Propaganda elettorale, le regole del Garante della privacy

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In vista delle elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo, e degli eventuali turni di ballottaggio previsti per aprile, il Garante della Privacy, con provvedimento pubblicato nella G.U. n.43 del 22 febbraio 2010, ricorda le prescrizioni generali cui devono attenersi partiti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati per l’utilizzo dei dati personali dei cittadini ai fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.
Fino al 31 maggio 2010 è consentito utilizzare i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, per esclusivi fini di propaganda elettorale, senza obbligo di rendere l’informativa, quindi senza che sia necessario il preventivo consenso dei cittadini, nelle ipotesi in cui:
i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati;
il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica.
I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.
Decorsa la data del 31 maggio, partiti, comitati promotori, sostenitori e candidati possono continuare a trattare i dati raccolti lecitamente, anche semplicemente conservandoli, per esclusiva finalità di selezione di candidati, propaganda e comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 luglio 2010; in caso contrario, cioè in mancanza di informativa, i dati dovranno essere cancellati.
A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall’interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Lo stesso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.
A parte la sospensione prevista fino al 31 maggio 2010, i cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione.
Fonte: Autorità garante per la protezione dei dati personali
Redazione internet – Maddalena Baldi
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consenso_dati/