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Cessione del quinto e carte revolving, tassi altissimi

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Nella giornata di ieri la Banca D’Italia ha fissato i nuovi limiti per i tassi ad usura sui mutui, sui prestiti ed i finanziamenti; le nuove soglie entreranno in vigore a partire dall’1 aprile 2010 e saranno valide per tutto il secondo trimestre di quest’anno. Ma nel panorama creditizio ci sono due strumenti di accesso al credito che la Federconsumatori bolla come allucinanti in virtù dei tassi elevati che vengono applicati. Uno di questi è la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, proposto a tassi che spesso arrivano a sfiorare, se non a superare, la soglia del 20%, ovverosia un tasso venti volte superiore a quello attualmente fissato dalla Banca centrale europea.

La cessione del quinto a conti fatti è un vero affare per banche e società finanziarie visto che prestano denaro a costi altissimi a fronte della tranquillità e delle garanzie offerte dalla busta paga o dalla pensione sulle quali avviene il prelievo mensile della rata. Un altro strumento di accesso al credito bollato come diabolico dalla Federconsumatori è quello delle carte di credito cosiddette revolving, ovverosia con pagamento a rate degli acquisti che mese dopo mese vengono effettuati con la carta.

Ebbene, anche in questo caso i tassi sono molto elevati; inoltre lo strumento della carta revolving dà l’illusione al cittadino di poter spendere liberamente quando invece poi l’addebito mensile della rata solo per una quota parte copre il capitale da restituire, mentre la quota restante è data dagli interessi che anche in questo caso si avvicinano al 20%.

Non a caso, per questi strumenti di accesso al credito i presidenti di Adusbef e di Federconsumatori, Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, non parlano di tassi ad usura, ma di vero e proprio strozzinaggio, ragion per cui hanno apertamente invitato la Banca D’Italia ad intervenire in maniera più incisiva al riguardo con una determinazione superiore rispetto al passato.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/cessione-del-quinto-e-carte-revolving-tassi-altissimi/26707/

Elezioni Regionali 2010: i vincitori Regione per Regione

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Su 13 Regioni al voto, 7 sono andate al Centrosinistra, e 6 al Centrodestra. E’ questo, a poche sezioni dalla conclusione dello scrutinio nel Lazio ed in Piemonte, il risultato di una tornata elettorale che ha visto vincere su tutti il partito dell’astensionismo; e se il centrosinistra può esultare per aver conquistato la maggioranza delle Regioni in ballo, il centrodestra di certo non è da meno per la vittoria all’ultimo voto nel Lazio della Polverini sulla Bonino, così come ha assunto una rilevanza politica importante, a favore del centrodestra, la vittoria in Piemonte di Cota sulla Bresso.

Per quanto riguarda le altre Regioni, in Lombardia, in linea con le attese, non c’è stata storia visto che Formigoni ha stravinto su Penati. Le altre Regioni conquistate dal centrodestra sono il Veneto, dove il Ministro Zaia ha allo stesso modo stravinto su Bortolussi, e poi Scopelliti in Calabria e Caldoro in Campania. Al centrosinistra vanno Marche, Emilia-Romagna e Toscana dove rispettivamente Spacca, Errani e Rossi l’hanno spuntata su Marinelli, Bernini e Faenzi. In Puglia vince con un largo scarto Vendola, in Liguria Burlando, in Umbria Marini e De Filippo in Basilicata.

Nel complesso il partito che esce vincente da questa tornata elettorale è la Lega, la quale nonostante l’astensionismo diffuso al Nord ha incalzato in termini di risultato percentuale anche il Pdl. Il Partito di Bossi ora punta al Nord ad applicare ed attuare in futuro il federalismo fiscale, ma soprattutto sposta l’asse della maggioranza di Governo verso un elettorato come quello della Lega che da questa consultazione appare tutt’altro che disaffezionato alla politica rispetto alla tendenza generale.

Una menzione particolare merita Beppe Grillo ed il suo “Movimento 5 stelle” che solo sfruttando la potenza del Web ha raggiunto un risultato forse insperato in Piemonte, dove i voti presi probabilmente hanno contribuito a togliere consensi al centrosinistra e, quindi, alla Bresso che ha così perso il confronto con Cota.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/elezioni-regionali-2010-i-vincitori-regione-per-regione/26691/

G.U.: interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 72 del 27-3-2010) la Legge 26 marzo 2010, n.42. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2010.
LEGGE 26 marzo 2010, n. 42 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (10G0070) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi
urgenti concernenti enti locali e regioni, e’ convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 26 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3146):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro per la semplificazione normativa
(Calderoli), dal Ministro delle riforme per il federalismo (Bossi),
dal Ministro dell’interno (Maroni), dal Ministro dell’economia e
finanze (Tremonti), dal Ministro per i rapporti con le regioni
(Fitto) il 26 gennaio 2010.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V
(Bilancio), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni IV, VI e Questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 2, 9, 10, 11, 16, 17, 23,
24 e 25 febbraio 2010.
Esaminato in Aula il 1°, 3, 4, 9,10 e 11 marzo 2010 ed approvato
il 16 marzo 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2071):
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e
5ª (Bilancio), in sede referente, il 16 marzo 2010 con pareri delle
commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 13ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 17
marzo 2010.
Esaminato dalle commissioni riunite il 17 e 18 marzo 2010.
Esaminato in Aula il 16 marzo 2010 ed approvato il 23 marzo 2010.
Avvertenza:
Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
20 del 26 gennaio 2010.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 38.
Fonte: http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2010-03-29&newsletter_numero=1547#art5

I beni e i servizi ai dipendenti esenti oppure no secondo il Tuir

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Al Forum lavoro i chiarimenti sull’imponibilità di alcune prestazioni offerte ai collaboratori e ai loro familiari
Quota imponibile dei ticket restaurant, precisazioni sulla natura degli “oneri di utilità sociale” e sui criteri identificativi che li distinguono dai fringe benefit, determinazione del valore normale dei beni o servizi ceduti ai dipendenti o ai loro familiari: sono questi i tre punti chiariti nel corso del Forum lavoro del 17 marzo a proposito di reddito di lavoro dipendente e riportati nella risoluzione n. 26/E del 29 marzo.
Ticket restaurant – I ticket restaurant, ossia le prestazioni sostitutive della mensa aziendale, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente fino all’importo giornaliero di 5,29 euro: nessuno sconto Irpef per la quota eccedente.
Questo il chiarimento dei funzionari dell’Agenzia ai consulenti del lavoro presenti al forum. La quota in “avanzo” dal limite esente non può essere conteggiato ai fini del raggiungimento della franchigia di esenzione prevista per i fringe benefit, pari a 258,23 euro.
No, quindi, alla soluzione che ipotizzava applicabile l’agevolazione prevista dall’articolo 51, comma 3, del Tuir anche ai tagliandi utilizzati per pagare i pasti. I ticket restaurant, a differenza da quanto richiesto da tale norma, infatti, non costituiscono compensi in natura. A confermare l’esclusione dalla categoria, si legge nel documento di prassi, l’evidenziazione del loro “valore nominale” nell’articolo 51, comma 2, del Tuir, che definisce le regole di imponibilità dei ticket.
Oneri di utilità sociale – La risposta al secondo quesito fa chiarezza sulla distinzione tra le opere e i servizi utilizzati dai lavoratori e dai loro familiari identificabili come “oneri di utilità sociale” per il datore di lavoro, che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir), e i fringe benefit, remunerazioni complementari erogate in natura (cellulari, automobili, eccetera) ai collaboratori, esenti per il fisco fino a quota 258,23 euro, superata la quale diventano imponibili per intero.
A fare la differenza, precisano i funzionari dell’Agenzia ricordando quanto già chiarito con la risoluzione 34/2004, sono le tre condizioni dalle quali non si può prescindere per beneficiare dell’agevolazione prevista per gli “oneri di utilità sociale”, condizioni che devono sussistere contemporaneamente: spesa volontaria da parte del datore di lavoro e non stabilita da contratto, strutture e prestazioni a disposizione di tutti i dipendenti o di alcune categorie e, infine, specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. Mancando uno di questi requisiti, cade il diritto all’esclusione dalla tassazione.
I servizi e le opere messi a disposizione possono anche essere situati in strutture esterne, a patto che non appartengano al datore di lavoro, che il dipendente sia estraneo al rapporto tra l’impresa e fornitore del servizio e, soprattutto, non risulti “beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all’obiettivo di fornitura dei servizi medesimi”.
In pratica, rientrano nel regime di esenzione esclusivamente le erogazioni corrisposte in natura, a meno che – come espressamente previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis – non si tratti di somme in denaro erogate per pagare la retta di asili nido e colonie climatiche o relative a borse di studio assegnate ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir.
Valore normale – L’ultimo chiarimento riguarda la determinazione del “valore normale” (articolo 9, comma 3, del Tuir) dei beni e servizi ceduti ai dipendenti e acquistati dal datore di lavoro, grazie ad apposite convenzioni, a un costo inferiore rispetto al prezzo di mercato. La risoluzione precisa che non esistono ipotesi alternative al disposto dell’articolo 9, ma aggiunge anche che la stessa norma tiene conto, per la definizione del “valore normale”, degli “sconti d’uso” e di quelli praticati dai fornitori a seguito di apposite convenzioni stipulate con il datore di lavoro “acquirente”.
Anna Maria Badiali

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/i-beni-e-i-servizi-ai-dipendenti-esenti-oppure-no-secondo-il-tuir

Accertamenti, quando il Fisco di Sua Maestà ci dà un taglio

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In Gran Bretagna dal 1° aprile passa da sei a quattro anni il tempo per fare controlli e presentare reclami
Vita più breve per gli accertamenti made in Britain. Dal 1° aprile prossimo scatta il colpo di forbice sui tempi dei controlli e dei reclami fiscali nel Regno Unito. La nuova durata standard di queste attività sarà di quattro anni dalla fine di ogni periodo d’imposta, così come prevede il Finance Act 2008. Ad annunciarlo è l’Hm Revenue & Customs, l’Agenzia delle Entrate di Sua Maestà, che nei giorni scorsi ha diffuso un comunicato stampa per precisare i termini dell’operazione. La novità riguarderà inizialmente le imposte sui redditi, sulle società, sui capital gains, le ritenute alla fonte subite dai lavoratori dipendenti col sistema Paye (Pay as you earn) e l’Iva. Per accertare l’evasione o l’elusione di tutti questi tributi gli ispettori del Fisco avranno quindi a disposizione non più di quattro anni. Un taglio netto il cui obiettivo, come si legge nella nota pubblicata dall’Hmrc, è di ridurre i costi degli adempimenti fiscali a carico dei cittadini rendendo contemporaneamente più semplici e rapide le verifiche.
Imposte dirette, sforbiciata ai tempi per i controlli
L’accorciamento del calendario dei controlli è evidente soprattutto per le imposte dirette che, attualmente, possono essere accertate in sei anni o, alternativamente, entro cinque anni se il calcolo parte dal 31 gennaio immediatamente successivo alla fine del periodo d’imposta.
Iva, lunga vita agli accertamenti
In controtendenza, invece, la value added tax, equivalente della nostra Iva, per cui i tempi di accertamento standard passeranno, da tre a quattro anni. In realtà, per l’imposta sul valore aggiunto questo cambiamento è già partito dal 1° aprile dell’anno scorso ma una serie di norme transitorie disciplinano il passaggio al nuovo regime fino al giro di boa del 1° aprile 2010.
Ovviamente, sia per le dirette che per l’Iva, i nuovi limiti di tempo non sono retroattivi e, quindi, non si applicano agli accertamenti avviati dall’Amministrazione fiscale prima del 1° aprile prossimo, indipendentemente dall’anno d’imposta cui si riferiscono.
Altre imposte indirette, verifiche in quattro anni
Oltre all’Iva, sul versante delle altre imposte indirette il Finance Act 2009 ha introdotto un nuovo termine standard di quattro anni per gli accertamenti, che scatterà sempre a partire dal 1° aprile prossimo. La nuova agenda che, come per la Vat, allunga di un anno la durata massima dei controlli, riguarderà, nello specifico, l’imposta sullo sfruttamento commerciale di pietre, sabbia e ghiaia, l’imposta sul cambiamento climatico, quella sui premi assicurativi e, infine, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti.
Agenda dei rimborsi al restyling
Tempi ridotti, infine, anche per le richieste di rimborso, che non potranno più essere presentate entro sei ma entro quattro anni. A questo proposito, l’Hmrc precisa che, nella maggior parte dei casi, i contribuenti chiedono al Fisco la restituzione delle somme cui hanno diritto nello stesso anno in cui presentano la dichiarazione dei redditi per l’autotassazione. A volte, però, possono farlo anche per imposte pagate in anni precedenti. In particolare, le scadenze sono imminenti per quanti hanno presentato la dichiarazione per i periodi d’imposta 2004-2005 o 2005-2006 e intendono chiedere un rimborso per gli stessi anni. Per inviare queste domande all’Hmrc c’è tempo rispettivamente fino al 31 marzo e al 5 aprile 2010.
Calendario diverso, invece, per i contribuenti che non effettuano l’autotassazione. In questo caso i nuovi termini per i rimborsi non entreranno in vigore prima del 1° aprile 2012. Di conseguenza, le deadline per non perdere quanto versato in più all’Erario cadranno il 31 gennaio 2011 e il 31 gennaio 2012, a seconda che la domanda riguardi rispettivamente gli anni d’imposta 2004-2005 o 2005-2006.
Laura Mingioni

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/accertamenti-quando-il-fisco-di-sua-maesta-ci-da-un-taglio

Iscrizione all’albo degli artigiani. Su ComUnica il bollo non fa il bis

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Il successivo fascicolo per aderire alla categoria è parte integrante del principale invio già gravato dall’imposta
Con la Comunicazione unica gli artigiani scontano il bollo solo per la presentazione, in via telematica o su supporto informatico, del modello “ComUnica” al Registro delle imprese. L’imposta non si applica, invece, sulla successiva pratica diretta a ottenere l’iscrizione all’albo degli artigiani, che rappresenta una mera integrazione documentale al primo invio.
Non sono assoggettati al bollo, inoltre, le domande e gli atti che prima dell’introduzione della Comunicazione unica erano esenti dall’imposta, come la richiesta di attribuzione della partita Iva e gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Il chiarimento arriva con la risoluzione n. 24/E del 29 marzo in risposta a un interpello con cui la Regione Marche chiedeva di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, della Comunicazione unica presentata in via telematica dalle imprese artigiane.
L’Agenzia delle Entrate sostiene in primo luogo che, per la presentazione della Comunicazione unica al Registro delle imprese, in via telematica o su supporto informatico, è dovuta l’imposta di bollo. Secondo il chiaro disposto della normativa, infatti (articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al Dpr 642/1972), scontano l’imposta le “Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico”. Inoltre, la stessa norma istitutiva della Comunicazione unica (articolo 9, Dl 7/2007) ne prevede, al comma 10, per incentivare l’utilizzo del sistema telematico di iscrizione al Registro delle imprese, una più favorevole rideterminazione dell’imposta di bollo, fissata – con la Finanziaria 2008 – nella misura di 17,50 euro per le ditte individuali al posto dei precedenti 42 euro (per le società di persone e le società di capitali gli importi sono rispettivamente di 59 e 65 euro).
L’Agenzia, inoltre, ricorda che in ogni caso è possibile scrivere sul medesimo foglio, con il pagamento di una sola imposta, “atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti se redatti in un unico contesto” (articolo 13 Dpr 642/1972).
Di conseguenza, per i seguenti adempimenti assolti con la Comunicazione unica (articolo 5 Dpcm 6 maggio 2009):
dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva
domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel Rea
domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini Inail
domanda d’iscrizione, variazione e cessazione al registro imprese con effetto per l’Inps
domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps
domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane,

è dovuto unicamente il bollo previsto per gli atti soggetti all’imposta fin dall’origine (articolo 1 tariffa annessa al Dpr 642/1972).
Il documento di prassi esamina, poi, la particolare situazione delle imprese artigiane, come richiesto dall’istante. Queste, infatti, attraverso la Comunicazione unica faranno parte del Registro delle imprese e, solo dopo aver prodotto ulteriori documenti, potranno iscriversi all’albo degli artigiani. A tal proposito, l’Agenzia, come già accennato, specifica che, mentre per la presentazione del modello ComUnica si applica il bollo, nessuna imposta, invece, è dovuta per il successivo adempimento di iscrizione all’associazione di categoria. Il fascicolo telematico dell’impresa artigiana, infatti, fa parte integrante della Comunicazione inviata al Registro delle imprese, per la quale è già stato versato il tributo.
Patrizia De Juliis
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/iscrizione-allalbo-degli-artigiani-su-comunica-il-bollo-non-fa-il-bis

Gartner sulla mobilità: tenete sotto controllo queste 10 tecnologie

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Da Bluetooth al web mobile, dagli App Store ai widget, dalla banda larga ai servizi legati alla località geografica

Gartner ha identificato una decina di tecnologie mobili che avranno un’evoluzione significativa da qui al 2011 con un impatto importante sulle strategie di mobilità a breve termine. Come spiega Nick Jones, analista di Gartner, queste” dieci tecnologie devono restare sotto la lente di ogni organizzazione perché evolveranno in modo tale da influenzare le strategie aziendali e saranno adottate da un numero significativo di persone”.
Ecco le 10 tecnologie per la mobilità da tenere sotto osservazione quest’anno e per il 2011.

Bluetooth (3 and 4)
Due nuove versioni di Bluetooth emergeranno entro il 2011. Bluetooth 3 porterà una trasmissione dati più veloce , Bluetooth 4 introdurrà una nuova modalità a basso consumo nella comunicazione con sensori e periferiche. Gartner ritiene che Bluetooth 3 faciliterà la richiesta da parte di aziende e consumatori di larga banda per terminali in applicazioni multimediali. La versione 4 ( o LE, Low Energy) abiliterà nuovi modelli di business basati su sensori nei settori del fitness, sanità e controllo dell’ambiente con personal computer che si bloccheranno da soli quando l’utente si allontana da loro.

Il web mobile
Entro il 2011 oltre l’85% dei terminali mobili venduti comprenderà una qualche forma di browser. Nei mercati più maturi gli smartphone disporranno di capacità di browsing sofisticate con schermi grandi e ad alta risoluzione. Le persone saranno incoraggiate ad accedere ai siti abituali sui dispositivi mobili , a fare acquisti e disporre di altre applicazioni specifiche di tipo B2C.

Mobile Widget
I widget sono applicazioni web installabili sui dispositivi che utilizzano tecnologie come JavaScript e HTML. Molti cellulari dispongono di widget. Nonostante la mancanza di standard i widget sono la maniera più semplice di erogare applicazioni semplici e che richiedono connettività , soprattutto quando sono richiesti aggiornamenti di dati in tempo reale ( previsioni del tempo, notifiche di email, informazioni). Abbassano la barriera di ingresso rispetto ad applicazioni native più complesse.

Strumenti di sviluppo di applicazioni mobili indipendenti dalla piattaforma
Le piattaforme mobili si diversificheranno ancora entro il 2012 anche se in alcuni mercato sono non più di cinque quelle che hanno una presenza significativa. In questo contesto strumenti software che permettono di erogare la stessa applicazione su piattaforme diverse sono molto ricercati. I tool di questo tipo non hanno la stessa potenza di quelli nativi , ma riducono il costo di erogazione e mantenimento di un’applicazione su diverse piattaforme.

App Store
Gli store di applicazioni saranno lo strumento primario ( e talvolta unico) di distribuzione di applicazioni a smartphone e terminali mobili. Gartner ritiene che gli App Store vanno tenuti in considerazione in aziende con strategie B2C e B2E dato che saranno un canale distributivo privilegiato per le applicazioni mobili e per la vendita di contenuti , specie sui mercati internazionali. Enhanced Location Awareness
Entro il 2011 oltre il 75% dei dispositivi venduti nei mercati maturi disporrà di funzionalità GPS che saranno lo strumento principale per stabilire la posizione di un terminale. La popolarità di terminali con funzionalità di posizionamento geografico abiliterà una vasta gamma di applicazioni per consumatori e aziende . Le organizzazioni dovranno però tener conto dei regolamenti locali sulla privacy .

Banda larga su cellulare
La disponibilità di banda wireless a più Megabit continuerà a crescere insieme alle prestazioni delle reti mobili . Parallelamente le applicazioni non avranno più bisogno di un collegamento fisso e la rete wireless diventerà sostitutiva di quella fissa. In molti portatili un collegamento wireless 3G sarà standard.

Touchscreen
Uno schermo sensibile al tocco sarà l’interfaccia utente dominante sui dispositivi schermo più grande fino a raggiungere il 60% dei terminali in Europa e Usa. Le organizzazioni orientate allo sviluppo di applicazioni adatte ai touch screen dovranno esplorare diversi tipi d interfacce per migliorare l’esperienza degli utenti.

M2M
Molti provider di servizi di rete si son orientati sulla comunicazione machine to machine ( M2M) che troverà spazio nei mercati maturi nei prossimi due anni. Si tratta di un mercato molto frammentato che però cresce a un ritmo del 30% all’anno. Applicazioni: lettura e misura, sicurezza e sorveglianza, sistemi automobilistici, monitoraggio remoto.

Sicurezza dei dispositivi
Non si tratta di un’unica tecnologia, ma di una serie di tecnologie di sicurezza e applicative per il provisioning di applicazioni sicure ,meno legate a un dispositivo specifico che non richiederanno tool di sicurezza installati a bordo. Si parla di architetture basate su thin client, piattaforme NAC di accesso alla rete, servizi di sicurezza hosted, come gli antivirus in the cloud. Obiettivo comune la riduzione dei rischi di sicurezza.
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/gartner-sulla-mobilita-tenete-sotto-controllo-queste-10-tecnologie.html

Incentivi Adsl e immobili verdi

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Non solo moto, cucine ed elettrodomestici. Gli incentivi messi a punto dal Governo, la cui fruizione partirà dal 6 aprile prossimo, prevedono anche bonus per altre tipologie di acquisti, tra cui gli immobili verdi, ovverosia le eco-case, e la banda larga con bonus a favore dei giovani. In particolare, dei 300 milioni di euro stanziati dal Governo ce ne sono ben 20 che sono proprio per incentivare la diffusione e l’utilizzo della connessione Internet Adsl tra i giovani di età tra i 18 ed i 30 anni.

Attivando una nuova linea, si potrà infatti fruire di un bonus statale pari a 50 euro che, quindi, si andrà presumibilmente a cumulare con le promozioni che di norma i gestori di telecomunicazioni lanciano per attirare la clientela. Per quanto riguarda invece le eco-case, il Governo ha stanziato 60 milioni di euro al fine di incentivare gli acquisti di immobili aventi un’alta efficienza energetica; in questo caso il bonus fruibile è di massimi 5 mila euro o 7 mila euro ad immobile a seconda della sua classe energetica.

Nel dettaglio, per gli immobili di classe B l’incentivo è pari ad 83 euro al metro quadrato con un massimale di bonus pari a 5.000 euro. Se invece l’immobile è di classe A l’incentivo è di 116 euro al metro quadrato con un massimale di bonus fruibile che non può comunque superare i 7 mila euro.

Ma c’è anche una quota di incentivi destinata all’acquisto di beni durevoli per le imprese sempre nell’ottica di utilizzo di mezzi ad alta efficienza energetica; tra questi, otto milioni di euro sono stati stanziati per l’acquisto di rimorchi e semirimorchi con contestuale radiazione di quelli vecchi ed a fronte di uno sconto statale pari, rispettivamente, a 1500 euro e 3.000 euro.

Via libera anche ai bonus per gli acquisti di macchine agricole e movimento terra con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro; a fronte della rottamazione del vecchio macchinario, in questo caso lo sconto statale è pari al 10% del prezzo di listino.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/incentivi-adsl-e-immobili-verdi/26635/

Pasqua 2010: i rincari pesano sulla festività

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Per la Pasqua 2010 la spesa alimentare, tanto per cambiare, è quest’anno più cara. Crisi o non crisi, infatti, le famiglie quest’anno a parità di quantità acquistate dovranno sborsare di più per preparare il pranzo di Pasqua; a rilevarlo è il Codacons che, in particolare, ha constatato come gli acquisti alimentari degli italiani saranno in linea con lo scorso anno, ma a causa dei rincari ogni famiglia sarà in media costretta a spendere 210 euro, ovverosia quindici euro in più rispetto alla Pasqua 2009.

L’Associazione ha rilevato rincari per la colomba, i formaggi, la carne ed i salumi, mentre sono stabili i prezzi delle uova di Pasqua per i quali, comunque, ci sarà un calo numerico degli acquisti. Il Codacons anche quest’anno ha condotto la consueta rilevazione sui prezzi dei prodotti alimentari acquistati con la festività presso la piccola e la grande distribuzione nelle principali città del nostro Paese.

Per contenere le spese, come accennato, le famiglie acquisteranno meno uova di Pasqua: in base alle stime dell’Associazione, infatti, le uova acquistate in media da una famiglia saranno quattro rispetto ai cinque della Pasqua 2009.

In ogni caso, il pranzo preparato a casa per la Pasqua 2010 è comunque decisamente meno caro rispetto a quello al ristorante. A metterlo in evidenza nei giorni scorsi è stata la Federconsumatori, la quale ha rilevato come il pranzo di Pasqua a casa per una “famiglia tipo” costi 147,84 euro rispetto ai 372 euro del ristorante, con un risparmio quindi pari ad oltre 220 euro.

Per quanto riguarda le vacanze, invece, gli italiani sembrano sfidare meglio la crisi visto che non appaiono disposti a rinunciare a momenti di svago e di relax lontani per qualche giorno dai problemi della vita quotidiana. Questo, in sintesi, è quanto emerso da una recentissima indagine Confesercenti-Swg, dalla quale si rileva infatti come la spesa media pro-capite per le vacanze di Pasqua 2010 sia stimata in sensibile aumento rispetto allo scorso anno.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/pasqua-2010-i-rincari-pesano-sulla-festivita/26639/

Il preliminare per l’acquisto di quote non fa presumere la società di fatto

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La società Costadoro s.p.a. concedeva un mutuo di L. 70.000.000 alla signora E.O., a nome (a detta della mutuante) della Belgio s.n.c.
Successivamente, rivelatasi incapiente l’esecuzione mobiliare contro la E.O. per il recupero della somma mutuata, nonché difficile il recupero nei confronti della società Belgio (trasformatasi in società in accomandita semplice e poi dichiarata fallita), la Costadoro agiva direttamente contro gli altri soci illimitatamente responsabili R. e D.G. (ex art. 2291 c.c.), citandoli innanzi al Tribunale di Torino.
I soci convenuti eccepivano che la E.O. aveva assunto la qualità di socia nonché amministratrice della società Belgio solo in data successiva alla scrittura di mutuo e che comunque i patti sociali le impedivano di poter contrarre mutui in nome della società.
Il Tribunale adito pertanto rigettava la domanda, rilevando in particolare che non vi era prova che la E.O. avesse assunto la qualità di socia al momento del contratto di mutuo, né che avesse i potesi per impegnare la società; che inoltre, anche se la somma controversa era stata annotata nei documenti contabili della società (peraltro trasformatasi in s.a.s.), ciò non costituiva ratifica da parte della società e che infine anche gli effetti cambiari, previsti nel contratto di mutuo, erano stati emessi dalla E.O. in proprio, senza pertanto impegnare la società.
La società Costadoro s.p.a. proponeva appello innanzi alla Corte di Torino, la quale, a totale riforma della sentenza impugnata, condannava i soci R e D.G. al pagamento della residua somma mutuata. La Corte territoriale osservava infatti che nella controversa scrittura di mutuo era riportata più volte, accanto al nome della E.O., la dizione “della soc. Belgio s.n.c. di E.O. & C.” nonché “titolare dell’esercizio sito in (omissis)” e che pertanto la E.O., pur non essendo ancora formalmente intestataria di quote della società, ne era già socia di fatto. Tali argomentazioni, secondo la Corte, trovavano conferma anche dalla deposizione di un teste, relativa alla stesura di un preliminare volto a far assumere ad E.O. la qualità di socia della Belgio s.n.c. Infine, aggiungeva la Corte, la circostanza gli effetti cambiari fossero stati emessi in proprio, dipendeva dall’impossibilità di spendere la ragione sociale anteriormente al rogito.
I soci R. e D.G. ricorrevano in Cassazione.
I Giudici di legittimità, con la sentenza in esame, nel premettere che l’esistenza di un qualsiasi tipo di società dipende dalla esistenza di un elemento oggetto (il conferimento di beni o servizi) e di un elemento soggettivo (la comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni), ricordano che la concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una società di fatto o irregolare (non richiesta peraltro dalla legge ai fini della sua validità), non impedisce al giudice del merito l’accertamento, “aliunde”, della esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale quali il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, l’alea comune dei guadagni e della perdite, e l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi. E’ peraltro sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell’art. 2297 c.c., la esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società (Cass. 11957/03, Cass. 8187/97, Cass. 3829/83).
Peraltro, la semplice stipula di un contratto preliminare di acquisto di quote di una società in nome collettivo, in mancanza di ulteriori elementi, non può di per sé far presumere che da esso potesse conseguire la costituzione di una società di fatto anche perchè la stipula di un siffatto contratto, in quanto volto a far assumere alla E. la posizione formale di socia della Belgio snc, potrebbe invece fare escludere, sotto il profilo del quod plerumque accidit, la creazione di una società di fatto nelle more della stipula del rogito. Il ragionamento del giudice di seconde cure viene ritenuto contraddittorio anche laddove non attribuisce all’emissione di effetti cambiari in proprio, per l’impossibilità della spendita della ragione sociale anteriormente al rogito, appunto la conferma implicita dell’inesistenza di una società di fatto. I Giudici di legittimità in definitiva cassano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, per decidere in conformità al principio di diritto enunciato.
(Altalex, 26 marzo 2010. Nota di Claudio Vantaggiato)

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