Corte Ue, ok a entità unica tra società madre e controllata

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La domanda di pronuncia pregiudiziale è relativa all’interpretazione degli articoli 43 e 48 del Trattato Ce
La domanda di pronuncia pregiudiziale (procedimento C-373) è relativa all’interpretazione degli articoli 43 e 48 CE. Nella fattispecie, si tratta di una domanda presentata da una società di capitali olandese contro il negato riconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria olandese, di un entità fiscale unica della società con un’altra controllata e residente in Belgio. Il punto è costituito dal fatto che la società controllata non essendo residente nei Paesi Bassi non può essere assoggettata secondo le norme dell’ordinamento fiscale olandese. Pertanto, contro il rigetto manifestato dalla Amministrazione finanziaria olandese veniva proposto ricorso ai giudici nazionali i quali a loro volta si sono pronunciati legittimando la posizione del Fisco. Proprio a seguito di tale legittimazione, la società madre olandese proponeva ricorso per cassazione alla Corte suprema dei Paesi Bassi che, a sua volta, decideva la sospensione del procedimento per sottoporre la questione ai giudici europei, In partcilare se secondo l’articolo 43 e l’articolo 48 Ce, sia possibile che una normativa nazionale di uno Stato membro acconsenta al fatto che una società madre e la sua controllata non residente siano assoggettate a imposta seguendo le disposizioni fiscali della società madre alla stregua di un unico soggetto passivo. O se il suddetto trattamento spetti a quelle società controllate ma residenti nello Stato membro della società madre.
La convenzione contro doppia imposizione tra Belgio e Paesi Bassi
L’accordo convenzionale datato 5 giugno 2001 mira a evitare comportamenti di elusione fiscale sul pagamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. A norma dell’articolo 7, gli utili conseguiti da una società residente in uno Stato membro sono imponibili in questo Stato mentre gli utili prodotti tramite una stabile organizzazione situata in altro Stato sono assoggettati alla normativa fiscale di quest’ultimo. Laddove una società con sede nei Paesi Bassi consegua utili nello Stato belga e detti proventi siano tassati in quest’ultimo Stato, la società può scomputare le imposte assolte dalle imposte dovute all’Amministrazione finanziaria olandese.
La normativa olandese
La normativa di riferimento è costituita dall’articolo 15 della legge del 1969 il cui ambito è proprio l’imposizione sulle società. Secondo l’articolo 15, nell’ipotesi di una società madre, che detenga almeno il 95% delle quote di capitale di un’altra società, l’imposta dovuta da suddette società può essere riscossa, se richiesto, unitariamente come se si trattasse di un unico soggetto passivo. Si paventa in tal caso la figura di un entità fiscale unica. Conditio sine qua non è l’applicabilità delle norme nel calcolo delle imposte sugli utili, cosa che sta a significare anche che società madre e controllata abbiano entrambi sede nello Stato membro e nel caso di specie nei Paesi Bassi. A questa regola si può derogare con apposito provvedimento amministrativo generale a condizione che al soggetto passivo possa essere applicata la convenzione contro la doppia imposizione oppure che si tratti di una società per azioni, a responsabilità limitata o simili ed infine nel caso in cui il soggetto passivo sia componente dell’entità fiscale in qualità di società madre.
Entità fiscale unica e libertà di stabilimento
Occorre premettere che, come da giurisprudenza costante, il diritto comunitario costituisce ormai un riferimento per gli Stati membri anche in materia di imposte dirette seppur di competenza propria di quest’ultimi. Il principio della libertà di stabilimento attribuisce, nell’ambito della Comunità europea, tra le altre cose, proprio la possibilità di costituire e gestire imprese nell’intero territorio comunitario alle condizioni previste dallo Stato membro. Si è osservato che la possibilità di costituire un entità fiscale unica tra società madre e controllata da parte dello Stato olandese determina una posizione di vantaggio per le società interessate. Questo perché, si consente di consolidare in capo alla società madre utili e perdite delle società controllate attribuendo carattere fiscalmente neutro alle operazioni infragruppo. Pertanto, se si nega ad una società madre con una controllata in altro Stato membro di costituire un entità fiscale unica si corre il rischio di scoraggiare l’esercizio della libertà di stabilimento dissuadendo dal creare società controllate in altri Stati membri. Alcuni governi europei nelle loro osservazioni alla Corte hanno affermato che la suddetta disparità non si crea in quanto società controllate residenti e non si trovano in situazioni fiscali confrontabili alla luce del regime tributario descritto nella causa principale. Inoltre, il regime fiscale in trattazione è giustificato dall’esigenza di tutelare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.
La conclusione della Corte
A conclusione dell’esame della questione pregiudiziale gli eurogiudici si sono espressi nel senso che non sussiste alcun ostacolo, a norma del combinato disposto degli articoli 43 e 48 CE, che impedisca ad uno Stato membro di consentire ad una società madre la possibilità di costituire un’entità fiscale unica, ai fini della tassazione, composta dalla società madre con la società controllata residente. Diversamente, non si può ammettere una entità unica laddove la società controllata sia una società non residente, nello Stato membro della società madre, ai cui utili si applica una normativa tributaria propria dello Stato membro di appartenenza. Ne consegue che la suddetta entità unica si può avere tra società madre e controllata residente qualora gli utili di quest’ultima siano assoggettati a tassazione secondo le norme tributarie dello Stato membro della società madre.

Andrea De Angelis
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-ok-a-entita-unicatra-societa-madre-e-controllata