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Indice del valore delle vendite del commercio fisso e al dettaglio

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L’Istituto nazionale di statistica comunica che nel mese di febbraio 2010, sulla base degli elementi finora disponibili, l’indice destagionalizzato del valore del totale delle vendite al dettaglio ha registrato un incremento dello 0,1 per cento rispetto a gennaio 2010; nel confronto con il mese di febbraio 2009 l’indice grezzo ha registrato una flessione dello 0,4 per cento.

In termini congiunturali (al netto della stagionalità), le vendite di prodotti alimentari sono aumentate dello 0,3 per cento, mentre quelle di prodotti non alimentari sono rimaste invariate. Rispetto a febbraio 2009 vi è stata una flessione dell’1,3 per cento per le vendite di prodotti alimentari e un incremento dello 0,1 per cento per quelle di prodotti non alimentari.

Fonte: http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/commdett/20100423_00/

Modello Unico 2010: documentazione necessaria

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1 – MODELLO UNICO 2010 PERSONE FISICHE
Di seguito abbiamo predisposto un riepilogo dei dati e le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2010, relativa all’anno 2009, delle persone fisiche (per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo professionale, gli imprenditori individuali e le società di persone, si vedano anche le schede successive):

–         variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (indicazione dei figli di età inferiore a 3 anni, degli eventuali figli portatori di handicap, dei mesi in cui il familiare è a carico e della relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;
–         documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta per familiari a carico di soggetti non residenti in Italia e per familiari a carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia;
–         documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, successione, donazione, concessione in locazione/affitto/comodato, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, ecc.;
–         ricevute di pagamento dell’ICI relativa al 2009 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell’imposta dovuta per tale anno ;
–          atti di acquisto di immobili, a partire dall’1.1.2009, usufruendo delle agevolazioni prima casa;
–         canoni di locazione relativi al 2009 anche se non percepiti (compresi i locali condominiali);
–         canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e accertati nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
–          canoni di locazione “convenzionali” relativi ad immobili siti in comuni ad alta tensione abitativa;
–          canoni di locazione di immobili percepiti da soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti di sfratto;
–         canoni di locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e successiva-mente ristrutturati (per gli imprenditori agricoli);
–          indicare se alcuni terreni sono stati concessi in affitto nel 2009 a giovani che non abbiano superato i 40 anni e che posseggano la qualifica di coltivatori diretti;
–         dati relativi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione;
–         dati relativi al credito d’imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo;
–          dati relativi agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del terremoto in Abruzzo;
–          certificazioni dei redditi di pensione, lavoro dipendente o assimilati, compresi i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto (modelli CUD 2009 o CUD 2010);
–          certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituti d’imposta;
–          stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero percepiti da soggetti residenti;
–          assegni percepiti quale coniuge separato o divorziato;
–          altri assegni periodici (testamentari/alimentari);
–          borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
–         certificazioni dei redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (diritti d’autore o d’inventore, associazione in partecipazione, collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) e di lavoro occasionale;
–         prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali;
–         oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;
–         certificati dei sostituti d’imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di associato in partecipazione nel corso del 2009 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva);
–          altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
–          risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;
–         scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF a confessioni religiose riconosciute (o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);
–         scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al sostegno degli enti no-profit (ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di deter-minati requisiti) oppure al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario sulla base degli elenchi resi disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure al Comune di residenza fiscale;
–          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008 (modello 730/2009 o UNICO 2009 PF) o ultima dichiarazione presentata;
–          modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2009 fino al momento di presentazione della dichiarazione, anche se a saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso;
–          imposte e oneri rimborsati.

Documentazione riferita a:
–          lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;
–        cessioni di beni immobili effettuate nel 2009, entro 5 anni dall’acquisto, esclusi quelli pervenuti per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione principale), salvo che sia già stata applicata l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;
–          cessioni di terreni edificabili effettuate nel 2009;
–          perizie e versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei terreni;
–         indennità di esproprio e altre somme percepite nell’ambito del procedimento espropriativo;
–          vincite a lotterie, concorsi a premio, scommesse;
–          redditi degli immobili situati all’estero;
–          redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
–          redditi derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
–          redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;
–          redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di condomini);
–          plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “qualificate” per le quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2009;
–         plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “non qualificate” e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2009 (se non si è optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”);
–         perizie e versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate;
–          plusvalenze conseguite dal 25.6.2008 che potrebbero beneficiare dell’esenzione in quanto destinate al reinvestimento entro due anni in società “start-up”;
–          plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
–         certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di “risparmio amministrato” o di “risparmio gestito”;
–          redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all’acconto d’imposta del 20%;
–         trasferimenti da e verso l’estero ed “estero su estero” di denaro, titoli e valori mobiliari, se complessivamente superiori a 10.000,00 euro, effettuati nel 2009;
–         consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere di natura finanziaria detenuti al 31.12.2009; si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie e, a partire dal 2009, tutti gli immobili detenuti all’estero (anche se tenuti a disposizione), gli yacht, le opere d’arte e i gioielli;
–         interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari;
–          proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato e percepiti senza il tramite di intermediari finanziari.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:
–          contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, “tassa salute” pagata con l’assicurazione RC auto, premi INAIL per le casalinghe);
–          contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);
–         contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
–         contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e “badanti”); non è deducibile il contributo forfettario di 500,00 euro pagato per la sanatoria delle colf/badanti;
–         contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
–         spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
–         spese per l’acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (o numero di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
–          contributi versati ai fondi sanitari integrativi;
–         erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute;
–         assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
–         assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall’autorità giudiziaria;
–          contributi ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
–         erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell’ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali;
–        somme restituite nel 2009 al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
–          somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state tassate;
–          canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
–          indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
–         spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa procedura di adozione internazionale;
–          erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19%:
–         spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2009 sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per analisi, per prestazioni specialistiche, per l’acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa);
–         spese per l’acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (o numero di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
–         spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (“ticket”);
–          spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
–         spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
–         spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani-guida per soggetti non vedenti;
–          spese di interpretariato per soggetti sordi;
–          spese veterinarie;
–          interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
–          interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto, la costru-zione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
–          interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
–          interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale;
–          spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
–          provvigioni pagate nel 2009 ad intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
–         premi versati nel 2009 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;
–          premi versati nel 2009 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall’1.1.2001;
–         spese sostenute nel 2009 per la frequenza di asili nido da parte di figli fino a tre anni di età;
–          spese sostenute nel 2009 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
–          tasse scolastiche ed universitarie pagate nel 2009;
–         spese sostenute nel 2009 per la frequenza di master, di corsi di perfezionamento o di specia-lizzazione universitaria, di dottorati di ricerca, di Scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento;
–          spese sostenute nel 2009 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione relativi a studenti universitari “fuori sede”;
–          spese per l’istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
–          spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
–          spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico;
–         spese per l’autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti;
–         spese per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (c.d. “badanti”), anche se sostenute per familiari a carico;
–          spese funebri sostenute per familiari;
–          erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche, di istituti scolastici, di partiti e movimenti politici, di società e associazioni sportive dilettantistiche;
–         erogazioni liberali a favore di ONLUS e di associazioni di promozione sociale;
–          erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all’estero;
–         erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale;
–         erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;
–        erogazioni liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
–          contributi associativi alle società di mutuo soccorso.

Documentazione relativa alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 41-36%:
–          copia del modello “Comunicazione di inizio lavori” inviato al Centro Operativo di Pescara (in precedenza al Centro di servizio) ed eventuale comunicazione all’Azienda sanitaria locale;
–          codice fiscale dell’altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la comunicazione anche per conto del dichiarante;
–          ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
–          ricevute delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, TOSAP, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;
–          fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori;
–          certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
–         attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, acquistati nel 2009 anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;
–          eventuali atti di assenso (licenze, concessioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati nel 2009 (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pregressi);
–          documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione.

Documentazione relativa all’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 41-36%:
–          atto di acquisto o assegnazione dell’unità immobiliare situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese in relazione a interventi eseguiti dall’1.1.2008, ovvero documentazione di acconti già versati;
–         copia della denuncia di fine lavori degli interventi svolti sull’intero fabbricato.

Documentazione relativa agli interventi di recupero eseguiti entro il 31.12.2006, con i conseguenti atti di acquisto o assegnazione effettuati entro il 30.6.2007, per il riconoscimento delle successive rate della detrazione

Documentazione relativa agli interventi finalizzati alla tutela ed alla salvaguardia delle aree boschive che danno diritto alla detrazione del 36%:
–          copia del modello “Comunicazione di inizio lavori” inviato al Centro operativo di Pescara ed eventuale comunicazione all’Azienda sanitaria locale;
–          codice fiscale dell’altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la suddetta comunicazione anche per conto del dichiarante;
–          documentazione di sostenimento delle spese (es. bonifici bancari o postali).

La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2006 e la suddetta documentazione deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.

Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che danno diritto alla detrazione del 55%:
–         fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all’osservanza della normativa IVA);
–          ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
–         altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d’impresa);
–         copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
–         dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
–         asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche);
–         attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
–         copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all’ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione;
–          attestazione della mancata conclusione dei lavori nel 2009;
–         copia della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2009 per interventi che proseguono nel 2010, che andava presentata entro il 31.3.2010, con la relativa ricevuta di trasmissione (se non gestita dallo Studio);
–         documentazione relativa ad eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali;
–        documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 20%:
–          fatture, ricevute o scontrini fiscali relativi alle spese sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di elevata classe energetica (esclusi frigoriferi e congelatori), apparecchi televisivi e computer, destinati all’arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di recupero dall’1.7.2008; ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
–          fatture o scontrini fiscali “parlanti” relativi alle spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi e congelatori con analoghi apparecchi di elevata classe energetica (sono comprese le spese di trasporto e quelle connesse allo smaltimento dell’apparecchio dismesso); autodichiarazione del contribuente in relazione all’avvenuta sostituzione dell’elettrodomestico;
–          fatture relative alle spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità (inverter); copia della certificazione del produttore del motore; copia della scheda informativa inviata all’ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione.

Documentazione relativa ai contratti di locazione dell’abitazione principale:
–          eventuale contratto di locazione dell’abitazione principale, stipulato ai sensi della L. 431/98, sia a canone “convenzionale” che “libero”, compresi i contratti di durata transitoria;
–          documentazione riguardante eventuali contributi pubblici ricevuti per il pagamento dei canoni di locazione;
–          eventuale contratto di locazione da parte di lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza (in un Comune distante oltre 100 Km e situato in una Regione diversa) per motivi di lavoro e che per questo trasferimento sono stati costretti a prendere in locazione un alloggio.

2 – REDDITI PROFESSIONALI
Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione UNICO 2010 relativa ai redditi di lavoro autonomo dei professionisti.

Il modello di richiesta dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore/parametri/indicatori di normalità economica deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi e deve essere inviato telematicamente all’Amministrazione finanziaria.

–          registri IVA per l’anno 2009;
–          registro “incassi e pagamenti” se in contabilità semplificata (ove tenuto);
–          registro movimentazioni finanziarie se in contabilità ordinaria;
–          registro beni ammortizzabili (ove tenuto);
–        registro delle somme in deposito (ove tenuto);
–         fotocopie fatture acquisto/vendita cespiti (inclusi immobili) effettuati nel 2009;
–          fotocopie fatture relative a cessione di clientela o altre attività immateriali (es. marchio);
–          contratti di leasing esistenti;
–         costo del personale, con separata indicazione di quello eventualmente addetto ad attività di ricerca e sviluppo: retribuzioni erogate nel corso dell’anno, prospetto TFR, ratei maturati, prospetto nuove assunzioni, copia delle denunce INPS e INAIL, costi totali sostenuti per gli apprendisti, per i disabili, per i contratti di formazione e lavoro e per i contratti di inserimento;
–          costi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto (compresi i contributi INPS e i premi INAIL), delle prestazioni occasionali (compresi gli eventuali contributi INPS) e delle borse di studio;
–         spese per vitto e alloggio sostenute nel 2009, con separata indicazione di quelle sostenute dal committente per conto del professionista e da questi riaddebitate in fattura al committente medesimo;
–          certificazioni dei sostituti d’imposta attestanti le ritenute subite nel 2009;
–         in mancanza delle certificazioni di cui al punto precedente, documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito (es. ricevute di bonifici accreditati, estratti conto), al netto della ritenuta, così come risultante dalle relative fatture;
–          ammontare delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati per l’esercizio della professione;
–         modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2009 fino al momento di presentazione della dichiarazione, anche se con saldo zero; indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso.

3 – TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA
Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione UNICO 2010 relativa ai redditi d’impresa per gli imprenditori individuali e le società di persone.

Il modello di richiesta dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore/parametri/indicatori di normalità economica deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi e deve essere inviato telematicamente all’Amministrazione finanziaria.

–          registri IVA per il 2009;
–          registro beni ammortizzabili con allegazione fatture operazioni di acquisto/vendita effettuate nel 2009;
–         per i fabbricati strumentali costruiti su aree precedentemente acquisite, gli atti di acquisto di tali aree;
–          per i fabbricati, diversi da quelli destinati alla vendita, le eventuali perizie redatte ai fini della rivalutazione del costo iscritto in bilancio;
–         documentazione inerente a viaggi nei quali si sono promossi i prodotti/servizi dell’impresa, a feste ed eventi di intrattenimento organizzati per particolari ricorrenze (anniversari dell’attività aziendale, inaugurazione di sedi, ecc.), alle feste o ricevimenti organizzati in occasione di fiere ed eventi similari, agli omaggi;
–          documentazione relativa a spese alberghiere e di ristorazione;
–          atti di registrazione dei brevetti;
–          fatture di acquisto/vendita di autovetture e di veicoli a motore;
–          atti di costituzione di ipoteca su immobili destinati alla locazione a garanzia di finanziamenti;
–          documentazione relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici;
–          documentazione relativa alla capitalizzazione di costi;
–          contratti di leasing esistenti (per i contratti di leasing immobiliare, gli eventuali atti di acquisto delle aree sui quali sono stati successivamente costruiti i fabbricati dalla società di leasing);
–         documentazione (atti di acquisto, ecc.) dei fabbricati a destinazione abitativa acquistati negli anni 2007, 2008 e 2009 e dei fabbricati iscritti nella categoria catastale A/10; occorre avere separata evidenza degli immobili abitativi situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti;costo del personale: retribuzioni erogate nel corso dell’anno, prospetto TFR, ratei maturati, prospetto nuove assunzioni, copia delle denunce INPS e INAIL, costi totali sostenuti per gli apprendisti, per i disabili, per i contratti di formazione e lavoro e per i contratti di inserimento;
–          corrispettivi spettanti alle seguenti categorie di soggetti:
1.      società e associazioni sportive dilettantistiche;
2.      fondazioni costituite da istituzioni scolastiche;
3.      associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva;
–           spese per acquisto di beni/servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
–            interessi di mora maturati o incassati/pagati nel corso del 2009;
–            crediti d’imposta maturati nel corso del 2009;
–           magazzino: inventario analitico finale al 31.12.2009; criteri di valutazione utilizzati; nel caso di opzione per il regime dei contribuenti minimi, dati relativi al magazzino all’1.1.2009;
–           ogni altro documento di spesa o ricavo inerente l’attività di impresa che risulti in tutto o in parte di competenza del 2009: premi di assicurazione con periodo a cavallo d’anno; fatture ricevute e/o emesse nel 2010 ma riferite a consegne con documento di trasporto datato 2009, ecc.;
–           per le partecipazioni cedute, indicazione della data di acquisizione e di cessione, nonché dell’attività esercitata dalla società partecipata;
–            istanze avanzate all’Agenzia delle Entrate per la disapplicazione del regime delle società non operative relativamente a precedenti periodi d’imposta, con relativa risposta dell’Agenzia;
–            certificazioni dei sostituti d’imposta attestanti le ritenute subite nel 2009 (es. provvigioni e prestazioni effettuate a favore dei condomini);
–           in mancanza delle certificazioni di cui al punto precedente, documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risultante dalle relative fatture;
–            copia dei contratti di agenzia, unitamente ai dati delle provvigioni per contratti non ancora eseguiti;
–           modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2009 fino al momento di presentazione della dichiarazione, anche se con saldo zero; indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso;
–          prospetto dei soci esistenti alla fine del 2009, specificando per ciascuno di essi se l’attività nell’impresa ha costituito attività prevalente nel corso dell’anno (o soltanto per alcuni mesi). Specificare inoltre quali soci o associati hanno prestato attività nel 2009 ma non risultano più tali alla chiusura dell’esercizio, nonché eventuali variazioni dei soci intervenute nel 2010.

Per i soggetti in contabilità ordinaria sono altresì richiesti:
–          bilancio di verifica al 31.12.2009;
–         eventuali scritture di rettifica ed assestamento già predisposte ma non contabilizzate in relazione al bilancio al 31.12.2009;
–          libro degli inventari;
–          conti di mastro aggiornati al 31.12.2009.

Dati utili per il calcolo di agevolazioni:
–          costo del personale eventualmente addetto ad attività di ricerca e sviluppo;
–          nuovi dipendenti a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale) assunti e cessati dall’1.1.2009 al 31.12.2009;
–         documentazione relativa agli investimenti effettuati, nel periodo dall’1.7.2009 al 31.12.2009, in specifici macchinari e apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 (c.d. “Tremonti-ter”);
–         documentazione inerente gli aumenti di capitale perfezionati da soci persone fisiche dal 5.8.2009 al 31.12.2009.

Informazioni aggiuntive richieste agli autotrasportatori:
–        numero delle trasferte fuori dal territorio comunale e delle trasferte all’estero effettuate dal dipendente;
–          impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci;
–          per le imprese in regime di contabilità semplificata:
1.      numero dei giorni di effettuazione di trasporti da parte dell’imprenditore o dei soci all’interno del Comune, ovvero al di fuori del territorio comunale, ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti, e numero dei giorni di effettuazione di trasporti al di fuori di tale ambito (ai fini della deduzione forfetaria giornaliera delle spese non documentate);
2.     numero di motoveicoli e autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg.
Fonte: http://www.finanzaediritto.it/articoli/modello-unico-2010:-documentazione-necessaria-5115.html

Sorte agevolazioni prima casa: 
nei “propositi” la chiave di volta

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I tre anni per l’accertamento partono dalla verifica della mancata volontà di adibire l’immobile a propria abitazione
In caso di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, degli immobili acquistati con i benefici per la “prima casa” prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto sono dovute le imposte nella misura ordinaria, oltre alle sanzioni.
In particolare, in caso di alienazione infraquinquennale, le maggiori imposte, nonché la sanzione e i relativi interessi di mora, non sono dovuti soltanto nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile “agevolato”, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Il fatto che la norma non stabilisca un termine preciso entro il quale il contribuente debba adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale non vuol dire però che l’acquirente possa rinviare sine die tale onere, oltre il limite di “ragionevolezza”.
Quanto poi al dies a quo, a partire dal quale il termine triennale per l’accertamento deve essere calcolato, tale termine non dovrà necessariamente decorrere dalla registrazione della compravendita, potendo questo essere computato da quando si verifica (se si verifica) il fatto “ragionevole” di mancanza della volontà di adibire l’immobile a propria abitazione.

Tali conclusioni sono state avvallate anche dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze che, con la sentenza n. 25/4/10 del 2010, ha chiaramente affermato che “il dies a quo è quello nel quale si è manifestato l’intento di non adibire l’immobile a prima casa”.
La Corte suprema, del resto, già con la sentenza n. 1196/2000, nello spiegare quando il termine di “ragionevolezza” entro cui adibire l’immobile a prima casa, si può considerare superato, ha richiamato il caso in cui, dopo l’acquisto del nuovo immobile, il contribuente lo conceda in locazione “con scadenza non determinata o comunque eccedente da una logica aspettativa di prossimità”.

Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 192/2003, con la quale ha ricordato che l’ufficio, qualora accerti la mancata sussistenza del requisito di destinazione dell’immobile ad abitazione principale dell’acquirente (vale a dire che all’intenzione di adibire l’alloggio a propria abitazione, non ha fatto seguito l’effettiva utilizzazione diretta e personale dello stesso), deve notificare all’interessato apposito avviso di liquidazione. Infatti “la carenza di scadenze predeterminate per l’attuazione del proposito abitativo dell’acquirente, comporta che quest’ultimo debba attenersi a parametri di ragionevolezza e di buona fede, in quanto la concreta utilizzazione dell’immobile può essere sia immediatamente successiva al contratto di compravendita, ma può anche implicare un certo lasso di tempo, correlato alle circostanze del caso di specie, ad esempio il termine può variare da un tempo minimo occorrente per il trasloco ad un tempo maggiore che sia richiesto da eventuali lavori di ristrutturazione ad un termine ancora più lungo imposto da una momentanea indisponibilità del bene per effetto di temporanei diritti di godimento costituiti sull’immobile a favore di terzi”.

La momentanea indisponibilità, però, come logico (e come giustamente affermato dalla Cassazione), non si può in ogni caso protrarre oltre un termine “ragionevole” (e comunque oltre il termine triennale di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio, che non sempre si inizia a calcolare dalla data di registrazione dell’atto di compravendita).
Nel caso del riacquisto di immobile da adibire ad abitazione principale, come detto, tale termine decadenziale dovrà infatti necessariamente decorrere a partire da quando si verifica il fatto “ragionevole” di mancanza della volontà di adibire l’immobile a propria abitazione (per esempio, dalla data di concessione dell’immobile in godimento a terzi).
Pertanto, solo nell’ipotesi in cui, nel corso del triennio di decadenza dal potere di accertamento, non si verifichi una circostanza che dimostri l’evidente mancanza di volontà di adibire l’immobile a propria abitazione principale e, quindi, non si individui chiaramente un evento che abbia determinato la definitiva perdita del diritto all’agevolazione e quindi un dies a quo a partire dal quale poter conteggiare il suddetto termine decadenziale, l’ufficio potrà considerare come dies a quo la data di registrazione dell’atto di compravendita, provvedendo dunque a notificare l’avviso prima che siano trascorsi tre anni da tale data.
Giovambattista Palumbo

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/sorte-agevolazioni-prima-casa-nei-propositi-la-chiave-di-volta

Istat. Indici del fatturato e degli ordinativi dell’industria

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L’Istituto nazionale di statistica comunica che, sulla base degli elementi finora disponibili, nel mese di febbraio gli indici destagionalizzati del fatturato e degli ordinativi, calcolati con base 2005=100, hanno registrato, nel confronto con il mese precedente, un calo del 2,6 per cento, il primo, e dello 0,4 per cento, il secondo. Il fatturato è diminuito del 2,4 per cento sul mercato interno e del 3,0 per cento su quello estero; gli ordinativi nazionali hanno registrato una flessione dello 0,3 per cento e quelli esteri dello 0,5 per cento.

Nel confronto degli ultimi tre mesi (dicembre-febbraio) con i tre mesi immediatamente precedenti (settembre-novembre) le variazioni congiunturali sono state pari a più 3,8 per cento per il fatturato e a più 4,8 per cento per gli ordinativi.

Fonte: http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/fattord/20100420_00/

Inps, lotta all’evasione con segno +
Dettate le linee guida per il 2010

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Sono 4.614 i milioni di euro (+ 66% rispetto al 2008) di evasione contributiva recuperati nel corso del 2009
E’ di 1.502 milioni di euro il totale accertato con le attività di contrasto al lavoro nero. Ottimi anche i risultati dell’azione comune Agenzia delle Entrate-Inps. Per il 2010 è previsto un ulteriore rafforzamento della lotta al sommerso e della sinergia tra i due enti. Di questo e altro ha parlato oggi il presidente dell’ente di previdenza, Antonio Mastrapasqua, durante la presentazione della Relazione e del Rapporto 2009 presso la Camera dei deputati.

I dati del 2009
Vigilanza e accertamento sono le due parole chiave dell’attività condotta dall’Inps nel corso del 2009 grazie a un’intensa e ramificata struttura di intelligence che ha portato a 100.591 accertamenti ispettivi (+ 4,3% rispetto al 2008), 958 milioni di euro di contributi evasi accertati (+14,7% rispetto al 2008), 295 milioni di euro risparmiati a seguito dell’annullamento di rapporti di lavoro “fittizi”, per un totale accertato di 1.253 mln di euro, a cui si aggiungono 249 mln di somme accessorie. In tutto, è di 1.502 milioni di euro la somma complessiva accertata nel 2009.

Nel dettaglio, l’Inps ha scovato 79.953 imprese irregolari (+0,8% rispetto al 2008), pari al 79,5% di quelle ispezionate, 19.198 tra imprese in nero e lavoratori autonomi non iscritti, 12.422 lavoratori in posizione irregolare, 60.742 completamente in nero. Sono 1.344 i rapporti di lavoro annullati perché “fittizi” nell’area aziende e 98.376 nel settore agricolo.

Dall’analisi della distribuzione dei soggetti irregolari, emerge che il 48% delle anomalie riguarda le aziende obbligate all’invio telematico delle denunce mensili dei flussi contributivi DM. Sul fronte del lavoro nero, invece, l’evasione completa è concentrata tra i committenti (circa 70% del totale).

Nel 2009 sono stati 4.614 mln di euro (+ 66% rispetto al 2008) gli incassi da recupero crediti non ceduti ad agenti di riscossione. I crediti recuperati direttamente dall’Inps segnano un + 82,1%, quelli tramite concessionari un + 45,3%.
Un trend positivo che, come segnalano i dati esposti nel Rapporto annuale, dura ormai da cinque anni.

La collaborazione Entrate-Inps
Il fronte unico antievasione Agenzie Entrate-Inps parte dalla convezione siglata nel dicembre 2008, grazie alla quale i due enti possono scambiare i dati in loro possesso per realizzare al meglio l’attività di contrasto all’evasione fiscale e contributiva.
Da questa premessa è nata l’operazione “Poseidone” che ha permesso di individuare oltre 1.500 lavoratori irregolari e che ha portato a 15.500 ispezioni a seguito di accertamento amministrativo e al recupero di 70 milioni di euro.
Nel corso del 2009 sono state inviate 45mila lettere a presunti evasori, scelti a campione grazie all’incrocio dei dati con l’Agenzia delle Entrate, “invitati” a prendere contatti con l’Inps. L’invio delle lettere ha portato a 20mila nuove iscrizioni all’ente di previdenza.

Inoltre, grazie allo scambio dei dati tra Entrate e Inps, è stato semplificato l’obbligo di comunicazione annuale, tramite il modello Red dei dati reddituali, da parte dei pensionati percettori di prestazioni legate al reddito. L’Inps, infatti, può adesso acquisire i dati sulla loro situazione reddituale direttamente dall’Amministrazione finanziaria. L’interscambio informativo è alla base anche dei controlli che i due enti effettuano sui dati reddituali dei contribuenti che percepiscono pensioni di invalidità.

Linee guida per il futuro
Nel 2010 sarà sempre più stringente la lotta al lavoro sommerso, grazie al lancio dell’operazione “Poseidone 2”, nata con l’obiettivo di verificare le posizioni di 120mila liberi professionisti non iscritti alla Gestione separata, grazie al confronto con le dichiarazioni dei redditi acquisite dalle Entrate, e di 450mila soci di società.

Inoltre, in base a quanto disposto dalla legge 102/2009, sarà istituita a livello regionale una cabina di regia Agenzia delle Entrate e Inps, finalizzata al controllo di categorie di soggetti che presentano situazioni contributive anomale.

Il piano di vigilanza dell’Inps, infine, per il 2010 prevede 110mila ispezioni; l’attività di accertamento, secondo le stime del presidente Mastrapasqua, dovrebbe portare a oltre 600mila nuove verifiche, per almeno 2 miliardi di euro di entrate aggiuntive.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/inps-lotta-all-evasione-con-segno-dettate-le-linee-guida-il-2010

Concessione di stazione marittima. Agire da privati tira dentro l’Iva

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L’Autorità portuale non si muove in veste pubblica se l’atto prevede reciproche obbligazioni tra le parti
L’atto di concessione del servizio di stazione marittima, stipulato tra un’Autorità portuale e una società concessionaria, caratterizzato da previsioni che concretizzano modalità di svolgimento tipiche delle attività degli operatori economici privati, è rilevante ed imponibile ai fini Iva.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 32/E del 26 aprile.

La vicenda
L’Autorità portuale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 84/1994, affida in concessione le attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, tra i quali rientrano, appunto, la gestione delle stazioni marittime e i servizi di supporto ai passeggeri. A fronte della concessione di tale servizio di stazione marittima, la concessionaria erogherà un canone, una quota del quale risulta determinata in funzione del numero dei passeggeri che ogni anno transitano sulla stazione marittima.

L’articolo 1, comma 993, della legge 296/2006 prevede che “gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Ai fini dell’imposta di registro, le concessioni su beni demaniali sono soggette al tributo nella misura proporzionale del 2% (articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur).

La norma chiarisce, quindi, la natura giuridica di enti pubblici non economici rivestita dalle Autorità portuali e disciplina il trattamento fiscale dell’attività di gestione dei beni demaniali portuali, prevedendo che gli introiti derivanti dagli atti di concessione degli stessi, affidati ai singoli operatori, non realizzano corrispettivi imponibili ai fini Iva, posto che le concessioni di beni demaniali costituiscono atti che le Autorità portuali compiono in veste di pubblica autorità.

La questione interpretativa si è posta dal momento che, nel caso in esame, l’interpellante ha escluso che l’atto di concessione in parola fosse annoverabile tra le concessioni di beni demaniali, posto che a essere oggetto di concessione non era un bene demaniale, ma un servizio. L’atto stesso è infatti qualificato espressamente come “concessione di servizio di stazione marittima”.

La soluzione interpretativa
Al fine di valutare la rilevanza ai fini Iva dell’operazione prospettata, la prima cosa che occorre verificare è se l’Autorità portuale concedente agisca nella veste di pubblica autorità ovvero in qualità di operatore economico privato.

Le Autorità portuali (legge 84/1994), oltre a essere preposte all’esercizio di poteri autoritativi che assumono una connotazione di carattere pubblicistico, svolgono anche attività di natura commerciale.
Esaminando normativa e giurisprudenza comunitaria, rilevante è l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Ce n. 112 del 2006, in base al quale “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”, a condizione che l’esclusione dal tributo delle medesime attività non comporti distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza. A tal proposito, la Corte di giustizia, con la sentenza del 14 dicembre 2000, causa n. C-446/98, nel commentare l’articolo 4, paragrafo 5 della direttiva Cee 17 maggio 1977, n. 77/388 (poi confluito nel citato articolo 13 della direttiva n. 112 del 2006) ha precisato che “…le attività esercitate in quanto pubbliche autorità, ai sensi dell’art. 4, n. 5), primo comma della sesta direttiva, sono quelle svolte dagli enti pubblici nell’ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati”.

Tradotto, è la valutazione delle modalità di svolgimento delle attività che consente di stabilire se l’ente agisce nell’ambito di un regime giuridico proprio degli enti pubblici o nell’ambito di un regime giuridico proprio degli operatori economici privati. A tale scopo, occorre verificare se l’attività sia caratterizzata dall’esercizio di poteri di natura unilaterale e autoritativa o se si svolga su base sostanzialmente pattizia, attraverso una disciplina che individui, in via bilaterale le reciproche posizioni soggettive.

Pur in presenza di profili di carattere pubblicistico che caratterizzano l’affidamento in concessione del servizio di stazione marittima, l’atto di concessione in esame si caratterizza per la previsione di reciproche obbligazioni intercorrenti tra le parti contraenti, che concretizzano modalità di svolgimento tipiche delle attività svolte da operatori economici privati. Un assunto, questo, corroborato da una serie di altri elementi (la messa a disposizione dall’autorità concedente al concessionario di una serie di beni strumentali, il versamento da parte di quest’ultimo di canoni commisurati – nella quota variabile – al numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati durante l’anno, la corresponsione di una penale a carico del concessionario, nell’ipotesi di mancato raggiungimento del volume complessivo minimo di passeggeri previsto contrattualmente).

Stante la rilevanza Iva dell’operazione posta in essere dall’Autorità portuale (appurata la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo), la risoluzione chiarisce che l’atto di concessione non è ascrivibile ai servizi non imponibili di cui all’articolo 9, comma 1, n. 6), del Dpr 633/1972 “…prestati nei porti…che riflettono…il movimento di beni o mezzi di trasporto”, comprensivi, a mente dell’articolo 3, comma 13, del Dl 90/1990, dei “…servizi relativi al movimento di persone”. Difatti, il rapporto che intercorre, a monte, tra l’Autorità portuale e la società concessionaria risulta semplicemente prodromico rispetto all’esercizio del servizio di stazione marittima.
Pertanto, a beneficiare del predetto regime di non imponibilità sono esclusivamente le prestazioni che la società concessionaria eseguirà in forza della concessione, in favore dei soggetti terzi (utenti e linee di navigazione).

La concessione del servizio è, in conclusione, soggetta all’aliquota Iva ordinaria (20%); l’atto sconta, inoltre, l’imposta di registro in misura fissa, in base al principio di alternatività Iva-Registro.
Marcello Maiorino

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/concessione-di-stazione-marittima-agire-da-privati-tira-dentro-liva

Per l’avviso di accertamento bastano i dati del questionario

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Non è obbligatorio, ma una mera facoltà dell’Amministrazione, invitare il contribuente a fornire chiarimenti
L’ufficio finanziario che ha esercitato il potere di richiedere informazioni sulla contabilità del contribuente mediante questionari, e le ha ottenute, non ha alcun obbligo di ulteriori controlli per emettere l’avviso di accertamento. A maggior ragione, se dalle informazioni fornite emergono incongruenze e inesattezze contabili.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 8507 del 9 aprile, che ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, facendo giustizia del “disordine contabile” contenuto nel giudicato di merito contestato.

Il fatto
La Corte suprema ha, dunque, completamente ribaltato il verdetto dei giudici della Commissione tributaria regionale, alle prese con un avviso di accertamento in materia di Ilor e Iva (oltre che di Irpef in capo ai soci, per trasparenza ex articolo 5 del Tuir), parzialmente riformato dalla Commissione tributaria provinciale, che ha avuto come protagonista della vicenda una società in accomandita semplice fallita e un socio accomandatario (anch’egli fallito per l’effetto), su cui in appello era stata disposta dall’Amministrazione finanziaria una consulenza tecnica (Ctu).
Dalla relazione peritale erano emerse diverse irregolarità e contraddizioni nell’operato del contribuente sia con riguardo ai dati esposti in dichiarazione sia rispetto a una precedente perizia espletata nel corso del primo giudizio. Esemplificando, le anacronistiche emergenze erano un’evidente sproporzione tra le entrate e le uscite dell’azienda; cambiali di “comodo” in favore della società quando era evidente la natura di titoli in nero emessi da alcuni finanziatori, soci sia del soggetto indagato (la Sas) che di altre aziende; conti del socio cointestati con quelli della società nonché conti personali del socio sui quali affluivano versamenti e prelevamenti facenti capo alla società; nominativi di soggetti forniti di partita Iva che, pur avendo avuto rapporti con la società, come da dichiarazioni rilasciate da loro stessi al Ctu, non figuravano tra la clientela dell’impresa fallita, elemento questo a convalida ulteriore della presenza nella compagine societaria di ricavi occulti.
Ma non è tutto. Dall’istruttoria implementata dall’Agenzia delle Entrate con la richiesta di chiarimenti e comprova documentale di alcune poste contabili non era stata comunque dipanata la confusione tra entrate e uscite dei conti correnti del socio con quelle della società.
La Commissione regionale, invece, a fronte di tali indizi di rilevante gravità, aveva avallato le ragioni avanzate dal contribuente, dichiarando l’illegittimità dell’accertamento con la “fragile” asserzione, tra l’altro, che i pagamenti eseguiti dalla società “dovessero considerarsi giustificati in quanto trovavano capienza nella contabilità della società”, venendo così a tacciare l’operato dell’ufficio di violazione degli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972 per mancato rispetto di termini del contraddittorio con il contribuente previsto da tali norme. A giustificazione dei propri assunti motivazionali, asserisce comunque il giudice dell’appello, anacronisticamente, che la perizia del Ctu espletata nel corso del secondo giudizio avrebbe ridimensionato gli importi accertati dall’ufficio con l’atto impositivo, riscontrando soltanto “modeste differenze” tra entrate e uscite.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato il giudicato del riesame, con una serie articolata di motivi, tutti univocamente finalizzati a evidenziare violazione della normativa in contestazione nonché degli articoli 2697 e 2729 del codice civile, sull’onere della prova e sulle presunzioni, e insufficiente motivazione in quanto sia dal riscontro dei dati bancari che dalla documentazione della società esaminata erano emersi elementi indiziari e presuntivi (quali versamenti nei conti non giustificati, pretesi pagamenti e altre operazioni che non trovavano riscontro nella contabilità esaminata, ecc.) da rendere “inattendibile” la contabilità nel suo complesso, così da giustificare sufficientemente i maggiori ricavi/corrispettivi accertati in capo alla società.

La decisione della Cassazione
Con la motivazione della sentenza 8507/2010, il Collegio di legittimità ritiene non corretta la decisione della Commissione di seconde cure, riesaminando così la vicenda nel suo completo svolgimento.
In tale analisi valutativa, la Suprema corte considera condivisibile la tesi dell’Amministrazione fiscale quanto al disappunto sull’omesso invito del contribuente per fornire chiarimenti in ordine ai dati risultanti dalla documentazione bancaria, poiché il contraddittorio amministrativo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, sentenze nn. 16837/2008, 2450/2007, 18421/2005, 6232/2003, 8422/2002, 4273/2001), non è obbligatorio, ma costituisce una mera facoltà, com’è indicato dalla locuzione “gli uffici possono … invitare i soggetti, ecc.”, contenuta negli omologhi articolo 51, comma 2, del Dpr 633/1972 e 32 del Dpr 600/1973, non essendo retta l’attività amministrativa dal principio del contraddittorio; dette norme, infatti, riconoscono all’ente impositore il potere e non il dovere di procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti. Con la conseguenza che dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità dell’accertamento (Cassazione 14675/2006). Sul fronte procedurale, quindi, all’Amministrazione finanziaria non incombeva più alcun onere se non procedere su base analitico-induttiva, ricorrendone i presupposti.
Tanto più che, nella specie, il socio amministratore, a seguito invio del questionario con richiesta di specifiche notizie, ha fornito gli estratti dei conti correnti bancari, rilevandosi dagli stessi – in esame congiunto con la complessiva documentazione aziendale – discrasie sostanziali tali da rendere palese l’irregolare tenuta della contabilità, nella quale si confondevano versamenti e pagamenti, ossia ricavi e corrispettivi, dovuti alla società o dalla stessa dovuti a terzi con somme versate dai presunti “finanziatori” di comodo.
A giustificare ancora una volta (cfr Cassazione 7813/2010) il condivisibile estremo rigore impresso dal Collegio alla sentenza in esame sono le trame argomentative “gravemente” carenti del giudice del riesame nella valutazione degli elementi di fatto e di diritto oggetto del giudizio di appello.
Deve infatti rimarcarsi che, nella fattispecie, l’Amministrazione aveva fornito un imponente quadro indiziario (presunzioni ex articolo 2729 codice civile), idoneo a riferire i conti correnti e i relativi movimenti bancari alla società, comprensivo di vari elementi, tra i quali vanno richiamati il fatto che il rappresentante legale della società in questione facesse transitare sui suoi conti rilevanti importi inerenti la società rappresentata. Ne deriva che, nella vicenda, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, erano emersi sufficienti segnali di pericolosità fiscale idonei a costituire il sostrato di una presunzione legale, avverso la quale non è stato invece fornito alcun utile elemento contrario da parte del contribuente, cui incombeva il relativo onere probatorio (in tal senso, Cassazione 21455/2009).
Bene quindi ha operato l’ufficio, a fronte della complessa situazione contabile della società e del socio sui cui conti personali transitavano – per sua esplicita ammissione – importi relativi alla società stessa.
Peraltro, anche le risposte al questionario erano state reticenti e manchevoli, in quanto il socio amministratore, ottemperando all’invito, aveva presentato documenti che solo parzialmente servivano a ricostruire la contabilità nella sua interezza; anche la documentazione prodotta conteneva inesattezze grossolane che dovevano sicuramente “allertare” i giudici della Commissione tributaria regionale.
Peraltro la Ctu disposta in secondo grado aveva proceduto a esaminare solo alcuni dei conti correnti rispetto alla maggioranza non prodotti per l’annualità de qua e invece ritenuti esaustivi dall’organo giudicante, senza essere considerata la possibilità che i pagamenti fossero avvenuti a mezzo di entrate ignote al Fisco, anche perché non c’era stato alcun riscontro tra somme fatturate e pagate in concreto.
Ma, in ultima analisi, quello che emergeva dal contesto documentale rivelava la contraddizione della sentenza impugnata rispetto al “disordine contabile” riscontrato, tanto che il giudice del rinvio – investito del nuovo esame della vertenza – dovrà attenersi alla regula iuris indicata dalla Corte, motivando “specificamente circa il puntuale riscontro dei dati contabili e bancari con quelli peritali”.
Ciò vuol dire che anche il difetto di motivazione della sentenza impugnata, quindi sostanzialmente omessa (Cassazione 5051/2010), dedotto nei motivi di ricorso dell’Amministrazione finanziaria, coglie nel segno.
Salvatore Servidio

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/lavviso-di-accertamento-bastano-i-dati-del-questionario

Cresce numero Comuni già alleati con il Fisco

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Anche Mosciano S. Angelo scende in campo per contrastare l’evasione fiscale sul territorio
Proseguono e si incrementano in maniera significativa le iniziative della Direzione Regionale delle Entrate dell’Abruzzo, dopo l’emanazione delle norme che perseguono il comune scopo di combattere l’evasione fiscale tra Amministrazione finanziaria ed Enti locali, nell’ottica della sempre più proficua collaborazione tra istituzioni preposte alla applicazione dei tributi e della chiara dirittura al federalismo fiscale.

Ai Comuni abruzzesi che hanno già definito con l’Agenzia, attraverso appositi protocolli, la definizione di programmi locali di recupero dell’evasione (L’Aquila, Canistro, Pescara, Lanciano, Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi, Francavilla, San Giovanni Teatino, Pineto) si aggiunge oggi il comune di Mosciano S. Angelo, che scende in campo in prima persona nell’azione di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
A sancire la collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e la municipalità, un protocollo di intesa che è stato sottoscritto dal Direttore Regionale, Giovanni Achille Sanzò e dal Sindaco, Orazio Di Marcello. L’intesa impegna in maniera decisa gli Enti ad un concreto e reciproco scambio di informazioni su tutta una serie di elementi utili al recupero di tributi evasi.
In concreto, anche in considerazione dell’accordo–quadro recentemente stipulato tra Agenzia ed A.N.C.I., il Comune si impegna a segnalare al Fisco soggetti e situazioni che evidenzino fatti rappresentativi di capacità contributiva (ad esempio, tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati) ovvero comportamenti che contrastino con il corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, in particolare nel settore del commercio, delle libere professioni e dell’edilizia e siano indice di attività economiche “sommerse”; particolare attenzione sarà dedicata alla repressione del fenomeno delle residenze fittizie all’estero.
Secondo la normativa vigente, alla Municipalità è garantita la percentuale del 30% delle somme definitivamente riscosse a titolo di compartecipazione.
I dati elaborati dal Comune saranno trasmessi all’Agenzia con l’utilizzazione di una apposita procedura telematica, come segnalazioni “qualificate”, cioè tali da contenere elementi immediatamente utilizzabili per l’accertamento di ricavi sottratti a tassazione, senza necessità di ulteriori elaborazioni logiche.
Le modalità di segnalazione garantiscono un sistema di scambio di informazioni con l’Anagrafe tributaria che ne mantenga la riservatezza , nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Dal canto suo, l’Agenzia fornirà al Comune banche dati aggiornate da utilizzare per l’elaborazione di specifici interventi.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dalle-regioni/abruzzo/articolo/cresce-il-numero-di-comuni-alleati-con-il-fisco

MEF: ammontare di CCT e BTP in emissione

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Il MEF, facendo seguito al comunicato stampa del 22 aprile 2010, rende noto l’ammontare dei CCT e dei BTP che verranno offerti nell’asta del prossimo 29 aprile.
– Certificati di Credito del Tesoro
decorrenza / scadenza: 1º marzo 2010/2017; quinta tranche
ammontare nominale dell’emissione:
da un minimo di 1.000 milioni di euro a un massimo di 1.500 milioni di euro
– Buoni del Tesoro Poliennali
decorrenza / scadenza: 15 dicembre 2009/2012; nona tranche
ammontare nominale dell’emissione:
da un minimo di 2.000 milioni di euro a un massimo di 3.000 milioni di euro
decorrenza / scadenza: 1º marzo 2010/1º settembre 2020; terza tranche
ammontare nominale dell’emissione:
da un minimo di 2.500 milioni di euro a un massimo di 3.500 milioni di euro

Fonte: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=24306

Ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel 2010

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Pubblicato nella GU n. 91 del 20 aprile 2010 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2010 sulla Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La quota riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.

Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, è consentito l’ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie; imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonche’ artigiani purche’ questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

All’interno della quota sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Nell’ambito della quota in considerazione del Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione firmato il 30 agosto 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.

Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, sono ammessi in Italia, ai sensi dell’art. 23 del testo unico sull’immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine.

Dalle ore 08.00 del giorno 21 aprile 2010, sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010, utilizzando l’apposito programma disponibile per il download all’indirizzo: http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download

Fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_flussi_stagionali_2010/index.html