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L’Enterprise 2.0 chiamata al salto di qualità

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La buona notizia: la crisi non ha fermato il fenomeno dell’Enterprise 2.0 in Italia. La notizia meno buona: l’Enterprise 2.0 è ancora nella maggior parte dei casi relegata a un ruolo pilota marginale e fatica a sfondare nel cuore dei processi di business. 

Secondo l’indagine Enterprise 2.0, condotta dalla School of Management del Politecnico di Milano e giunta quest’anno alla terza edizione, le aziende sono molto interessate agli strumenti 2.0: oltre il 90% delle imprese del campione (160 aziende di medie e grandi dimensioni) ha in essere iniziative di Unified Communication & Collaboration (UC&C) ed Enterprise Content Management (ECM) e più della metà (57%) utilizza soluzioni di Social Network & Community (SN&C).
Gli investimenti negli strumenti 2.0 
L’interesse negli strumenti 2.0 è sottolineato dal fatto che il 42% delle aziende prevede un aumento di budget rilevante nei tool di SN&C, il 32% negli strumenti di UC&C e il 31% nelle soluzioni di ECM.
Budget che per ora sono piuttosto modesti sul totale della spesa Ict: si parla infatti di un investimento medio di 110mila euro per le iniziative SN&C, per arrivare ai 225mila e 265mila euro per soluzioni di UC&C ed ECM.
“Il punto – commenta Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio Enterprise 2.0 – è che le iniziative raramente escono dalla fase sperimentale. Si assiste a una sorta di “sindrome di Peter Pan”, come se l’Enterprise 2.0 si rifiutasse di crescere”.
L’analisi mette in luce come il livello di maturità delle iniziative sia oggi molto eterogeneo, dove a fianco di casi di successo si trovano molto spesso applicazioni sperimentali o confinate a pochi processi: per esempio strumenti come blog, forum, wiki, podcasting, videosharing mostrano tassi di diffusione interessanti ma con uno scarso livello di maturità e stentano a uscire dalla fase di sperimentazione.
Organizzazione vs tecnologia
Il vero snodo è comprendere che l’Enterprise 2.0 è un fenomeno innanzitutto organizzativo, non tecnologico: gli strumenti 2.0 non fanno altro che abilitare o facilitare nuovi modelli organizzativi (una sorta di Organizzazione 2.0) basati su una leadership diffusa, sulla delega e responsabilizzazione e sulla trasparenza e coerenza.
“Paradossalmente- commenta Stefano Mainetti anch’egli responsabile dell’Osservatorio – bisogna “degegnerizzare” i processi. E se fino a qualche anno fa i Cio dovevano gestire primariamente i dati, adesso sono i processi collaborativi a dover essere supportati”.
Il piano urbanistico dell’informazione
A fronte di questi mutamenti, i sistemi informativi dovranno ovviamente evolvere. “I Cio – spiega Stefano Mainetti, anch’egli responsabile dell’Osservatorio – devono far parte del tavolo dell’Organizzazione 2.0 e devono entrare nell’ottica di accettare (o meglio barattare) un po’ più di libertà per l’utente a fronte dello sviluppo degli strumenti 2.0”. Il professore del Politecnico parla di un vero “piano urbanistico dell’informazione”. Dice Mainetti: “Oggi l’intero presidio dell’architettura Ict non è più possibile, bisogna fare un passo indietro e dare spazio alle persone”.
Sì, ma in quali ambiti? Dall’Osservatorio emerge che i Sistemi Informativi, il Marketing, le Risorse Umane e la Comunicazione interna sono le attività all’interno delle quali gli strumenti 2.0 hanno preso piede. Meno rilevanti sono le iniziative 2.0 in ambito Commerciale, Customer Service e Ricerca e Sviluppo.
Si è notata poi una forte correlazione fra l’uso degli strumenti 2.0 e il settore merceologico dell’azienda. Per esempio le aziende dei servizi (anche Ict), le banche e le assicurazioni stanno iniziando a puntare in modo deciso e sistematico negli strumenti 2.0. Anche l’automotive, il tessile, la Gdo stanno mostrando interessanti trend di crescita (pur con investimenti in valore assoluto più contenuti). Stabili invece i budget nella Pa che ha però investito in modo significativo in questi strumenti per migliorare l’efficienza dei processi fra più sedi. Marginali invece il trend di crescita in settori più tradizionali e meno Ict-intensive quali il metalmeccanico, la logistica, l’alimentare o il chimico/farmaceutico.
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/lenterprise-20-chiamata-al-salto-di-qualita.html

Consegna 730 al sostituto, si chiude. Entro maggio, a Caf e professionisti

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Nessuna documentazione va prodotta da chi presenta il modello al datore di lavoro o all’ente pensionistico

Ultime ore per affidare il 730/2010 alle cure del sostituto d’imposta che ha comunicato di voler prestare assistenza fiscale. La scadenza per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi è infatti fissata al 30 aprile.
Assistenza fiscale: per i sostituti una facoltà, non un obbligo
I titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono consegnare il modello 730 al proprio sostituto d’imposta solo se quest’ultimo ha espresso la volontà di prestare assistenza fiscale (articolo 37, comma 1, Dlgs 241/1997). Per tale attività, ai sostituti d’imposta (ad esclusione delle Amministrazioni dello Stato, della Camera, del Senato, della Corte costituzionale e della Presidenza della Repubblica) spetta un compenso, riconosciuto sotto forma di riduzione dei versamenti delle ritenute effettuate dagli stessi sostituti.
Ma il conguaglio è obbligatorio
Se prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti per adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite modello 730 è una libera scelta, il discorso cambia per quanto riguarda le operazioni di conguaglio. Infatti, tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che hanno deciso di non prestare assistenza fiscale, sono obbligati a “monetizzare” i risultati contabili delle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti abilitati e che sono stati loro trasmessi, entro il 30 giugno, tramite i modelli 730-4. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare il rimborso degli importi a credito e trattenere le somme a debito sulle retribuzioni di luglio, mentre gli enti pensionistici eseguono le stesse operazioni sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre.
Nessun documento al sostituto
Chi decide di avvalersi dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve consegnargli: il modello 730, compilato e sottoscritto, con indicazione anche dei dati che riguardano lo stesso sostituto (redditi erogati, eventuali acconti trattenuti), e la scheda modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.
La consegna del 730 al sostituto d’imposta presenta l’ulteriore vantaggio, rispetto alla presentazione del modello a un Caf o a un professionista abilitato, che non va prodotta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati. Tutti i documenti e i certificati “giustificativi”, però, devono essere conservati fino al 31 dicembre 2014 ed esibiti, se richiesti, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede dopo la consegna del 730
Il sostituto, a seguito della presentazione del modello 730, rilascia all’assistito un’apposita ricevuta (“modello 730-2 per il sostituto d’imposta”). Se durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie tali da determinare l’interruzione dell’assistenza fiscale, informa della circostanza l’interessato, che in tal caso sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico.
Quando invece è tutto ok, il sostituto, entro maggio, rilascia una copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3). A questo punto, è opportuno che il contribuente verifichi tempestivamente la presenza di eventuali errori commessi dal sostituto per far apportare le opportune modifiche: la trasmissione telematica di tutti i dati all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il 30 giugno. Poi, come già visto, nei mesi successivi (tra luglio e settembre), gli effetti pratici in busta paga.
Entro maggio l’alternativa al sostitutoChi non può o non vuole avvalersi dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta, ha tempo fino al 31 maggio per rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato. In questo caso, però, deve attrezzarsi con la dovuta documentazione per consentire la verifica dei dati esposti in dichiarazione. In particolare, vanno prodotte le certificazioni delle ritenute (modello Cud e certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, eccetera) e la documentazione relativa agli oneri deducibili e/o detraibili (fatture, ricevute, contratto di compravendita e contratto di mutuo per gli interessi passivi, polizza di assicurazione sulla vita, eccetera). Da documentare anche gli eventuali acconti d’imposta effettuati direttamente dal contribuente e l’eccedenza evidenziata nella precedente dichiarazione, per la quale è stato chiesto il riporto in quella successiva.

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/consegna-730-al-sostituto-si-chiude-entro-maggio-a-caf-e-professionisti

Parametri 2010: on line il software 
per i calcoli non “di settore”

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L’applicativo permette di quantificare ricavi e incassi di aziende e professionisti non sottoposti agli studi
On line il prodotto “Parametri 2010”. Il software aggiornato permette ai contribuenti che esercitano attività di impresa, o arti e professioni per le quali non sono approvati gli studi di settore, di determinare i ricavi o compensi. “Parametri 2010” è utilizzabile anche da coloro che svolgono attività ricomprese in studi di settore approvati, per le quali operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

Il sistema di calcolo utilizzato dal software si basa sulle variabili contabili specifiche dell’attività svolta dal contribuente e sulla combinazione di diverse tecniche statistico-matematiche. L’applicativo informatico utilizza i valori delle variabili per individuare i “parametri di riferimento” da impiegare per il calcolo del maggior ricavo o del maggior compenso.

Anche quest’anno l’Agenzia ha predisposto un servizio di assistenza telefonica, al numero verde 800279107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Il servizio di assistenza è a disposizione dei contribuenti che incontrano difficoltà sia nell’istallazione del software sia nella gestione del prodotto stesso. Gli operatori raccoglieranno le richieste di chiarimenti di carattere normativo o relativi all’interpretazione dei parametri che saranno vagliate dal Fisco.

Il programma è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate nel box “Strumenti”, sezione “Studi di settore”, nella cartella software (Gerico – Parametri).
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/parametri-2010-line-il-software-i-calcoli-non-di-settore

Una Pec gratuita per i cittadini, una PA con meno burocrazia

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Dal 26 aprile cinquanta milioni di cittadini italiani possono attivare la propria casella di Posta elettronica certificata. Senza alcuna spesa. La Pec inviata avrà il valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno. La potranno richiedere tutti i maggiorenni con codice fiscale seguendo le indicazioni sul portale link
Con il servizio di Posta Certificat@ si apre un nuovo percorso nel rapporto tra cittadino ed enti pubblici. La Pec avrà una memoria da 500 mega e permetterà al cittadino di “dialogare in maniera certificata non solo con la P.A., ma anche con le public utilities, le società gestrici di luce e gas”, ha affermato il ministro Brunetta al momento del lancio, incentivando gli uffici a regolare le pratiche e adeguarsi alle normative.
Ci sono infatti ancora tanti casi di Pubbliche Amministrazioni non ancora in regola con gli obblighi di legge (vedi la circolare) sulla pubblicazione degli indirizzi di Posta certificata sul proprio sito istituzionale e nell’Indice delle PA (link).
Tuttavia, rispetto a qualche giorno fa, quando la problematica era stata sollevata, la situazione è migliorata grazie ai ripetuti solleciti di DigitPA e Formez, e alle verifiche avviate dal Ministero dell’Innovazione e dall’Ispettorato della Funzione Pubblica. L’elenco delle PA che hanno il servizio attivo è on line sul sito del Ministero.
Secondo i dati più aggiornati sarebbero 16 mila i cittadini che sono riusciti a completare la registrazione per avere la casella di Posta certificata in questi giorni (vedi le indicazioni su come richiedere la PostaCertificat@ al cittadino). I contatti al call center solo per informazioni e richieste sono stati oltre 400 mila. Del resto il battage pubblicitario è stato enorme, con conferenze stampa, video spot e una campagna televisiva molto efficace.
Gli italiani sembrano quindi molto interessati ad averla, segno che il percorso per una digitalizzazione della PA e un risparmio di tempo agli sportelli  sono un desiderio di tutti. Ora tocca al Ministero, a Telecom e Poste non deludere le aspettative, a rendere più chiare le procedure di iscrizione per esempio (alcuni cittadini lamentano le difficoltà operative) e aprire davvero un corso epocale in cui la burocrazia e le file allo sportello per partecipare a concorsi, ottenere certificati o prenotare visite mediche siano veramente una cosa d’altri tempi.
Per tutto questo, però, c’è bisogno anche di lavorare sul potenziamento della banda larga (problema sollevato anche da Galateri di Genola, presidente Telecom), che dopo gli annunci della Presidenza della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati di una Roadmap per la digitalizzazione del paese presenta comunque grosse lacune sul territorio. La banda larga è una realtà per appena il 39% delle famiglie italiane (contro una media Ue del 56%) con circa 2,3 milioni di cittadini privi di copertura o con problemi di accesso alla rete. Per loro la Pec sarà ancora un miraggio, almeno per il momento.
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/una-pec-gratuita-per-cittadini-una-pa-con-meno-burocrazia.html

Conferenza Stato- Regioni: via libera ai finanziamenti destinati a progetti di eccellenza

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La Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile ha approvato il punto n. 39 all’o.d.g., relativo al Protocollo di intesa tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e le Regioni, è per lo sblocco delle risorse dedicate ai progetti di eccellenza, come da art. 1 comma 1228 della legge finanziaria 2007 (l. n. 296 del 26 dicembre 2006).
Le risorse stanziate erano pari a 48 milioni per tre anni. La somma totale doveva quindi essere di 144 milioni. 26 milioni sono stati destinati ad altre finalità. 118 milioni sono rimasti assegnati allo scopo originario.
L’odg della riunione prevedeva altri punti di interesse per il turismo: il n. 38, sulla costituzione del Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo che è stato rinviato; i n. 37 e 36, sulla designazione del Presidente e composizione del Collegio dei revisori dell’ENIT, sui quali la Conferenza ha espresso le proprie designazioni.

(Per maggiori informazioni: http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=25805&IdProv=8117&tipodoc=1&CONF=CSR; v.fantozzi@federturismo.it)

A Firenze il Confindustria Hospitality Career Day

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Il 14 maggio, presso il Polo Universitario di Novoli a Firenze, si terrà la seconda edizione del Confindustria Hospitality Career Day Passione
Turismo, ideata da Confindustria AICA, promossa con Confindustria Alberghi con il patrocinio dell’EBIT. L’appuntamento è un importante momento di
confronto per laureandi e laureati con esperti del settore turistico-ricettivo per promuovere l’Hotellerie italiana quale futuro professionale e
favorire scelte professionali consapevoli perchè orientate anche dalla parte datoriale.

(Per maggiori informazioni: s.fiocco@aica-italia.it)

Fisco, contribuenti.it: italiani “tartassati”, pressione reale al 52.5%

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“I contribuenti italiani sono costretti a sopportare una pressione fiscale del 52,5%”. E’ questa la stima elaborata da KRLS Network of Business Ethics per conto di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani, un dato “che supera di circa 9 punti percentuali quello ufficiale che annualmente viene dichiarato dall’Istat”.
I professionisti di KRLS sono arrivati a questo risultato “sottraendo” dal Pil nazionale la quota relativa al sommerso economico.
“Tutto questo partendo dalla considerazione che chi evade, anche se crea Pil, non paga tasse e contributi” – osserva Vittorio Carlomagno presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani – “L’istituto nazionale di statistica non fa altro che applicare le disposizioni previste dall’Eurostat che stabilisce che i sistemi di contabilità nazionale di tutti i Paesi Europei devono includere nel conteggio del Pil anche l’economia non osservata. Diverso è il risultato se si depura la quota addebitabile al sommerso economico, che come noto, non subisce alcuna tassazione”.
“Dalla rielaborazione dei dati – continua Carlomagno – emerge che la pressione fiscale in Italia nell’ultimo anno è cresciuta più degli altri paesi europei. Colpa anche della lotta all’evasione fiscale che non funziona. Solo allargando la base imponibile è possibile ridurre le imposte a chi le paga”.

Fonte: www.contribuenti.it

Campionari innovativi e prototipi.
 Nelle maglie della Tremonti-quater

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In attesa dell’autorizzazione della Commissione Ue, l’agevolazione è fruibile entro il limite de minimis
Ribattezzata dalla maggior parte degli organi di stampa come “Tremonti-quater”, per il meccanismo applicativo analogo a quello dell’agevolazione cosiddetta “Tremonti-ter”, la misura di detassazione riservata, per il 2010, alle imprese del settore tessile e della moda per investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzate alla realizzazione di campionari, non potrà essere fruita in modalità automatica ma entro l’importo massimo comunicato dall’Agenzia delle Entrate, al fine di assicurare il rispetto dello stanziamento previsto.
È una delle più importanti precisazioni arrivate con la circolare n. 22/E del 29 aprile, che illustra la disciplina agevolativa introdotta dall’articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 40/2010.
Di fondamentale importanza, inoltre, per le imprese interessate fin da subito a realizzare gli investimenti agevolabili, sono i necessari chiarimenti riguardanti le attività e i costi ammissibili, oltre alle modalità operative e agli adempimenti richiesti per la fruizione dell’agevolazione.

Soggetti beneficiari
La possibilità di accedere alla detassazione è riservata esclusivamente alle imprese che svolgono, seppure in modo non prevalente, le attività classificabili nella divisione 13 (industrie tessili) o 14 (confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia) della tabella Ateco (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007), contenente i codici di classificazione delle attività economiche.
Il riferimento alla tabella Ateco, che nel caso della Tremonti-ter era finalizzato all’individuazione dei beni agevolabili, è in questo caso utilizzato per individuare i soggetti beneficiari.

L’agevolazione compete a tutte le imprese, a prescindere dal regime d’imposta o contabile adottato, che operano nei settori sopra indicati, qualunque sia la loro veste giuridica, anche nel caso in cui iniziano l’attività durante il periodo agevolato.
L’applicazione del beneficio nei limiti degli aiuti “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, fino all’eventuale autorizzazione della Commissione europea, ha imposto di escludere dalla fruizione dell’agevolazione le imprese definite “in difficoltà”, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Attività ammissibili
Per l’individuazione delle attività ammissibili all’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate fa esplicito rinvio alle definizioni di “ricerca industriale” e di “sviluppo precompetitivo”, riportate nel decreto interministeriale n. 76 del 28 marzo 2008, di attuazione della disciplina relativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006 (bonus R&S).

Per quanto riguarda, in particolare, la concreta individuazione delle attività da considerare ammissibili nell’ambito del processo di creazione di un campionario nel settore tessile, vengono richiamate le indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 46586 del 16 aprile 2009, emanata in riferimento alla stessa disciplina del bonus R&S.
Tale circolare ha stabilito che le attività di “ricerca e ideazione estetica” e quelle di “realizzazione dei prototipi”, che precedono la fase di realizzazione del campionario o della collezione, sono comunque riconducibili alla nozione di ricerca e sviluppo, in quanto collegate alla fase ideativa del processo di realizzazione di un nuovo prodotto, modificato o migliorato, in base alle tendenze del mercato.

Sono quindi agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario, o delle collezioni, e per la realizzazione dei prototipi.
Anche le attività di preparazione e di promozione del campionario o delle collezioni e di gestione del magazzino campioni sono agevolabili, ma solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.

Costi ammissibili e determinazione dell’importo escluso da tassazione
Oltre che per le attività, anche per l’individuazione delle risorse ordinariamente utilizzate dalle imprese appartenenti ai settori agevolati per svolgere le attività di ricerca ammissibili, l’Agenzia rinvia alle precisazioni fornite, seppure in via orientativa e non esaustiva, dalla citata circolare del ministero dello Sviluppo economico.

Con riferimento ai terreni, viene precisato che il relativo costo non rileva ai fini dell’agevolazione, anche se gli stessi costituiscono pertinenze di fabbricati, in quanto non sono comunque ammortizzabili ai fini fiscali.

Quanto ai criteri di imputazione dei costi al periodo di imposta di riferimento dell’agevolazione, si applicano le regole generali sulla competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Ambito temporale
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, gli investimenti agevolabili devono essere effettuati nel corso del 2010.

Misura e modalità di fruizione dell’agevolazione
La norma esclude “dall’imposizione sul reddito di impresa” il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari. A differenza della Tremonti-ter, dunque, i costi afferenti agli investimenti ammissibili partecipano per il loro intero ammontare al meccanismo applicativo della detassazione e non solo per il 50% del relativo importo.
Come precisato nella circolare in commento, inoltre, il beneficio spetta esclusivamente ai fini dell’Irpef (comprese le relative addizionali) e dell’Ires, e non dell’Irap.

Quanto alle modalità operative, l’agevolazione è fruita apportando, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili.

La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, riportabile negli esercizi successivi secondo le ordinarie regole del Tuir.

Con riferimento alla misura dell’agevolazione, si ricorda che il risparmio d’imposta derivante dalla detassazione è soggetto a un doppio limite, derivante:
• da una parte, dall’importo massimo comunicato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione della comunicazione
• dall’altra, dal tetto massimo di 200mila euro nel triennio di riferimento, previsto dal regime cosiddetto “de minimis”.

Si precisa, inoltre, che, per espressa previsione della norma, l’agevolazione può essere fruita esclusivamente al momento di versare il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta agevolato, senza quindi incidere sul calcolo e sul versamento degli acconti dovuti, che dovranno essere determinati secondo le modalità ordinarie, senza tener conto della detassazione.
In sostanza, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che effettuano investimenti agevolati nel 2010 non devono tenere conto dell’agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2010.
Il principio della irrilevanza della detassazione vale anche con riferimento al periodo di imposta successivo a quello agevolato: per il 2011, infatti, l’acconto dell’Irpef e dell’Ires è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata senza considerare l’agevolazione.

Il quadro comunitario: rispetto del limite “de miminis” e cumulo con altri aiuti di Stato
Poiché l’agevolazione è destinata esclusivamente alle imprese appartenenti a un determinato settore economico, la sua configurabilità come “aiuto di Stato”, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato Ce, ha imposto al legislatore di prevedere la notifica presso la Commissione europea, al fine di verificarne la compatibilità con la disciplina comunitaria. In attesa della predetta autorizzazione, per consentire alle imprese di effettuare fin da subito gli investimenti che danno diritto a fruire della detassazione, è stato previsto che la misura è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione cosiddetto “de minimis”, del 15 dicembre 2006.

Il risparmio d’imposta spettante a ciascuna impresa, pertanto, non potrà comunque superare il limite massimo di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari (periodi d’imposta). Resta, in ogni caso, fermo che l’impresa, prima di fruire dell’agevolazione, debba determinare l’importo complessivo di tutti gli aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis ricevuti nel periodo d’imposta interessato e nei due precedenti, per far sì che il suddetto limite di 200mila euro non venga superato con l’agevolazione richiesta.

Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta da prendere in considerazione per il calcolo del triennio, la circolare precisa che rileva il periodo di imposta in riferimento al quale l’agevolazione è fruita come deduzione dal reddito di impresa (2010 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
La dichiarazione attestante il rispetto del limite dei 200mila euro è resa con la comunicazione dei dati da presentare all’Agenzia delle Entrate (modello CRT) in via telematica, approvata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2010.

Il rispetto delle condizioni poste dal regolamento sugli aiuti de minimis impone anche determinate regole, relative al cumulo con altre agevolazioni classificate come aiuti di Stato. Infatti, gli aiuti de minimis non sono cumulabili con altre agevolazioni rientranti nella nozione di “aiuto di Stato”, relativamente agli stessi costi ammissibili, se da tale cumulo deriva un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, con riferimento al caso specifico, in un regolamento d’esenzione o in una decisione adottata dalla Commissione nell’ambito degli orientamenti applicabili a ciascuna disciplina. Ne consegue che l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore di carattere generale, non costituenti “aiuto di Stato”, salvo, ovviamente, che le norme disciplinanti tali misure non dispongano diversamente.

Come precisato nella circolare, il regime di detassazione in esame, non è cumulabile, ad esempio, con il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in riferimento ai medesimi costi ammissibili, in quanto è la stessa norma (comma 272) che espressamente prevede il divieto di cumulare il credito d’imposta con eventuali sostegni “de minimis” o altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

È, invece, cumulabile con l’agevolazione disciplinata dall’articolo 11, comma 1, numero 5, del Dlgs 446/1997, che consiste nella deduzione dalla base imponibile Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo, che non costituisce un “aiuto di Stato”.

Modalità di accesso all’agevolazione. Presentazione della comunicazione
Come accennato, la detassazione non spetta in modalità automatica come per la Tremonti-ter, ma nel rigoroso rispetto del limite complessivo delle risorse stanziate (70 milioni di euro). Di conseguenza, l’accesso all’agevolazione, subordinato alla presentazione della comunicazione, può avvenire esclusivamente entro l’importo massimo attribuito dall’Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2010, è stato approvato il modello di comunicazione (modello CRT) contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari, unitamente alle relative istruzioni.
La comunicazione, da presentare esclusivamente in via telematica (tramite Entratel o, per i soggetti non abilitati, tramite Internet) all’Agenzia delle Entrate dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, può essere trasmessa direttamente dalle imprese beneficiarie, se abilitate dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf o altri soggetti abilitati).

Nella comunicazione devono essere indicati l’ammontare degli investimenti agevolabili effettuati o da effettuare nel periodo agevolato e il risparmio d’imposta complessivo derivante dagli investimenti.

Come già chiarito nel suddetto provvedimento di approvazione del modello CRT, l’agevolazione potrà essere fruita entro il limite massimo comunicato dall’Agenzia dell’Entrate. Nel caso in cui l’importo complessivo delle richieste sia superiore allo stanziamento previsto, l’agevolazione sarà attribuita a ciascuna impresa proporzionalmente all’ammontare del risparmio d’imposta richiesto.

Modalità di calcolo del risparmio d’imposta
Considerato che l’agevolazione opera mediante la deduzione dal reddito d’impresa, come precisato nella circolare, il risparmio dell’imposta da indicare nel quadro A, rigo A1, colonna 2, della comunicazione (modello CRT), dovrà essere determinato nel seguente modo:
1. per i soggetti Ires, applicando l’aliquota del 27,5% all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente al valore degli investimenti agevolabili
2. per gli imprenditori individuali, calcolando la differenza tra l’Irpef dovuta in riferimento al solo reddito d’impresa (senza tener conto, quindi, dell’eventuale cumulo con altri redditi posseduti), calcolato al lordo dell’importo degli investimenti agevolabili (che costituiscono un componente negativo deducibile), e l’Irpef corrispondente al reddito d’impresa al netto di detto importo
3. per le società di persone e società di capitali “trasparenti”, assumendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione in tali società, computate secondo il criterio indicato sub b).

Esempio: se il reddito d’impresa senza la deduzione del componente negativo dato dall’investimento agevolabile è pari a 1.000 euro e per effetto della deduzione si riduce a 800 euro, il risparmio d’imposta è dato dalla differenza tra l’Irpef calcolata su 1.000 e l’Irpef calcolata su 800.

La circolare chiarisce, inoltre, che, in caso di perdita, il risparmio dell’imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente al valore degli investimenti agevolabili ovvero l’aliquota prevista per i regimi d’imposta sostitutivi.

Per il calcolo del risparmio d’imposta relativo all’addizionale regionale all’Irpef, occorre applicare all’importo complessivo del valore degli investimenti agevolabili l’aliquota dello 0,9% o quelle eventualmente maggiori fissate da ciascuna Regione.

Quanto alla determinazione del risparmio d’imposta relativo all’addizionale comunale all’Irpef (dovuta soltanto se i contribuenti hanno il domicilio fiscale nei comuni che ne hanno deliberato l’istituzione), occorre applicare all’importo complessivo del valore degli investimenti agevolabili l’aliquota deliberata dal Comune di riferimento.

La deduzione dal reddito d’impresa dell’importo corrispondente agli investimenti agevolabili non dovrà comportare un risparmio d’imposta effettivo, comprese le addizionali regionali e comunali (ove applicabili), superiore all’importo comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Tale precisazione vale anche nel caso in cui la deduzione, concorrendo a determinare una perdita riportabile secondo le regole ordinarie previste dal Tuir, comporti un risparmio di imposta in un periodo successivo.

Per gli aspetti non trattati specificatamente, infine, la circolare opera un rinvio generale alle indicazioni, in quanto compatibili, fornite con circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, emanata in riferimento alla precedente misura di detassazione (cosiddetta Tremonti-ter).
Gabriella Goglia

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/campionari-innovativi-e-prototipi-nelle-maglie-della-tremonti-quater

Lavoratori distaccati, dal 1° maggio 
nella Ue la garanzia è il web

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Aggiornate le disposizioni per i dipendenti in trasferta nell’Unione europea. A stabilirlo un nuovo regolamento comunitario
Garantire una semplificazione normativa che, attraverso la telematica, razionalizzi le regole e le procedure dei sistemi previdenziali dell’Unione europea. È, in estrema sintesi, il principio guida del Regolamento Ue n. 883/2004 e in quello di attuazione, il 987/2009, che dal 1° maggio entreranno ufficialmente in vigore. L’obiettivo è accelerare i processi decisionali, aumentare il livello di automatizzazione nell’applicazione della normativa comunitaria in materia previdenziale, abbattere i tempi per calcolare e liquidare le somme da pagare. La nuova normativa comunitaria non ha modificato le regole fondamentali contenute nella precedente che va a sostituire (il regolamento 1408/71/Ce) ma le ha adeguate al mutato contesto di riferimento.

La strategia zero carta
La dematerializzazione dei documenti amministrativi è una delle novità di rilievo contenuta nella normativa comunitaria. Un apposito sistema, denominato EESSI (Electronic exchange of social security information), consentirà lo scambio via web di informazioni in materia previdenziale tra gli Stati membri, le istituzioni e gli organismi di collegamento attraverso i SEDs (standard electronic documents). I SEDs, inseriti nella procedure informatiche per lo scambio elettronico dei dati, sostituiranno gli attuali formulari cartacei e permetteranno anche di elaborare le singole informazioni richieste dalle Amministrazioni comunitarie. Dopo un periodo di utilizzo provvisorio anche i SEDs saranno sostituiti da documenti ancora più sofisticati, i paper SEDs.

Sperimentazione e periodo transitorio
La rete EESSI è operativa in sei Paesi (Austria, Finlandia, Bulgaria, Italia Paesi Bassi e Germania) dal 1° maggio in via sperimentale e per un periodo transitorio di 24 mesi. In questa fase ogni singolo Stato potrà utilizzare le procedure automatizzate nazionali compilando e trasmettendo gli attuali formulari automatizzati o cartacei. I singoli documenti informatici, tramite la rete EESSI, saranno trasmessi via web utilizzando il sistema WEBIC (Web interface for Clerks) che permette di identificare l’esatta destinazione della documentazione all’istituzione di riferimento. Per i Paesi aderenti al See (Spazio economico europeo) e per la Svizzera dovranno sempre essere utilizzati gli attuali formulari.

Il ruolo degli access point
Inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari attraverso la rete comune degli Stati membri. Sono le due funzioni attribuite agli access point, i punti informatici costituiti nell’ambito del progetto EESSI per la trasmissione dei SEDs e dei paper SEDs. L’Italia ne ha quattro localizzati presso il ministero del Lavoro, l’Inail, l’Inpdap e l’Inps. Le strutture, designate dall’autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale, sono state istituite in Italia con decreto del 29 gennaio 2009 del ministero del Lavoro, Salute e politiche sociali.

Lavoratori distaccati e nuove disposizioni
Una nota della direzione generale per le politiche previdenziali del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, diramata di recente, ricorda che, in base alle nuove disposizioni (articolo 12 del regolamento 883/2004), è stata estesa la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Il formulario E 101, prosegue la nota, sarà sostituito dal formulario A1, che potrà avere la durata di ventiquattro mesi mentre il formulario E 102 sarà abolito.  Nessuna variazione è invece prevista per quanto concerne la competenza, che rimane attribuita alle direzioni regionali dell’Inps, secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato. Nella nota sono anche indicati esempi di situazioni che possono verificarsi dall’entrata in vigore del regolamento 883/2004.

I Paesi esclusi dalla normativa
I nuovi regolamenti, conclude la nota del ministero, non si applicano a Islanda, Liechtenstein, Norvegia che hanno aderito all’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo See), alla Svizzera, a cui la normativa comunitaria di sicurezza sociale è stata estesa, dal 1° giugno 2002. A stabilirlo è l’accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea. In questi casi continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei regolamenti (CE) nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102. I regolamenti 1408/71 e 574/72 si applicano anche ai cittadini degli Stati terzi secondo le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859 del 2003.

Un processo iniziato nel 1971
Risale al 1971 il primo regolamento (1408/71/Ce) con cui sono state giuridicamente riconosciute, al di là dei concetti di residenza e occupazione, precise garanzie di parità di trattamento e prestazione previdenziale a tutti lavoratori, cittadini degli Stati membri della Cee. L’avvento dell’Unione europea e le trasformazioni politiche, sociali e legislative intervenute negli ultimi quaranta anni all’interno degli Stati membri hanno indotto le istituzioni comunitarie ad aggiornare l’impianto normativo originario.

Il contesto di riferimento
Adeguamento, efficienza e efficacia. Sono le tre caratteristiche di rilievo del regolamento 883/04. Prestazioni previdenziali (pensionistiche, mortis causa, di invalidità e disoccupazione, familiari) sono i settori a cui si applicano le nuove e più aggiornate disposizioni. Tra le novità l’estensione delle garanzie ai prepensionamenti che permette ai beneficiari di poter contare sull’erogazione delle prestazioni in un altro Stato membro e usufruire delle cure sanitarie e di quelle familiari. Ad essere tutelati non sono soltanto i lavoratori subordinati e autonomi, i dipendenti pubblici, gli studenti e i pensionati ma anche i familiari, i superstiti e gli invalidi.
Gianluca Di Muro

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/lavoratori-distacco-dal-1-maggio-nella-ue-la-garanzia-e-il-web

Dati Irap 2010 a Regioni e Province. 
Pronte le specifiche tecniche

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Da trasmettere anche le comunicazioni dell’opzione per il metodo analitico di determinazione della base imponibile
Dopo il modello “Irap 2010”, l’Agenzia delle Entrate approva, con provvedimento direttoriale del 29 aprile, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, Dlgs 446/1997.

L’invio, da parte dell’Agenzia, alle Regioni e alle Province autonome dove il contribuente ha il domicilio fiscale o dove viene ripartito il valore della produzione netta, è realizzato tramite il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti locali denominato “Siatel v2.0 PuntoFisco”.

I dati dovranno essere trasmessi con cadenza mensile, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap.
r.fo.

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/dati-irap-2010-a-regioni-e-province-pronte-le-specifiche-tecniche