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Eni, 53 miliardi per aumentare la redditività

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Investimenti per 53 miliardi in quattro anni per raggiungere il traguardo dei due milioni di metri cubi idrocarburi estratti all’anno. Sono questi i numeri che saranno il faro del piano quadriennale di Eni, da qui al 2013. Fino a quella data il colosso del Cane a sei zampe stima una crescita della produzione del 2,5% all’anno che dal 2013 al 2016 rallenterà al 2%. Per arrivare all’estrazione di 2 milioni di barili all’anno, obiettivo già annunciato nel 2008 e poi ogni anno rimandato, occorrerà aspettare fino al 2013. L’obiettivo sarà raggiunto con una crescita focalizzata nelle aree in cui Eni vanta una presenza consolidata, Africa, regione del Caspio e Paesi Ocse, e in nuove aree a elevato potenziale tra cui in particolare l’Iraq.

Il piano quadriennale di Eni prevede la messa in esercizio da qui al 2013 di 41 nuovi campi estrattivi che porteranno alla produzione di circa 560mila barili di petrolio e gas quando tutti saranno attivi e a pieno regime estrattivo. La nuova produzione porterà profitti anche con un prezzo del barile intorno ai 40 dollari grazie ai risparmi dovuti alle economie di scala sui progetti di grande dimensione, ai costi di esplorazione e produzione tra i più bassi dell’industria e alla focalizzazione sulle attività convenzionali.

Al mercato, che ha dimostrato di non avere gradito il piano quadriennale spingendo in basso il titolo alla presentazione dei conti 2009 e delle strategie per il futuro, l’Amministratore delegato Paolo Scaroni ha risposto indirettamente. In una intervista il numero uno di Eni ha sottolineato che in termini di redditività l’azienda per gli azionisti si posiziona terza nella lista delle otto grandi aziende petrolifere a livello globale, a un passo da Total e meglio di Shell, Bp, Repsol, Exxon e Conoco.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/eni-piano-da-53-miliardi-per-aumentare-la-redditivita/26141/

Fondazione Vodafone Italia: opportunità di lavoro

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Scade il prossimo 31 marzo 2010 il termine per partecipare a “World of Difference“, un programma promosso dalla Fondazione Vodafone Italia che offre una interessante opportunità di lavoro nel sociale alla quale possono partecipare sia i dipendenti, sia i clienti del colosso delle telecomunicazioni. Il programma, nello specifico, prevede la possibilità per 40 tra clienti e dipendenti di esercitare un’attività lavorativa regolarmente retribuita nel mondo del Terzo Settore, ed in particolare con gli enti non profit sostenuti dalla Fondazione.

Per inviare la propria candidatura basta collegarsi al Portale www.fondazionevodafoneitalia.it e partecipare, quindi, alla possibilità di essere selezionati per sei mesi di lavoro nel sociale. Al fine di dare massima diffusione a tale iniziativa, la Fondazione Vodafone Italia ha avviato una campagna di comunicazione sui principali portali e siti Internet italiani.

La Fondazione Vodafone Italia, nata nel 2002, è una struttura completamente autonoma, ed ha finanziato sinora ben 280 progetti per quasi 46 milioni di euro. World of Difference è stato invece lanciato in via sperimentale nel 2008, ed ha come obiettivo quello di dare l’opportunità a personale qualificato che sia dipendente o cliente Vodafone, di “fare la differenza” per sei mesi.

Nel biennio 2008-2009, la Fondazione Vodafone Italia ha finanziato decine di progetti destinando quasi 7 milioni di euro a fronte di 23 mesi di lavoro prestati dai dipendenti, ed un incremento del 18% dei fondi che la Fondazione ha destinato al Sud Italia. Per conoscere la “Carta d’Identità” della Fondazione Vodafone Italia, basta cliccare qui, mentre direttamente dalla “Home Page” si può diventare fan, sostenitore o ambasciatore adottando uno dei progetti in corso della Fondazione, tra cui “Social Taxi” a Mazara del Vallo, “La Bottega dello Sport” a Milano e l’Happy Birthday Center a Roma.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/fondazione-vodafone-italia-opportunita-di-lavoro/26143/

Carovita in calo a febbraio, ma inflazione resta alta

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L’Istat, Istituto Nazionale di Statistica, ha confermato in data odierna, martedì 16 marzo 2010, la stima preliminare sui prezzi al consumo dello scorso mese; a febbraio 2010, infatti, i prezzi al consumo sono aumentati in media in Italia dell’1,2%, registrando così un calo rispetto al +1,3% registrato nel primo mese dell’anno. Ma secondo la Federconsumatori l’aumento dei prezzi, se confrontato, invece, con la caduta dei redditi, è ancora troppo alto, ragion per cui viene ribadita la necessità di mettere a punto interventi incisivi finalizzati al rilancio in Italia della domanda interna.
In particolare, l’Associazione, rivolgendosi al Governo, caldeggia innanzitutto il blocco delle tariffe che, tra l’altro, l’Esecutivo aveva promesso a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno; ma di questo provvedimento, pur tuttavia, ancora non vi è traccia. Inoltre, dal fronte delle speculazioni sui prezzi sono necessarie secondo la Federconsumatori sia maggiori verifiche, sia maggiori controlli.

D’altronde, l’Associazione stima che un’inflazione all’1,2% significa per le famiglie un esborso medio annuo in più per ben 360 euro rispetto al 2009; il tutto a fronte di redditi medi che, invece, di certo non sono aumentati dopo un 2009 che dal fronte del mercato del lavoro e della caduta del prodotto interno lordo è stato in Italia uno dei peggiori, se non il peggiore, da oltre sessanta anni.

Secondo i presidenti di Adusbef e Federconsumatori, Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, il contesto sociale ed economico è tale che l’aumento dei prezzi rilevato dall’Istat non si può non spiegare con gli effetti speculativi visto che i consumi languono. Di conseguenza, le famiglie hanno bisogno urgente di recuperare potere d’acquisto, ragion per cui per la Federconsumatori serve la detassazione dei redditi delle famiglie che vivono di salari e di stipendi per almeno 1.200 euro annui.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/carovita-in-calo-a-febbraio-ma-inflazione-resta-alta/26131/

Le Entrate e la SIAE insieme contro l’economia sommersa

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In Umbria si intensifica scambio informativo tra gli enti, previsti anche nuclei di controllo congiunti
Si rafforza in Umbria la collaborazione tra Agenzia delle Entrate e SIAE. Il 15 marzo è stato firmato a Perugia un accordo fra il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate Gennaro Esposito e il Direttore della sede di Roma della SIAE Giuseppe Farina.

Il protocollo d’intesa permetterà di dare nuovo impulso nella regione al contrasto dell’economia sommersa nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento.

L’accordo porterà ad intensificare lo scambio di dati ed informazioni tra i due enti, favorendo un efficace controllo del territorio finalizzato a combattere i fenomeni evasivi e con essi la concorrenza sleale messa in atto da quegli operatori che non adempiono agli obblighi fiscali previsti.
Sul piano operativo, l’Amministrazione finanziaria e la SIAE provvederanno, tra l’altro, ad effettuare:
controlli nei confronti di quei soggetti, organizzatori e/o gestori di attività di spettacolo, che presentano maggiori criticità sotto l’aspetto fiscale e contributivo;
attività di rilevazione del “sommerso”;
riscontro degli obblighi sull’emanazione degli scontrini fiscali.
Prevista, infine, la costituzione di Nuclei di controllo congiunti Agenzia delle Entrate-S.I.A.E.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dalle-regioni/umbria/articolo/umbria-entrate-e-siae-insieme-contro-l-economia-sommersa

Consulenza a costi sproporzionati. Prova di congruità al contribuente

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Per quanto sopra, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, nonché della competenza, presupposti della deducibilità ex articolo 75 del Tuir (oggi, articolo 109), gravante sul contribuente anche per discendenza civilistica (articolo 2697 cc), in presenza di argomentata contestazione, ha ad oggetto anche la “congruità” dei costi stessi, intesa come “proporzionalità” tra la spesa sostenuta in relazione all’attività esercitata e il volume dei ricavi dichiarato (per l’Iva, cfr la fondamentale disposizione contenuta nell’articolo 19 del Dpr 633/1972). In altri termini, la valutazione della congruità dei costi è insita nei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale può procedere alla rettifica delle dichiarazioni osservando le regole dettate dal legislatore in materia di reddito di impresa, negando la deducibilità di parte di un costo, ove questo superi il limite al di là del quale non possa essere ritenuta la sua inerenza ai ricavi o, quanto meno, all’oggetto dell’impresa; ciò anche non ricorrendo irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici compiuti nell’esercizio d’impresa.

Rileva poi la Corte che, nella fattispecie sottoposta alla sua valutazione, non è tanto da valorizzare il fatto in sé (illecita destinazione delle risorse costituenti il costo) quanto piuttosto, anche secondo un giudizio emergente dall’id quod plerumque accidit:
la contestata “sproporzione” delle somme erogate rispetto a una pura e semplice attività consulenziale
la mancata prova da parte della contribuente, in presenza di tale rilievo, della loro adeguatezza, sotto il profilo dell’irragionevolezza in termini economico-quantitativi delle attività svolte.

A tal fine, l’esercizio del potere di rettifica delle dichiarazioni non rende anche necessario l’accertamento della nullità dei negozi giuridici attraverso i quali i fatti di gestione dell’impresa sono realizzati (Cassazione 12813/2000).

La Cassazione rileva ancora sul piano concreto che la correttezza dell’operato dell’Ufficio deriva dal raffronto eseguito in sede di accertamento tra il “fatto noto” – costituito dal contenuto della lettera acquisita agli atti – e la sproporzione delle somme imputate in bilancio rispetto alla remunerazione di un’attività di consulenza. Le risultanze di questo accadimento appaiono, quindi, agli occhi della Corte di legittimità, adeguatamente pertinenti rispetto all’oggetto dell’accertamento, anche considerando la continuità dei rapporti – regolati da un contratto di rappresentanza – intercorsi da tempo tra la società estera e la società contribuente, “da cui si evince la molteplicità degli incarichi conferiti e le modalità di corresponsione delle commissioni, subordinate alla clausola salvo buon fine”.
Anche riguardo a quest’ultimo elemento, ne è stata suggellata la legittimità, considerato che la Suprema corte si è espressa più volte sull'”idoneità” di elementi tratti da periodi di imposta diversi da quello oggetto dell’accertamento, indicando che, ai fini dell’accertamento del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973, assumono rilevanza anche le emergenze presuntive che possono essere utilizzate come fonte di prova di attività non dichiarate, di guisa che una riscontrata, potenziale redditività di un’impresa in esercizi diversi da quelli oggetto dell’accertamento può essere suscettibile di fornire elementi indizianti ai fini della rettifica dei redditi relativi a tali ultimi esercizi e del realizzato conseguimento di utili maggiori di quelli dichiarati quando risulti incontestata l’oggettiva continuità dell’attività imprenditoriale (Cassazione 10656/2001).

Analoghe pronunce in materia di Iva
Anche ai fini Iva, la questione della detraibilità dell’imposta è stata affrontata più volte dalla Corte di cassazione e, quasi sempre, il giudice di legittimità ha concluso con l’affermare l’obbligatorietà del requisito dell’inerenza, precisando come tale requisito debba essere dimostrato dalla parte contribuente.

In particolare, con la sentenza 3706/2010, la sezione tributaria si è pronunciata in materia di condizioni necessarie per effettuare legittimamente una detrazione Iva, con particolare riferimento al requisito dell’inerenza del bene acquistato rispetto all’attività esercitata, e ha affermato che l’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972, pur consentendo all’acquirente di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, ancorché si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa questa come strumentalità del cespite stesso rispetto a detta specifica attività. Secondo tale impostazione, che riprende un indirizzo giurisprudenziale già esistente (Cassazione 16730 e 11765 del 2008, 3022/2007), la norma, non introducendo una deroga ai comuni criteri di onere della prova, lascerebbe la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato. Nei casi di specie, in sostanza, la possibilità di effettuare la detrazione richiederebbe un quid pluris rispetto al solo requisito soggettivo (qualità di imprenditore in capo all’acquirente) costituito dall’inerenza o strumentalità del bene acquisito rispetto all’attività imprenditoriale.

La Corte di cassazione si è anche più volte pronunciata sul tema, di grande attualità, dell’indebita detrazione Iva relativa a costi fittizi, chiarendo che l’inesistenza di una determinata operazione deve essere provata dall’Amministrazione finanziaria, quale parte attrice sostanziale del rapporto tributario dedotto davanti all’organo giurisdizionale, ma che conseguentemente spetta all’Erario l’onere di dimostrare la falsità della fattura (intesa quale documento attestante l’effettuazione dell’operazione). Tuttavia, laddove siano dedotti indizi idonei a confutare la veridicità dei documenti contabili, spetterà al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni imponibili (Cassazione 15395/2008), cosiddetta “prova di estraneità” (cfr Cassazione 17377/2009).

In proposito, il problema che sta impegnando in modo ricorrente la giurisprudenza concerne il tema della prova della falsità delle fatture. Su questo versante si segnala la pronuncia 4013/2010, nella quale la Suprema corte ha aggiunto al precedente dictum l’affermazione che nello specifico contesto il diritto alla detrazione non sorge immancabilmente per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione di imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, che l’imposta sia effettivamente dovuta, cioè corrispondente a operazioni effettivamente soggette a Iva (Cassazione 735/2010; cfr anche Cassazione 13916/2006 e 11084/2008).
Salvatore Servidio

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/consulenza-a-costi-sproporzionati-al-contribuente-la-prova-di-congruita

Trasmissione dei dati Ici – Iscop

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L’art. l del D.M. 10 dicembre 2008 ha stabilito che i comuni, gli agenti della riscossione, la società Poste Italiane S.p.A. e gli affidatari del servizio di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) devono trasmettere con flusso telematico al Dipartimento delle finanze – Direzione federalismo fiscale, i dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di ICI e di ISCOP, nonchè a titolo di relativi sanzioni ed interessi.
A partire dal 2009, i dati devono essere trasmessi al Dipartimento delle finanze, utilizzando in via provvisoria il nuovo canale telematico ENTRATEL, reso disponibile allo scopo entro le seguenti date:
• il 31 ottobre dell’anno di riferimento, per i versamenti effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno;
• il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, per i versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.
Per la trasmissione, a partire dal 22 marzo 2010 ed entro il successivo 31 marzo 2010, del secondo flusso di dati dei versamenti d’imposta relativi all’anno 2009 nonchè delle sanzioni ed interessi anche se relativi ad annualità precedenti riscossi fino al 31 gennaio 2010 è disponibile, a partire dal 15 marzo 2010, la seconda versione del software per la preparazione dell’invio al Dipartimento delle Finanze.
Per risolvere eventuali problemi di tipo tecnico e funzionale è istituito un servizio di assistenza tramite Call & Contact Center al numero verde 800.863.116 attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Fonte: http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Trasmissione_dei_dati_Ici-Iscop/index.htm

Turismo, ancora aperto il bando per le Pmi

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E’ ancora aperto il bando del Fondo rotativo Pmi – Turismo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 27 febbraio 2010 (parte terza), che promuove azioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese turistiche laziali, con particolare riferimento alle strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta).

Attraverso il bando la Regione sostiene i piani di investimento per lo sviluppo della aziende turistiche basati su interventi di ampliamento, adeguamento, trasformazione, riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive ovvero delle unità produttive delle stesse. Per progetto d’investimento si intende un insieme di costi correlati per il conseguimento di una finalità identificabile e definita (l’acquisto di un singolo bene non costituisce quindi un progetto d’investimento).
Possono beneficiare dei finanziamenti le imprese turistiche con sede operativa nel territorio del Lazio, in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa comunitaria.
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato (mutuo), della durata massima di sette anni, e può coprire fino al 100% dell’investimento ammissibile al netto dell’Iva. La domanda di finanziamento non potrà contenere una spesa di investimento inferiore a 50.000 euro, mentre l’importo massimo erogabile è pari a 200.000 euro.
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/turismo-ancora-aperto-il-bando-per-le-pmi.html

Flussi contabili Agenzia-sostituti: utenza telematica entro il 31 marzo

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La scadenza quest’anno interessa tutti i datori di lavoro, non solo le province coinvolte nella fase sperimentale

Semaforo lampeggiante per i sostituti d’imposta pubblici e privati: scade a fine mese il termine per indicare all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica o il nome dell’intermediario presso cui intendono ricevere i dati contabili dei modelli 730-4 dei loro dipendenti, necessari per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga.

Il modello per la comunicazione, disponibile sul sito internet dell’Agenzia, deve essere trasmesso in via telematica:

dai sostituti d’imposta che non hanno inviato una precedente comunicazione
dai sostituti che, pur avendo presentato la comunicazione, devono segnalare la variazione di uno o più dati
dai sostituti che, pur avendo presentato la comunicazione, devono integrarla con alcuni dati obbligatori (numero di cellulare o indirizzo di posta elettronica).
La trasmissione telematica dei risultati contabili da parte dell’Agenzia ai sostituti d’imposta è stata introdotta gradualmente considerato l’elevato numero dei soggetti coinvolti.
Inizialmente, per il 2008, interessava solo i datori di lavoro di 22 province; nel 2009 sono state 44 le province coinvolte. Da quest’anno, invece, la procedura è estesa all’intero territorio nazionale (provvedimento del 3 febbraio 2010), con l’eccezione di alcuni grandi enti (Inps, dipartimento del Tesoro, Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato e Poste italiane), che già ricevono telematicamente sui propri siti i risultati contabili.

Comunicazione dei risultati contabili alle Entrate
I Caf e i professionisti abilitati a svolgere l’attività di assistenza fiscale devono trasmettere all’Agenzia un unico file con le dichiarazioni elaborate (730) e i risultati contabili (730-4). Quest’ultima provvede:
entro cinque giorni a inviare ai Caf e ai professionisti abilitati l’attestazione della ricezione del modello 730-4
entro dieci giorni a rendere disponibili ai sostituti d’imposta i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730
entro quindici giorni a confermare ai Caf e ai professionisti abilitati la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.

Comunicazione dei risultati contabili ai sostituti di imposta
I datori di lavoro pubblici e privati possono ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 da parte dell’Agenzia direttamente o tramite intermediario abilitato, a seconda della scelta operata all’interno della comunicazione.
Il modello è costituito da un unico prospetto in cui devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta e i codici delle sedi telematiche presso le quali l’Agenzia provvederà a rendere disponibili i risultati contabili pervenuti dai Caf e dai professionisti abilitati.
Nella comunicazione va riportato anche il numero di telefono cellulare o l’indirizzo di posta elettronica, indicazione che consentirà all’Agenzia di disporre di un recapito veloce da utilizzare in caso di comunicazioni riguardanti il flusso dei modelli 730-4.
Patrizia De Juliis
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/flussi-contabili-agenzia-sostituti-utenza-telematica-entro-il-31-marzo

Corte dei conti: anno giudiziario 2010, la relazione del Presidente

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Alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche istituzionali, il giorno 17 febbraio 2010 si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2010. Il Presidente della Corte dei conti, Tullio Lazzaro, ha svolto la relazione sull’attività della Corte dei conti nel 2009, a darne notizia è la newsletter della Corte dei conti .
Nel suo intervento il Presidente tracciando i rapporti tra funzione giudiziaria e legislativa ha richiamato l’importanza del principio della “supremazia della legge e quindi della volontà del Parlamento” tanto più importante nell’esercizio delle funzioni requirenti nel cui esercizio possono essere avviate iniziative tali da “ingenerare in amministratori e funzionari timori ingiustificati di subire condanne” così provocando “ritardi o non attuazione di piani o programmi” di cui invece la Pubblica Amministrazione ha “assolutamente bisogno”. Il Presidente, pur esprimendo apprezzamento per la c.d. riforma Brunetta e le nuove norme del decreto anticorruzione, ha posto in evidenza come sia urgente la riforma delle funzioni del pm contabile e del processo (regolamento di procedura) nonché un rafforzamento della “governance” della Corte per meglio garantire all’attuazione del federalismo fiscale. E’ seguito l’intervento del Procuratore Generale della Corte dei conti, Mario Ristuccia, il quale di fronte al Presidente Napolitano e al Guardasigilli Alfano, ha chiesto riforme organiche sollevando dubbi in merito alla retroattività delle norme sul c.d. sul processo breve. Su questo punto, il Procuratore generale, ha sostenuto che la giustizia contabile “non è affetta dalla sistematica lentezza che colpisce altre giurisdizioni”, ma l’eventuale retroattività della disposizione sul processo breve “porrebbe irragionevolmente nel nulla” i giudizi più complessi e che richiedono maggiori accertamenti istruttori.
Fonte: http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2010-03-16&newsletter_numero=1538#art4

Contenzioso sui rimborsi Iva auto. Quando la lite va portata avanti

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Senza la rinuncia del ricorrente, gli uffici sono chiamati ad attivarsi per evitare il formarsi di un giudicato
Proseguire nei giudizi anche quando, pur avendo presentato istanza di rimborso, il contribuente non abbia rinunciato alla lite. E’ l’indicazione di fondo contenuta nella circolare n. 13/E del 15 marzo, con la quale l’Agenzia delle Entrate indirizza gli uffici sulla gestione dei contenziosi pendenti, sorti intorno al diritto alla detraibilità dell’“Iva auto”.
Il quadro di riferimento
Come noto, la Corte di giustizia (sentenza del 14 settembre 2006, emessa nel procedimento C-228/05) ha dichiarato le norme interne, che limitavano il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto di autovetture e motoveicoli, in contrasto con il diritto comunitario.
In adeguamento a tale pronuncia, sono state regolate (con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007, emanato ai sensi dell’articolo 1 del Dl 258/2006) le modalità per la richiesta di rimborso (analitica o forfetaria) dell’imposta non detratta, in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006.
Rapporti esauriti
La pronuncia della Corte europea comporta la disapplicazione della vecchia normativa interna, anche in relazione ai rapporti sorti prima del 14 settembre 2006 (data della sentenza), purchè questi non risultassero già “esauriti”. Vale a dire, rapporti già conclusi in sede processuale (con sentenza passata in giudicato) ovvero rispetto ai quali sia già decorso il termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l’esercizio dei diritti a essi relativi.
Presentazione delle istanze di rimborso e gestione controversie pendenti
La presentazione dell’istanza di rimborso, analitica o forfetaria, rende necessario l’abbandono della controversia da parte del ricorrente. In assenza di formale rinuncia, gli uffici sono chiamati ad attivarsi per evitare il formarsi di un giudicato contrastante con le determinazioni assunte o da assumersi in sede di liquidazione dell’istanza di rimborso. A maggior ragione, il contenzioso va portato avanti nei casi in cui l’istanza di rimborso, ai sensi del Dl 258/2006, non è stata, o non poteva essere, prodotta.
Giudizi relativi agli acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2003
La procedura “post-sentenza comunitaria” non era attivabile in relazione agli acquisti antecedenti al 1° gennaio 2003. In tali casi, la prima verifica a carico dell’ufficio è legata al rispetto dei termini ordinari previsti in materia di detrazione e richiesta di rimborso dell’Iva. Tenendo presente, a tal fine, che la decadenza dal diritto al rimborso per la tardiva presentazione della relativa istanza può essere eccepita per la prima volta in appello.
Altra valutazione è legata alla dimostrazione dell’inerenza della spesa. Dimostrazione a carico del contribuente, in mancanza della quale gli uffici devono formulare le opportune difese, ricordando che la mancanza di prova in ordine ai presupposti del diritto alla detrazione può essere rilevata in ogni fase del giudizio tributario e, quindi, se non introdotta nelle controdeduzioni in primo grado, anche in sede di gravame.
Avvisi di accertamento o rettificaIn presenza di controversia su un avviso di accertamento o di rettifica (per cui alcun diritto a ottenere il rimborso può sorgere per il ricorrente, che ha già detratto l’Iva), gli uffici devono verificare in concreto la misura dell’inerenza all’attività esercitata degli acquisti per i quali è stata operata la detrazione. Una valutazione, questa, per cui occorre fare riferimento a quanto previsto dal Dl 258/2006 e dal provvedimento del 22 febbraio 2007. Disposizioni che, benché dettate espressamente per le sole procedure amministrative di rimborso relative agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, possono trovare applicazione anche rispetto all’atto impositivo con il quale si è proceduto al recupero della detrazione Iva originariamente operata in maniera illegittima e solo successivamente ritenuta conforme a legge.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/contenzioso-sui-rimborsi-iva-auto-quando-la-lite-va-portata-avanti