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L’F24 con elementi identificativi 
diventa più efficace e funzionale

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Modificato per consentire maggiore efficienza nella gestione dei versamenti in presenza di fideiussioni
Nuovo frontespizio e nuove avvertenze per il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Sostituirà definitivamente il vecchio a partire dal 3 maggio 2010. Il via libera alle modifiche – che correggono la versione approvata lo scorso 7 agosto – arriva con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo.

Ecco cosa cambia:
– perdono un pezzo le informazioni che servono a identificare il “Contribuente”. Eliminata, infatti, la casella da “barrare in caso di anno di imposta non coincidente con anno solare”
– debuttano, invece, due nuovi campi, il primo per indicare il codice dell’ufficio destinatario del versamento o di quello che ha emesso l’atto (“codice ufficio”), il secondo per segnalare il codice dell’atto a cui si riferisce il pagamento (“codice atto”), entrambi inseriti in testa alla “Sezione erario ed altro”.
Corrette, di conseguenza, anche le “avvertenze per la compilazione”, disponibili insieme al modello sul sito internet dell’Agenzia.

L'”F24 Versamenti con elementi identificativi” aveva fatto il suo ingresso lo scorso agosto per perfezionare l'”F24 Iva immatricolazione auto Ue”, utilizzato dagli operatori commerciali per versare l’Iva sull’acquisto di auto provenienti dalla Comunità europea. Il nuovo modulo di pagamento è divenuto così idoneo anche per altre specifiche tipologie di versamenti per le quali le informazioni da indicare sull’F24 ordinario non sono sufficienti.

Le ultime modifiche apportate consentiranno, si legge nel provvedimento, “una più efficiente gestione dei versamenti dovuti a seguito di escussione di polizze fideiussorie per i quali è necessario acquisire l’informazione del debitore principale, del soggetto obbligato in solido e degli estremi dell’atto per il quale è stata rilasciata la garanzia”.

I titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento esclusivamente via web, mentre per gli altri il canale telematico è soltanto una delle alternative agli sportelli di qualunque agente della riscossione, banca convenzionata o ufficio postale.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/lf24-con-elementi-identificativi-diventa-piu-efficace-e-funzionale

Dati Omi e contratti di mutuo, 
le presunzioni vincono in Ctp

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Superabili, da parte del contribuente, solo con idonea prova contraria dei motivi degli scostamenti evidenziati
Sull’utilizzabilità dei dati Omi (Osservatorio mercato immobiliare) per la reale determinazione dei prezzi di compravendita nel settore immobiliare è tornata recentemente a pronunciarsi, in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria, la giurisprudenza di merito.
Tre sentenze della sesta sezione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, nn. 36-37-38/06/2010 depositate il 18 febbraio 2010 hanno confermato la validità probatoria (quale presunzione indiziaria) delle quotazioni immobiliari effettuate dall’Omi, indicative del valore normale degli immobili ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del Dl 223/2006. Secondo i giudici vicentini, se i valori normali degli immobili sono confermati dagli importi chiesti a mutuo dagli acquirenti (che si sono rivelati nella fattispecie sistematicamente superiori ai prezzi dichiarati negli atti di compravendita), le presunzioni “poste dall’Ufficio accertatore sono da ritenere gravi, precise e concordanti” e sono superabili solo mediante congrua argomentazione contraria da parte del contribuente.

Svolgimento del processo
La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di finanza di Bassano del Grappa, condotta nei confronti di un’agenzia immobiliare del bassanese e proseguita dall’attività accertatrice dell’Agenzia delle Entrate di Bassano, finalizzata al controllo della regolarità delle compravendite immobiliari negli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, a fronte delle quali risultavano stipulati contratti di mutuo da parte degli acquirenti. L’evasione d’imposta veniva accertata con riferimento a 10 unità immobiliari vendute in zone limitrofe e nasceva dalle seguenti presunzioni:
1. il prezzo di vendita dichiarato dalla società per gli immobili ceduti nel corso degli anni 2004, 2005 e 2006 risultava inferiore a quello mediamente applicato sul mercato per immobili similari, al medesimo stadio di commercializzazione, nel medesimo periodo e nella medesima zona geografica
2. dal confronto tra i corrispettivi in atto e gli importi chiesti a mutuo e concessi dagli istituti di credito, risultava che i mutui erano sistematicamente superiori al prezzo di vendita risultante dagli atti e la discordanza permaneva se all’importo indicato in atto si aggiungeva l’imposta sul valore aggiunto.

Per effettuare il raffronto tra i prezzi di vendita dichiarati e i corrispettivi mediamente applicati sul mercato immobiliare sono state prese come base di partenza le quotazioni minime e massime rilevate dall’Omi, con riferimento alla tipologia degli immobili compravenduti, alla “zona omogenea” in cui sono ubicati e alla data in cui sono stati stipulati gli atti, opportunamente rettificate da coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore degli immobili (taglio di superficie e livello di piano).
L’ufficio riteneva le presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973 e, sulla scorta dei raffronti effettuati, accertava, nelle tre annualità considerate, maggiori ricavi per 217.251 euro.

Avverso il processo verbale e l’atto impositivo, la società opponeva l’illegittimità per vizi di motivazione e probatori, nonché per violazione dello Statuto del contribuente, in quanto i militari non avrebbero motivato le ragioni dell’accesso.

La motivazione della sentenza
Con le sentenze nn. 36-37-38/06/2010, i giudici vicentini respingono analiticamente tutte le eccezioni svolte dalla società.
In particolare, in ordine alla asserita violazione dello Statuto del contribuente, per cui i militari non avrebbero motivato le ragioni dell’accesso, la Ctp di Vicenza contesta l’assenza di motivazione dell’eccezione, esplicitando come dall’esame del pvc fosse emerso chiaramente “che l’ordine di accedere presso la sede della società era specificamente finalizzato ad eseguire una verifica fiscale sostanziale a carattere parziale ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, attività che per essere efficace, presuppone l’accesso dei verificatori presso i locali della società controllata”.
Con riferimento ai vizi di motivazione e riscontro probatorio delle asserzioni dell’ufficio, i giudici ribadiscono con fermezza l’esenzione per l’Amministrazione finanziaria dal provare le quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare per la determinazione del valore normale dei prezzi di vendita, ai sensi dell’articolo 35 , comma 3, Dl 223/2006, posto che i dati stessi sono pubblici e consultabili da chiunque. Sottolineano, tuttavia, che l’ufficio aveva allegato sia al pvc che all’atto di accertamento i prospetti riepilogativi dei dati Omi per gli immobili siti negli stessi territori di quelli compravenduti.
I giudici rigettano, inoltre, la contestazione di controparte secondo cui il pvc sarebbe stato contraddetto dalle dichiarazioni degli acquirenti degli immobili, che avevano confermato i prezzi indicati negli atti di compravendita; la sentenza enuncia: “A tale scopo non possono ritenersi sufficienti le dichiarazioni espresse dagli acquirenti, per evidenti motivi di reciproca convenienza e conseguente scarso valore probatorio delle dichiarazioni da questi effettuate”. Gi acquirenti degli immobili hanno, infatti, tutto l’interesse a confermare i prezzi dichiarati negli atti di compravendita, in quanto per costoro l’Iva e l’imposta di registro da pagare sul prezzo è tanto più bassa, quanto più basso è il prezzo d’acquisto dichiarato.

Sul piano normativo, la sentenza convalida l’applicazione dell’articolo 35, comma 3, del Dl 223/2006 che ha modificato l’articolo 39 del Dpr 600/1973. Tale norma consente alla Pubblica amministrazione di provare, nell’ambito delle cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l’esistenza o inesattezza delle operazioni imponibili sulla base del valore normale dell’immobile. Per costituire le condizioni di applicabilità delle nuove norme introdotte, l’articolo 1, comma 307, della legge 296/2006 ha proseguito il percorso legislativo in atto, demandando all’Agenzia delle Entrate la periodica fissazione dei criteri utili per determinare il valore normale dei fabbricati, rilevante ai fini delle imposte dirette ex articolo 9, comma 3, del Tuir, e dell’Iva ex articolo 14 del Dpr 633/72.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, stabilito con provvedimento del 20 luglio 2007 i criteri per la determinazione del valore normale. Tali criteri sono stati adottati al fine di esprimere il più possibile l’effettivo valore di mercato dell’immobile e possono essere affiancati, integrati o superati da altri elementi cognitivi in possesso degli uffici. Quindi, il primo degli elementi del calcolo è tratto dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio.

La Commissione tributaria di Vicenza ha superato l’eccezione della società contribuente relativa alla lamentata applicazione retroattiva del Dl 223/2006, sottolineando come, a prescindere dalla natura procedimentale o meno della norma, “resta il fatto che le contestazioni utilizzate per l’accertamento si basano su presunzioni semplici, da ritenere gravi, precise e concordanti”. Inoltre, “parte ricorrente non fornisce alcun elemento probatorio contrario, limitandosi a contestare, con argomentazioni incongrue, i ragionamenti indiziari forniti dall’Ufficio”.
Secondo la sentenza, infatti, la fondatezza dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria è determinata dall’utilizzo congiunto di più presunzioni, la presunzione data dallo scostamento tra valore dichiarato e valore normale del bene e la presunzione (da ritenersi legale relativa), per cui l’accensione di un mutuo per un importo superiore al prezzo dichiarato nell’atto di compravendita presuppone un prezzo effettivo di vendita almeno pari all’importo chiesto in prestito.
L’avviso di accertamento impugnato, in conclusione, ha fatto uso di più presunzioni, tutte gravi, precise e concordanti, senza che il contribuente abbia saputo fornire adeguata dimostrazione contraria della ragione degli scostamenti evidenziati.
Le motivazioni addotte dall’ufficio sono dunque, agli occhi dei giudici di Vicenza, granitiche, in quanto “I maggiori ricavi accertati si sono fondati non solo sulla comparazione degli atti di compravendita con i valori normali accertati dalle quotazioni OMI, ma anche sulla riscontrata differenza di tali valori con gli importi chiesti a mutuo dagli acquirenti e, per i quali, come detto, il contribuente non ha fornito una valida ragione giustificativa”.

Osservazioni
Le sentenze in commento risultano di particolare interesse, considerate le contrastanti posizioni di dottrina e giurisprudenza circa la possibilità di utilizzare i dati derivanti dall’Omi come strumento presuntivo indiziario per la determinazione del valore normale degli immobili.
Dall’esame delle pronunce giurisprudenziali precedenti è possibile, infatti, cogliere la tensione giuridica incentrata sulla questione della idoneità probatoria degli accertamenti effettuati in base a rilievi statistico-matematici, tra i quali sono da ricomprendere i dati Omi. Recentemente, la Cassazione ha affermato che gli strumenti di accertamento presuntivo forniscono indicazioni che vanno applicate con esclusione di ogni automatismo, in quanto è preminente l’esigenza di verificare i fatti concreti, pena il rischio della determinazione di una capacità contributiva non effettiva e non corrispondente al vero.
La fattispecie in esame, invece, si contraddistingue per l’utilizzo congiunto della presunzione dei dati Omi e della presunzione legale dello scostamento, rispetto ai prezzi di vendita dichiarati, degli importi chiesti a mutuo. Proprio l’utilizzo di più presunzioni ha corroborato di efficacia e fondatezza i rilievi degli enti accertatori.
Maria Michela Ciuffreda
Silvia Francesca Piccolotto
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/dati-omi-e-contratti-di-mutuo-le-presunzioni-vincono-ctp

Bonus sicurezza al traguardo. 
Assegnati gli stanziamenti del 2010

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5.282 le istanze accolte, di cui 3.839 “prenotate” dallo scorso anno e 1443 presentate nel 2010
Si è concluso l’8 marzo l’accoglimento delle domande per fruire del cosiddetto “bonus sicurezza”.

Sono 5.282 le istanze autorizzate, di cui 3.839 che, presentate nel 2009, non erano state soddisfatte per esaurimento dei fondi ed erano quindi in pole position per quest’anno, e 1443 inviate nel 2010.

A comunicare l’esaurimento delle risorse stanziate per il 2010, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo.

Il bonus è stato introdotto, per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 1, commi da 228 a 232) per l’acquisto e l’installazione di impianti di sicurezza da parte di piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Consiste, in pratica, in un credito d’imposta che copre l’80% dei costi sostenuti per un massimo di 3mila euro per ogni beneficiario.

Un successivo decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2008 ha dettato le regole per l’accesso all’agevolazione. Le istanze presentate all’Agenzia delle Entrate sono state accolte secondo l’ordine cronologico e quelle non ammesse per esaurimento delle risorse hanno avuto la precedenza per l’anno successivo.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/bonus-sicurezza-al-traguardo-assegnati-gli-stanziamenti-del-2010

Comunicazione unica per le imprese
Ore contate per la fase transitoria

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Dal 1° aprile 2010 la nuova procedura per l’avvio di un’attività andrà a regime, divenendo obbligatoria
Gli uffici dell’Agenzia sono pronti per offrire assistenza e informazioni su ComUnica, la nuova procedura che, dopo un periodo di sperimentazione iniziato a febbraio 2008, diventa obbligatoria dal prossimo 1° aprile. Attraverso Comunicazione unica è possibile far nascere una nuova impresa in un solo giorno e assolvere tutti gli adempimenti amministrativi di carattere fiscale, contributivo, previdenziale al massimo in 7 giorni, tramite un solo modello informatico, da inviare telematicamente o su sopporto informatico, alla Camera di commercio territorialmente competente.

L’adempimento che viene svolto nei confronti dell’Agenzia tramite ComUnica riguarda la presentazione della dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini Iva, da effettuarsi con i modelli AA7 e AA9.
La procedura prevede l’inserimento dei dati nel software e l’inoltro al Registro delle imprese tramite il sito www.registroimprese.it. che, ricevuta la pratica, trasmette al sistema informativo dell’Agenzia i dati relativi alla dichiarazione. L’Agenzia, a sua volta, rilascia apposita quietanza a conferma dell’avvenuta ricezione o il motivo dell’eventuale scarto. Successivamente, il Registro delle imprese inoltra questa risposta alla casella di Posta elettronica certificata del richiedente.
Per produrre i file dei modelli AA7 e AA9, da allegare a ComUnica, possono essere utilizzati anche i pacchetti software disponibili sul sito dell’Agenzia.

Nel primo periodo di applicazione della nuova procedura, l’Agenzia accetterà anche le dichiarazioni presentate attraverso i propri canali telematici. La Comunicazione unica è, infatti, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; pertanto, nella prima fase, è prevista una certa tolleranza.

Un discorso a parte meritano le imprese artigiane. Per esse, il Dpcm 6/5/2009 ha subordinato l’utilizzo di ComUnica alla disciplina regionale in materia; attualmente, è consentito in Piemonte, Lombardia, Provincia di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia.
Chiaramente, i contribuenti non obbligati alla Comunicazione unica potranno continuare a presentare i modelli attraverso i consueti canali telematici dell’Agenzia. Inoltre, in situazioni particolari non gestibili in modalità telematica (ad esempio, le istanze di rettifica di dati errati trasmessi dal contribuente), gli uffici delle Entrate sono a disposizione per le necessarie correzioni.
Patrizia De Juliis

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/comunicazione-unica-le-imprese-ore-contate-la-fase-transitoria

Istat: occupati e disoccupati

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Nel quarto trimestre 2009 il numero di occupati risulta pari a 22.922.000 unità segnalando un calo rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente pari all’1,8 per cento (-428.000 unità). La perdita dell’occupazione è sintesi di una riduzione molto accentuata della componente italiana (-530.000 unità), a fronte di una crescita, con ritmi inferiori al passato, di quella straniera. 

Al protrarsi del calo dell’occupazione autonoma, dei dipendenti a termine, dei collaboratori si associa l’amplificarsi della riduzione dei dipendenti a tempo indeterminato, in particolare nelle piccole imprese. In termini destagionalizzati l’occupazione totale registra una flessione pari allo 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Il tasso di occupazione è pari al 57,1 per cento, con una diminuzione di 1,4 punti percentuali rispetto al quarto trimestre 2008 (58,5 per cento), mentre il numero delle persone in cerca di occupazione ha raggiunto il valore di 2.145.000 unità (+369.000 unità), con un aumento del 20,8 per cento rispetto al quarto trimestre 2008.

L’incremento della disoccupazione continua a concentrarsi nel Centro-nord e tra gli individui che hanno perso la precedente occupazione. Alla crescita della disoccupazione si accompagna un incremento degli inattivi pari all’1,7 per cento (+253.000 mila unità), in particolare di quelli che non cercano attivamente un lavoro perché pensano di non trovar-lo e di coloro che rimangono in attesa dei risultati di passate azioni di ricerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione è pari, nella media del quarto trimestre, all’8,6 per cento (7,1 per cento nel quarto trimestre 2008). Il tasso di disoccu-pazione destagionalizzato aumenta di tre decimi di punto rispetto al trimestre precedente. 

Oggi vengono inoltre diffusi i dati definitivi delle stime mensili per il 2009, precedentemente pubblicati in versione provvisoria, completi anche delle informazioni del comune di L’Aquila. Sulla base di tali aggiornamenti i dati provvisori destagionalizzati, relativi a gennaio 2010, mostrano un leggero aumento (da 8,4 a 8,5 per cento) del tasso di disoccupazione rispetto a dicembre 2009.
Fonte: http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/forzelav/20100324_00/

Premio ITWIIN 2010 Migliore Inventrice e Migliore Innovatrice: aperto il BANDO

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Anche per il 2010 ITWIIN premia donne italiane eccezionalmente creative, in tutti i settori e per tutte le professioni, per il riconoscimento dei successi professionali negli ambiti della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. I due premi principali, Migliore Inventrice e Migliore Innovatrice, saranno assegnati a donne italiane o residenti nel territorio italiano in possesso di un brevetto o di un prodotto/processo/servizio innovativo, e consisteranno in un montepremi complessivo di 5000 euro e in servizi di consulenza.

Le domande di partecipazione vanno inoltrate all’indirizzo [email protected] inviando gli appositi moduli (presenti in fondo a questa pagina) entro e non oltre il 26 maggio 2010.

I requisiti principali per la candidatura al Premio Migliore Inventrice sono: •l’invenzione proposta deve essere coperta da brevetto;
•può partecipare al concorso sia un’inventrice che una co-inventrice.

Possono invece partecipare al concorso per il Premio Migliore Innovatrice: – le ricercatrici in possesso di laurea che abbiano un contratto di ricerca attivo con un ente pubblico o privato, – le imprenditrici o socie d’impresa e – le imprenditrici di spin-off.
In occasione del Concorso ITWIIN 2010, i Partner della manifestazione hanno messo in palio tre Premi Speciali:

– THE PREMIO AWARD – Honoring Italian Women Scientists in America, destinato alla scienziata italiana in America più votata dalla comunità di ricercatori e professionisti che si raccoglie intorno al social network dell’associazione californiana BridgesToItaly;

– il Riconoscimento AIWECA (Award for an Innovative Professional Woman in the Euro-Mediterranean Cooperation in Agriculture), assegnato congiuntamente all’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari-Valenzano (IAMB) e ITWIIN è destinato ad un’esperta che, formatasi nel centro di Valenzano, abbia intrapreso un percorso lavorativo in grado di rinsaldare il dialogo e la cooperazione e mantenere rapporti di collaborazione e vicendevole scambio in campo agricolo tra Europa e Mediterraneo, testimoniando con ciò l’attualità di scelte professionali tese a favorire il progresso comune e l’integrazione reciproca;

– il Premio DISTI-TELPRESS: DISTI (Distretto dell’Informazione Scientifica e Tecnologica per l’Innovazione) e TELPRESS Italia SpA premiano con 500 euro l’autrice del progetto che, tra le concorrenti del Premio ITWIIN e dei Premi Speciali associati, abbia dimostrato la maggior efficacia nella comunicazione.

Per partecipare a THE PREMIO AWARD consultare il sito: link. Per partecipare alla selezione per gli altri due Premi Speciali, inviare una mail a: [email protected] specificando il Premio per il quale si intende concorrere. I premi non sono cumulabili.

La cerimonia di consegna del Premio ITWIIN 2010 e dei Premi Speciali avverrà il 24 Giugno 2010 a Bari, presso la Sala Convegni di Confindustria.

Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/premio-itwiin-2010-migliore-inventrice-migliore-innovatrice-aperto-il-bando.html

Pubblico impiego, i certificati medici telematici

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A partire dal 19 giugno 2010 in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, i certificati medici dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica. La nuova procedura è già attiva dal 19 marzo, ma si prevede un periodo transitorio di tre mesi, durante il quale è ancora possibile ai medici rilasciare il documento in forma cartacea, per permettere a tutti di abilitarsi e adattarsi alle nuove regole. Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010 pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2010, ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centralizzata (SAC). Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il medico curante può procedere all’invio on line. I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni. Infatti l’invio telematico soddisfa tale l’obbligo; rimane fermo, invece, l’obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

Incentivi nautica e macchine agricole

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Oltre alle moto, cucine, elettrodomestici e banda larga, il Governo ha stanziato incentivi anche per l’acquisto di trattori; a metterlo in risalto è la Coldiretti visto che dei complessivi 300 milioni di euro stanziati ce ne sono 20 destinati proprio all’acquisto di macchine agricole e movimento terra con uno sconto statale pari al 10% del prezzo di listino. Secondo l’Organizzazione degli agricoltori trattasi di una misura che non solo può contribuire alla modernizzazione del settore agricolo, ma contribuisce altresì a rafforzare la sicurezza del lavoro; a fronte del 10% di sconto statale, tra l’altro, c’è un altro 10% di sconto che viene praticato dal concessionario.

L’acquisto di nuove macchine agricole e movimento terra deve però avvenire a fronte della rottamazione della stessa tipologia di macchinario acquistato che sia vecchio e comunque avente una fabbricazione antecedente la data dal 31/12/1999; la potenza del mezzo acquistato, inoltre, non può essere superiore al 50% rispetto al mezzo rottamato. Sono questi, infatti, i requisiti di fruizione del “bonus trattori” definiti dal Decreto attuativo firmato da Claudio Scajola, Ministro dello Sviluppo Economico.

Incentivi, tra l’altro, sono previsti anche per l’acquisto di gru a torre per l’edilizia; in questo caso le risorse ammontano a 40 milioni di euro; il contributo per ogni singolo acquisto è pari al 20% del costo a fronte di un massimale che non può comunque superare i 30 mila euro. Così come per gli acquisti di macchine agricole e movimento terra, anche in questo caso la nuova gru a torre per l’edilizia può essere acquistata solo a fronte della rottamazione di una vecchia gru.

Nel dettaglio, la gru da rottamare deve essere tale da esser stata messa in esercizio prima della data dell’1 gennaio del 1985. Bonus statali sono previsti anche per la nautica, ed in particolare per i motori fuoribordo, con incentivi fino a 1.000 euro, e per gli stampi per scafi da diporto con un bonus statale che può arrivare fino a 200 mila euro ad azienda.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/incentivi-nautica-e-macchine-agricole/26659/

Bonus fiscale per le famiglie a reddito fisso

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Cosa ci vorrebbe, oggi e subito, per dare un po’ d’ossigeno alle famiglie a reddito fisso? Ebbene, per la Cgil occorrerebbe intervenire subito mettendo a punto un bonus fiscale; la proposta, avanzata dal leader del Sindacato Epifani, viene accolta positivamente anche dall’Adusbef e dalla Federconsumatori, le quali per voce dei rispettivi presidenti, Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, ritengono allo stesso modo necessario ed urgente un intervento dal fronte fiscale. La proposta delle due Associazioni dei Consumatori è la stessa oramai avanzata da mesi, ovverosia quella di una detassazione pari a 1.200 euro annui.
Nello specifico, tale misura andrebbe messa a punto a favore dei pensionati e dei lavoratori dipendenti a reddito fisso ponendo un limite di fruizione su un livello di reddito annuo sui 25-30 mila euro. D’altronde Adusbef e Federconsumatori sottolineano come i recenti dati Istat sulle vendite al dettaglino confermino come la crisi stia continuando ad intaccare fortemente la domanda di mercato visto che a scendere ora in maniera netta sono anche gli acquisti di generi alimentari.

La questione chiave, nonché determinante, è quella relativa non solo alla possibile adozione di un provvedimento simile da parte dell’attuale Governo in carica, ma anche alla copertura finanziaria per garantire la detassazione dei redditi fissi. Ebbene, per Adusbef e Federconsumatori le risorse si possono trovare sia combattendo meglio l’evasione fiscale, sia armonizzando la tassazione sulle rendite finanziarie portandola al 20% rispetto all’attuale livello del 12,5%.

D’altronde se da un lato chi vive di lavoro sudato paga sull’Irpef come minimo il 23%, chi gioca in Borsa, magari seduto comodamente a casa davanti ad un personal computer, paga sulle plusvalenze incassate solo il 12,5%, ovverosia quasi la metà di chi si alza di notte per andare al lavoro in fabbrica magari dopo due ore trascorse in treno all’andata ed al ritorno.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/bonus-fiscale-per-le-famiglie-a-reddito-fisso/26667/

Cessione del quinto e carte revolving, tassi altissimi

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Nella giornata di ieri la Banca D’Italia ha fissato i nuovi limiti per i tassi ad usura sui mutui, sui prestiti ed i finanziamenti; le nuove soglie entreranno in vigore a partire dall’1 aprile 2010 e saranno valide per tutto il secondo trimestre di quest’anno. Ma nel panorama creditizio ci sono due strumenti di accesso al credito che la Federconsumatori bolla come allucinanti in virtù dei tassi elevati che vengono applicati. Uno di questi è la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, proposto a tassi che spesso arrivano a sfiorare, se non a superare, la soglia del 20%, ovverosia un tasso venti volte superiore a quello attualmente fissato dalla Banca centrale europea.

La cessione del quinto a conti fatti è un vero affare per banche e società finanziarie visto che prestano denaro a costi altissimi a fronte della tranquillità e delle garanzie offerte dalla busta paga o dalla pensione sulle quali avviene il prelievo mensile della rata. Un altro strumento di accesso al credito bollato come diabolico dalla Federconsumatori è quello delle carte di credito cosiddette revolving, ovverosia con pagamento a rate degli acquisti che mese dopo mese vengono effettuati con la carta.

Ebbene, anche in questo caso i tassi sono molto elevati; inoltre lo strumento della carta revolving dà l’illusione al cittadino di poter spendere liberamente quando invece poi l’addebito mensile della rata solo per una quota parte copre il capitale da restituire, mentre la quota restante è data dagli interessi che anche in questo caso si avvicinano al 20%.

Non a caso, per questi strumenti di accesso al credito i presidenti di Adusbef e di Federconsumatori, Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, non parlano di tassi ad usura, ma di vero e proprio strozzinaggio, ragion per cui hanno apertamente invitato la Banca D’Italia ad intervenire in maniera più incisiva al riguardo con una determinazione superiore rispetto al passato.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/cessione-del-quinto-e-carte-revolving-tassi-altissimi/26707/