successivamente alla registrazione e stabilisce che: “Il pagamento dell’imposta complementare, dovuta in base all’accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall’articolo 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell’atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.

Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147 e 18 aprile 1978, n. 130”.

Come evidenziato, l’articolo 55 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 al comma 4 richiama, per l’applicazione degli interessi di mora, la legge del 26 gennaio 1961, n. 29 che stabilisce quanto segue.

Art. 1 “Sulle somme dovute all’Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale dell’1,375 per cento da computarsi per ogni semestre compiuto”.

Art. 2 “Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni”.

Art. 3 “In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l’imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l’autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele”.

Art. 4 “Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall’applicazione di ogni penalità o sopratassa prevista dalle singole leggi tributarie”.

Art. 5 “Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso”.

In realtà, come già detto, anche con riferimento a questa fattispecie, il D. M. 21 maggio 2009 ha modificato la misura del tasso di interesse sia per quanto concerne il ritardato pagamento da parte del contribuente sia per quanto concerne il ritardato rimborso da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Infatti, con riferimento al ritardato pagamento da parte del contribuente, l’articolo 6, comma 2, lett. b, del D. M. 21 maggio 2009 stabilisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di pagamento dell’imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.

Mentre, con riferimento ai rimborsi da parte dell’Amministrazione Finanziaria, l’articolo 1, comma 4, del D. M. 21 maggio 2009 dispone che: “Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell’1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010”.

Da quanto chiarito si evince, dunque, e si ribadisce, che ancora una volta le posizioni del Fisco e del contribuente non sono su un piano di parità.

Perché il Fisco quando rimborsa applica interessi inferiori rispetto a quanto richiede dal contribuente in caso di accertamento o iscrizione a ruolo?

Ci sono gli estremi di una illegittimità costituzionale, in violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Il pagamento degli interessi di mora deve avvenire nella stessa misura e non può essere diverso a seconda che creditore di tali somme sia l’Amministrazione Finanziaria o il contribuente.

È quindi auspicabile un intervento del Legislatore, che sani questa illegittima disparità di trattamento tra il fisco ed il cittadino-contribuente, che riveda alcuni aspetti della riscossione dei tributi, introducendo elementi di flessibilità che consentano di contemperare la tutela degli interessi erariali con quella, altrettanto fondamentale, di preservare la sopravvivenza economica delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi.

Deducibilità delle perdite su crediti, ecco le direttive delle Entrate

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Arrivano i chiarimenti sulla nuova disciplina della deducibilità automatica delle perdite sui crediti introdotta dal Dl n. 83 del 2012.
Con la circolare n. 26/E, l’Agenzia delle Entrate illustra le quattro ipotesi in cui possono considerarsi realizzati gli elementi certi e precisi che sono necessari per dedurre le perdite sui crediti. Le ipotesi descritte riguardano i crediti di modesta entità, i crediti prescritti, i casi in cui il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, i crediti cancellati dal bilancio di un soggetto Ias/Ifrs adopter in dipendenza di eventi estintivi.

Cosa prevede la norma – Il nuovo comma 5 dell’articolo 101 del Tuir (modificato dal Dl n. 83 del 2012) individua alcuni casi nei quali è possibile dedurre le perdite senza necessità di dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi. Si tratta delle perdite relative a crediti:
• di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
• il cui diritto alla riscossione è prescritto;
• per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
• che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto Ias/Ifrs adopter in dipendenza di eventi estintivi.

Perdite su crediti di modesta entità – Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, nell’ipotesi di rilevazione in bilancio di una perdita relativa a crediti di modesta entità che risultano scaduti da almeno sei mesi. Dopo questo termine, la perdita può essere fiscalmente dedotta. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione e a 2.500 euro per le altre imprese. L’importo limite viene verificato sul singolo credito, eccetto nel caso di rapporti giuridici unitari tra le controparti. Possono essere dedotte le perdite sui crediti per i quali il periodo di sei mesi è decorso prima del 2012 e la perdita è imputata nell’esercizio 2012 o nei successivi.

Perdite in caso di accordi di ristrutturazione – Anche in caso di accordi di ristrutturazione, come già previsto originariamente dalla norma per le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa), è ammessa la deducibilità della perdita su crediti. La circolare, in particolare, chiarisce che, una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.

Crediti prescritti – La perdita può essere dedotta anche per i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto, indipendentemente dalla circostanza che il credito sia di modesta entità.

Crediti cancellati dal bilancio Ias/Ifrs – Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (soggetti Ias/Ifrs), gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it